Cassazione Civile, Ordinanza n. 24260/2025 del 31/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I ricorrenti avevano convenuto in giudizio il Comune per ottenere il risarcimento dei danni derivati dall'improvvisa intrusione sulla carreggiata, l'8 giugno 2017, di un grosso cane randagio, che era stato investito mortalmente dal conducente del motociclo di proprietà dell'altra ricorrente. In primo grado chiedevano il risarcimento dei danni al motociclo e delle lesioni subite dal motociclista. Il Tribunale aveva rigettato la domanda e la Corte d'appello aveva confermato il rigetto, ritenendo il difetto di legittimazione passiva del Comune, poiché la legge regionale campana attribuirebbe all'ASL il servizio di accalappiamento dei cani vaganti. Con il ricorso per cassazione i ricorrenti hanno proposto tre motivi: 1) violazione degli artt. 5 e 6 L.R. Campania n. 16/2001, sostenendo che l'obbligo comunale di ricovero e custodia implicherebbe anche la cattura dei randagi, e richiamando precedenti di legittimità; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente o incomprensibile, perché non sarebbe chiaro come il Comune avrebbe assolto l'obbligo di cattura; 3) ulteriore nullità per motivazione illogica e incomprensibile, in particolare sulla valutazione della domanda risarcitoria e delle richieste istruttorie. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, richiamando l'orientamento consolidato secondo cui la responsabilità per i danni causati da cani randagi grava sull'ente cui la legge regionale attribuisce il compito di cattura e custodia; ha ritenuto assorbiti o comunque infondati gli altri due motivi. Il ricorso è stato quindi rigettato, con compensazione delle spese processuali e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha affermato che, nel sistema delineato dalla L.R. Campania n. 16/2001, la responsabilità civile per i danni cagionati da cani randagi grava sull'ente cui la legge regionale attribuisce il servizio di accalappiamento e custodia, cioè l'ASL, con conseguente esclusione della legittimazione passiva del Comune. I motivi di nullità della sentenza d'appello sono stati ritenuti assorbiti o comunque manifestamente infondati, perché la motivazione era comprensibile e le censure riproponevano questioni già definite dal rigetto del primo motivo. Le spese sono state compensate per la natura della vicenda e per l'incertezza pregressa dell'orientamento giurisprudenziale; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
consente di censurare in cassazione la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, qui invocata rispetto alla disciplina regionale sul randagismo.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è stato utilizzato per denunciare nullità della sentenza per asserita motivazione apparente o incomprensibile.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
la Corte ha escluso la nullità della sentenza d'appello, ritenendo la motivazione comprensibile e non apparente.
art. 5, comma 1, lett. c), L.R. Campania n. 16/2001
"attivano il servizio di accalappiamento dei cani vaganti ed il loro trasferimento presso i canili pubblici"
attribuisce ai servizi veterinari delle ASL il servizio di accalappiamento dei cani vaganti e il loro trasferimento presso i canili pubblici.
art. 6, comma 1, lett. b), L.R. Campania n. 16/2001
"assicurare il ricovero, la custodia ed il mantenimento dei cani nelle strutture sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari delle AA.SS.LL."
pone a carico dei Comuni il ricovero, la custodia e il mantenimento dei cani nelle strutture controllate dai servizi veterinari delle ASL.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
consente di porre a carico del ricorrente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
individua il contributo unificato di base cui si aggiunge l'ulteriore importo in caso di rigetto del ricorso.
è richiamata come legge quadro nazionale di riferimento per la disciplina regionale sul randagismo.
Massime di principio
- In materia di danni cagionati da cani randagi, la legittimazione passiva e la responsabilità civile gravano sull'ente che la legge regionale applicabile individua come titolare del compito di cattura e custodia degli animali, non potendosi imputare la responsabilità a un diverso ente sulla base di una ricostruzione generale del sistema.
- La previsione regionale che affida a un ente il ricovero e la custodia dei cani randagi va letta in coordinamento con la norma che attribuisce ad altro soggetto il servizio di accalappiamento: la responsabilità segue la specifica allocazione legislativa delle funzioni operative.
- Il motivo di ricorso ex art. 360, n. 4, c.p.c. per motivazione apparente è infondato quando la sentenza impugnata sia logicamente comprensibile e la censura si risolva nella mera contestazione del merito della decisione.
- Quando una censura dipende integralmente dalla soluzione di una questione preliminare già definita in senso sfavorevole al ricorrente, essa può risultare assorbita dal rigetto del motivo principale.
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