Cassazione Civile, Ordinanza n. 22516/2022 del 18/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (appaltatore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di appalto per lavori eseguiti sul condominio "Palazzo Martire" di Tursi. La società appaltatrice aveva agito per ottenere il pagamento del corrispettivo da un condomino, ritenuto obbligato al pagamento secondo il meccanismo contrattuale previsto. Il Giudice di pace aveva rigettato la domanda; il Tribunale di Matera aveva respinto l'appello della società, ritenendo nullo il contratto d'appalto perché l'immobile era abusivo, desumendo tale abusività da un accertamento tecnico preventivo formato in altro procedimento. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto tre censure: 1) violazione degli artt. 1137 e 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., perché il Tribunale avrebbe omesso di considerare il contratto di appalto con il condominio e le delibere assembleari che lo avevano approvato, non impugnate dal resistente; 2) violazione degli artt. 1322, 1362 e 2697 c.c. e dell'art. 116, comma 2, c.p.c., per avere il giudice trascurato la struttura del contratto, che prevedeva il pagamento diretto da parte dei singoli condomini anziché da parte del condominio; 3) violazione degli artt. 1418 e 2697 c.c. e dell'art. 116 c.p.c., per avere dichiarato la nullità del contratto sulla sola base dell'abusività dell'immobile accertata in altro procedimento, senza valutare quantità e qualità dei lavori eseguiti.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo perché non investivano l'unica ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva affermato la nullità del contratto d'appalto per il carattere abusivo dell'immobile e la conseguente illiceità dell'utilizzazione dello stesso, salvo i lavori finalizzati a eliminare i vizi. Ha invece accolto il terzo motivo, ritenendo che il giudice di merito avesse affermato in modo apodittico l'abusività dell'immobile senza precisarne la portata né spiegare il nesso con i lavori eseguiti, non essendo sufficiente, per dichiarare la nullità radicale del contratto, una generica constatazione di abuso edilizio. La sentenza del Tribunale di Matera è stata quindi cassata con rinvio al medesimo Tribunale, in diversa composizione unipersonale, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente quale norma la cui violazione sarebbe consistita nell'omessa considerazione delle deliberazioni assembleari
richiamato come norma sull'onere della prova, invocata per contestare la mancata valutazione del contratto, delle delibere e dell'abusività dell'immobile
richiamato in combinato disposto per censurare la valutazione delle prove da parte del giudice di merito
richiamato in relazione alla valutazione delle prove e all'uso di un accertamento tecnico formato in altro giudizio
richiamato per sostenere che il giudice avesse trascurato l'autonomia negoziale e il meccanismo contrattuale di pagamento
richiamato per denunciare un'erronea interpretazione del contratto di appalto
richiamato per censurare la declaratoria di nullità del contratto di appalto; la Corte ribadisce che la nullità per illiceità dell'oggetto richiede un abusivismo edilizio radicale o comunque una motivazione puntuale sulla sua incidenza
indicato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge
richiamato dalla ricorrente in relazione alla dedotta violazione dei criteri di valutazione della prova
richiamati congiuntamente dalla ricorrente per contestare la mancata considerazione delle delibere condominiali non impugnate
Massime di principio
- In tema di ricorso per cassazione, il motivo è inammissibile se non coglie la ratio decidendi effettivamente posta a base della sentenza impugnata, anche quando deduca formalmente violazioni di legge o vizi di valutazione probatoria.
- Nel contratto di appalto relativo a immobili edificati senza rispetto della concessione edilizia, occorre distinguere tra difformità totale e parziale: solo la prima, equiparabile all'assenza di concessione, può determinare nullità per illiceità dell'oggetto e violazione di norme imperative.
- La declaratoria di nullità di un contratto di appalto per abusivismo edilizio non può fondarsi su un'affermazione apodittica del carattere abusivo dell'immobile, ma richiede una verifica concreta della portata dell'abuso e della sua incidenza sui lavori eseguiti.
- Quando la nullità viene invocata come conseguenza di un vizio urbanistico dell'immobile, il giudice deve motivare specificamente sul rapporto tra la difformità edilizia e la prestazione oggetto del contratto, non essendo sufficiente un richiamo generico ad atti formati in altri procedimenti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 18 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 22476/2022 del 18/07/2022
- ordinanza_civile · 18 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 22478/2022 del 18/07/2022
- ordinanza_civile · 18 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 22482/2022 del 18/07/2022
- ordinanza_civile · 18 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 22483/2022 del 18/07/2022
- ordinanza_civile · 18 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 22485/2022 del 18/07/2022
- ordinanza_civile · 18 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 22486/2022 del 18/07/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →