Cassazione Penale, Sentenza n. 16818/2022 del 02/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La parte civile impugna la sentenza di assoluzione per due linee principali: (1) deduce che il Tribunale non ha esaminato l'eccezione di inammissibilità dell'atto di appello sollevata con memoria del 5 ottobre 2020, con violazione dell'art. 581 c.p.p. e nullità rilevante ex art. 178 comma 1 lett. c) c.p.p.; (2) censura la motivazione come mancante, contraddittoria o manifestamente illogica in relazione all'accertamento del nesso di causalità tra la condotta colposa della Babazzi (tamponamento) e la lesione da lei denunciata ("trauma distrattivo del rachide cervicale"), posto che la parte civile aveva subito due collisioni e la prova dovrebbe dimostrare quale impatto abbia determinato la lesione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'eccezione di inammissibilità dell'appello fosse implicitamente respinta dal Tribunale di Livorno, che ha comunque valutato e rigettato il motivo di impugnazione concernente il difetto di prova del nesso causale, quindi nessuna nullità talliò la decisione. Quanto al motivo che lamentava vizi della motivazione, la Corte lo ha ritenuto inammissibile per essere stato proposto con un motivo non consentito in cassazione nei giudizi di competenza del giudice di pace: l'art. 606 c.p.p., comma 2-bis e l'art. 39-bis d.lgs. 274/2000 limitano i motivi ammissibili alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 606 c.p.p. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
ricorso per cassazione proposto dalla parte civile
norma richiamata per individuare la legittimazione ad impugnare in Cassazione da parte della parte civile
riguarda l'eccezione di inammissibilità dell'appello
la Corte ha ritenuto che la mancata pronuncia esplicita sull'eccezione non comporti necessariamente nullità quando il giudice ha comunque esaminato e deciso i rilievi sostanziali dell'impugnazione
norma che disciplina le nullità rilevabili; la Corte ha escluso l'esistenza di una nullità formale richiamata dalla ricorrente
comma 1 lettere a), b), c) e lett. e); comma 2-bis
la Corte ha richiamato il limite dei motivi di cassazione nei procedimenti di competenza del giudice di pace: sono ammissibili solo i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1; il motivo invocato dalla ricorrente (lett. e) è stato ritenuto inammissibile
art. 39-bis D.lgs. 28/08/2000 n. 274
richiamato insieme all'art. 606 c.p.p. per i limiti di impugnazione
conferma il regime speciale di ammissibilità dei motivi di cassazione nelle sentenze di giudice di pace
introduzione dell'art. 606 comma 2-bis e dell'art. 39-bis
ha introdotto le limitazioni sui motivi di ricorso in cassazione per le cause di competenza del giudice di pace
onere del versamento in favore della Cassa delle Ammende
consente alla Corte di condannare il ricorrente a versare una somma alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile, valutando la natura della colpa
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
richiamata nel provvedimento
richiamata in connection con il criterio di determinazione della somma da versare alla Cassa delle Ammende
Giurisprudenza - Sez. 4, n. 26660 del 13/05/2011 (Caruso)
principio secondo cui deduzioni difensive possono ritenersi implicitamente disattese se logicamente incompatibili con la decisione adottata; utilizzato per motivare il rigetto dell'eccezione di inammissibilità non pronunciata espressamente
Massime di principio
- Nei procedimenti aventi origine dal giudice di pace le possibilità di ricorso per cassazione sono molto limitate: sono ammessi prevalentemente i motivi previsti dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lettere a), b) e c. Motivi diversi possono essere dichiarati inammissibili.
- La mancata pronuncia espressa su un'eccezione preliminare (es. inammissibilità dell'appello) non comporta automaticamente nullità della decisione se il giudice ha comunque affrontato e deciso le questioni sostanziali cui l'impugnazione si riferiva; la valutazione sostanziale può valere come implicita risposta alla eccezione.
- Quando la responsabilità penale poggia su nessi causali complessi (es. più urti successivi), è essenziale produrre elementi probatori medico-legali e ricostruzioni dinamiche che permettano di collegare con certezza l'evento lesivo alla condotta addebitata; l'incertezza sul nesso può determinare l'assoluzione per mancata prova.
- In caso di ricorso inammissibile la Corte può condannare il ricorrente al pagamento delle spese e ad una somma a favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; tuttavia la somma può essere modulata tenendo conto dell'assenza di dolo o grave colpa nella proposizione del ricorso.
- Per tutelare le questioni di ammissibilità conviene sollevarle tempestivamente e con chiarezza nel grado di appello, documentando la genericità dell'impugnazione avversaria, perché la decisione di merito può rendere inutile o irrilevante la tecnicità formale non pronunciata esplicitamente.
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