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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20795/2022 del 28/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

La controversia

La controversia nasce da un conflitto tra proprietari di fondi limitrofi in materia di distanze legali tra costruzioni. In primo grado era stata accolta la domanda del proprietario del fondo vicino, con ordine ai convenuti di arretrare il piano mansardato del proprio immobile alla distanza legale e condanna al risarcimento del danno; era stata invece rigettata la loro domanda di arretramento nei confronti del vicino, ritenendosi che questi avesse acquistato per usucapione il diritto a mantenere il fabbricato a distanza inferiore, nonché la domanda di manleva verso i danti causa dell'immobile. La Corte d'appello di Napoli ha confermato tali statuizioni. I ricorrenti hanno proposto quattro motivi: 1) violazione dell'art. 102 c.p.c. per asserita nullità della sentenza per mancata partecipazione al giudizio della comproprietaria del bene su cui sarebbe stata dichiarata l'usucapione della servitù; 2) violazione degli artt. 1158 e 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere la Corte ritenuto l'usucapione della servitù senza prova dell'epoca di edificazione dell'immobile del vicino; 3) violazione degli artt. 872 e 873 c.c. in relazione alla conferma della condanna al risarcimento del danno, sostenendo che la doglianza in appello era diretta a negare la colpa e la coscienza della violazione, anche in ragione del fatto che l'abuso sarebbe stato iniziato dal precedente proprietario; 4) nullità della sentenza, contraddittorietà della motivazione e violazione di varie norme civilistiche per il rigetto della domanda di manleva contro i danti causa, assumendosi che la consulenza tecnica avesse accertato che la mansarda era stata edificata in larga parte dai precedenti proprietari, sicché il rigetto della garanzia sarebbe stato illogico.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il primo, il secondo e il terzo motivo, ritenendo il primo infondato perché nell'actio confessoria servitutis non sussiste litisconsorzio necessario né dal lato attivo né da quello passivo e perché, in ogni caso, la doglianza sull'integrità del contraddittorio era priva di interesse rispetto a una sentenza di rigetto; il secondo inammissibile perché nuovo e non attinente alla ratio decidendi; il terzo inammissibile perché introduceva una questione non proposta in appello e comunque relativa a un tema diverso da quello decisa. È stato invece accolto il quarto motivo, poiché la motivazione della Corte d'appello sul rigetto della manleva è stata ritenuta contraddittoria: la stessa sentenza dava atto che l'abuso edilizio e la costruzione della mansarda erano stati realizzati in misura preponderante dai danti causa dei convenuti, ma poi negava la garanzia senza spiegare coerentemente le ragioni del rigetto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 102 c.p.c.

    La mancata partecipazione di un comproprietario non comporta, nel caso esaminato, nullità della sentenza per difetto di litisconsorzio necessario nell'azione confessoria servitutis.

  • art. 1158 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la prova dell'usucapione della servitù, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile perché non investiva la ratio decidendi.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in relazione alla ripartizione dell'onere della prova, ma la censura è stata ritenuta nuova o comunque non pertinente rispetto alla decisione impugnata.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato per la dedotta erronea valutazione della prova testimoniale; motivo dichiarato inammissibile.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato per la dedotta erronea valutazione delle prove; motivo dichiarato inammissibile.

  • art. 872 c.c.

    Richiamato con l'art. 873 c.c. in tema di violazione delle distanze legali e conseguenze risarcitorie.

  • art. 873 c.c.

    Richiamato in tema di distanze tra costruzioni e conseguenze dell'inosservanza.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato nel quarto motivo per denunciare il vizio motivazionale e l'interpretazione degli atti/rapporti giuridici rilevanti ai fini della manleva.

  • art. 1418 c.c.

    Richiamato nel quarto motivo, ma senza che la Corte ne fondi una specifica regula decidendi; il motivo è stato accolto per contraddittorietà della motivazione sul rigetto della garanzia.

  • art. 111 Cost.

    La Corte richiama i principi di ragionevole durata del processo e divieto di abuso del processo per escludere un interesse meramente strumentale alla rinnovazione del giudizio in presenza di una decisione di rigetto.

Massime di principio

  • Nell'azione confessoria servitutis non sussiste, di regola, litisconsorzio necessario né dal lato attivo né dal lato passivo; ciascun contitolare del diritto reale può agire o resistere autonomamente per la tutela del diritto comune.
  • La doglianza relativa alla mancata integrazione del contraddittorio è priva di interesse quando la sentenza impugnata ha rigettato la domanda: il litisconsorte pretermesso non è pregiudicato da una pronuncia negativa, e l'attore non ha un interesse giuridicamente tutelabile a ottenere un nuovo giudizio solo per perseguire un diverso esito.
  • In cassazione è inammissibile il motivo che non attinge la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata o che introduce questioni nuove non trattate nei gradi di merito.
  • La domanda di manleva deve essere decisa con motivazione coerente rispetto agli accertamenti di fatto richiamati: se la sentenza assume che l'illecito edilizio è stato realizzato in misura preponderante dai danti causa, non può poi rigettare la garanzia senza spiegare in modo logico il nesso tra tali premesse e la conclusione.
  • La motivazione è viziata quando, pur recependo accertamenti tecnici che attribuiscono una quota causale rilevante ai terzi chiamati, la decisione nega la responsabilità di questi ultimi senza una ricostruzione argomentativa non contraddittoria.

Come è indicizzato

MaterieServitùProveImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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