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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01399/2026 del 13/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale)

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto l'affidamento in prova al servizio sociale e, in subordine, la detenzione domiciliare. Il Tribunale di sorveglianza aveva rigettato entrambe le domande. Con il ricorso per cassazione si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice di sorveglianza avrebbe omesso di considerare la relazione di sintesi e il successivo aggiornamento, formulando una motivazione solo apparente sul pericolo di recidiva, ritenuto fondato esclusivamente sui precedenti penali.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondata la censura, osservando che il Tribunale di sorveglianza aveva motivato adeguatamente il diniego facendo leva sul principio di gradualità, sulla necessità di un ulteriore periodo di osservazione e sul compimento di altri esperimenti premiali. Ha inoltre escluso che tale valutazione fosse sindacabile in sede di legittimità, poiché il ricorso mirava in parte a ottenere una diversa lettura del materiale valutativo. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 47 ord. pen.

    richiamato solo implicitamente per l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale; il testo non esplicita una specifica interpretazione normativa

  • art. 47-ter ord. pen.

    richiamato solo implicitamente per l'istanza di detenzione domiciliare; il testo non esplicita una specifica interpretazione normativa

  • art. 616 c.p.p.

    la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, in assenza di elementi per escludere la colpa del ricorrente

Massime di principio

  • In materia di misure alternative alla detenzione, il diniego fondato sul principio di gradualità e sulla necessità di un ulteriore periodo di osservazione è logicamente congruo quando il giudice evidenzi ragioni coerenti con il percorso trattamentale del condannato.
  • La motivazione sul pericolo di recidiva non è affetta da apparente insufficienza solo perché valorizza anche i precedenti penali, se il ragionamento complessivo del giudice di sorveglianza è articolato e coerente.
  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una rivalutazione del merito o una lettura alternativa degli elementi già esaminati dal giudice di sorveglianza, quando la motivazione impugnata sia adeguata e non manifestamente illogica.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, in difetto di cause esimenti della colpa nella sua proposizione, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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