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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22516/2022 del 18/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (appaltatore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di appalto per lavori eseguiti sul condominio "Palazzo Martire" di Tursi. La società appaltatrice aveva agito per ottenere il pagamento del corrispettivo da un condomino, ritenuto obbligato al pagamento secondo il meccanismo contrattuale previsto. Il Giudice di pace aveva rigettato la domanda; il Tribunale di Matera aveva respinto l'appello della società, ritenendo nullo il contratto d'appalto perché l'immobile era abusivo, desumendo tale abusività da un accertamento tecnico preventivo formato in altro procedimento. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto tre censure: 1) violazione degli artt. 1137 e 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., perché il Tribunale avrebbe omesso di considerare il contratto di appalto con il condominio e le delibere assembleari che lo avevano approvato, non impugnate dal resistente; 2) violazione degli artt. 1322, 1362 e 2697 c.c. e dell'art. 116, comma 2, c.p.c., per avere il giudice trascurato la struttura del contratto, che prevedeva il pagamento diretto da parte dei singoli condomini anziché da parte del condominio; 3) violazione degli artt. 1418 e 2697 c.c. e dell'art. 116 c.p.c., per avere dichiarato la nullità del contratto sulla sola base dell'abusività dell'immobile accertata in altro procedimento, senza valutare quantità e qualità dei lavori eseguiti.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo perché non investivano l'unica ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva affermato la nullità del contratto d'appalto per il carattere abusivo dell'immobile e la conseguente illiceità dell'utilizzazione dello stesso, salvo i lavori finalizzati a eliminare i vizi. Ha invece accolto il terzo motivo, ritenendo che il giudice di merito avesse affermato in modo apodittico l'abusività dell'immobile senza precisarne la portata né spiegare il nesso con i lavori eseguiti, non essendo sufficiente, per dichiarare la nullità radicale del contratto, una generica constatazione di abuso edilizio. La sentenza del Tribunale di Matera è stata quindi cassata con rinvio al medesimo Tribunale, in diversa composizione unipersonale, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 1137 c.c.

    richiamato dalla ricorrente quale norma la cui violazione sarebbe consistita nell'omessa considerazione delle deliberazioni assembleari

  • art. 2697 c.c.

    richiamato come norma sull'onere della prova, invocata per contestare la mancata valutazione del contratto, delle delibere e dell'abusività dell'immobile

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato in combinato disposto per censurare la valutazione delle prove da parte del giudice di merito

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato in relazione alla valutazione delle prove e all'uso di un accertamento tecnico formato in altro giudizio

  • art. 1322 c.c.

    richiamato per sostenere che il giudice avesse trascurato l'autonomia negoziale e il meccanismo contrattuale di pagamento

  • art. 1362 c.c.

    richiamato per denunciare un'erronea interpretazione del contratto di appalto

  • art. 1418 c.c.

    richiamato per censurare la declaratoria di nullità del contratto di appalto; la Corte ribadisce che la nullità per illiceità dell'oggetto richiede un abusivismo edilizio radicale o comunque una motivazione puntuale sulla sua incidenza

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    indicato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge

  • art. 116, comma 2, c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla dedotta violazione dei criteri di valutazione della prova

  • art. 1137 e 2697 c.c.

    richiamati congiuntamente dalla ricorrente per contestare la mancata considerazione delle delibere condominiali non impugnate

Massime di principio

  • In tema di ricorso per cassazione, il motivo è inammissibile se non coglie la ratio decidendi effettivamente posta a base della sentenza impugnata, anche quando deduca formalmente violazioni di legge o vizi di valutazione probatoria.
  • Nel contratto di appalto relativo a immobili edificati senza rispetto della concessione edilizia, occorre distinguere tra difformità totale e parziale: solo la prima, equiparabile all'assenza di concessione, può determinare nullità per illiceità dell'oggetto e violazione di norme imperative.
  • La declaratoria di nullità di un contratto di appalto per abusivismo edilizio non può fondarsi su un'affermazione apodittica del carattere abusivo dell'immobile, ma richiede una verifica concreta della portata dell'abuso e della sua incidenza sui lavori eseguiti.
  • Quando la nullità viene invocata come conseguenza di un vizio urbanistico dell'immobile, il giudice deve motivare specificamente sul rapporto tra la difformità edilizia e la prestazione oggetto del contratto, non essendo sufficiente un richiamo generico ad atti formati in altri procedimenti.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioniVizi dell'immobile
RamiContrattiProcesso civileImmobiliare
IstitutiOnere della provaNullità

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