Cassazione Civile, Ordinanza n. 30080/2021 del 26/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società, di un atto impositivo poi annullato in primo grado dalla commissione tributaria provinciale. L'Agenzia delle Entrate ha proposto appello davanti alla CTR della Lombardia, ma il giudice regionale ha rigettato l'appello ritenendolo inammissibile per difetto di specificità e ha comunque escluso il vizio di motivazione della sentenza di primo grado. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 53, e degli artt. 112 e 342 c.p.c., sostenendo che nei giudizi di impugnazione di atti impositivi la specificità dei motivi di appello dell'Ufficio sarebbe soddisfatta dalla riproposizione del contenuto dell'avviso di accertamento impugnato; (2) nullità della sentenza per motivazione apparente, per violazione dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4, perché la CTR si sarebbe limitata ad aderire in modo acritico alla decisione di primo grado senza sviluppare un autonomo percorso argomentativo.
La decisione
La Corte ha esaminato con priorità il secondo motivo e lo ha accolto, ritenendo che la sentenza della CTR fosse affetta da motivazione apparente: il giudice regionale si era limitato ad aderire genericamente alla decisione di primo grado senza indicare le ragioni della condivisione né rendere controllabile il percorso logico-giuridico seguito. Il primo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Lombardia in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53
è richiamato come norma che disciplina i requisiti dell'appello nel processo tributario; la Corte non si pronuncia nel merito della sua violazione perché il relativo motivo resta assorbito
richiamato dalla ricorrente in relazione al dedotto difetto di specificità dell'appello; non esaminato nel merito per assorbimento
richiamato dalla ricorrente in relazione ai requisiti di contenuto dell'atto di appello; non esaminato nel merito per assorbimento
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
indicato come parametro del vizio di nullità della sentenza per motivazione apparente
la sua violazione è ravvisata quando la motivazione non consente il controllo sull'esattezza e logicità del ragionamento decisorio
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 36
la sentenza tributaria è nulla se manca l'illustrazione delle censure e delle ragioni della decisione, ovvero se la motivazione è solo apparente
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 61
richiamato insieme agli artt. 36 e 118 disp. att. c.p.c. per ribadire l'obbligo di motivazione del giudice tributario
richiamato quale norma che impone una motivazione idonea a rendere comprensibile il percorso decisionale
art. 111 Cost., comma 6
la motivazione deve superare la soglia del "minimo costituzionale"; in difetto la sentenza è nulla
Massime di principio
- Ricorre il vizio di motivazione apparente quando la sentenza, pur formalmente esistente, non consente di ricostruire il ragionamento decisorio e non supera il minimo costituzionale richiesto dall'art. 111 Cost.
- Nel processo tributario è nulla la decisione della commissione regionale che si limiti ad aderire in modo acritico alla sentenza di primo grado o al quadro probatorio, senza illustrare le censure dell'appellante e senza spiegare le ragioni del rigetto dell'impugnazione.
- La motivazione per relationem è ammissibile solo se il giudice renda comunque percepibile il percorso logico-giuridico seguito e dia conto delle ragioni dell'adesione; in mancanza, la sentenza è nulla per difetto assoluto di motivazione.
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