Cassazione Civile, Ordinanza n. 01639/2024 del 16/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali proposta da alcuni proprietari e imprenditori agricoli per la vicinanza dei propri terreni e della propria azienda agricola a una discarica gestita da una società. La Corte d'appello, in sede di rinvio dopo una precedente pronuncia rescindente della Cassazione, aveva accolto solo in parte le domande, condannando la società al pagamento di somme differenziate in favore dei singoli attori, oltre interessi e spese parzialmente compensate. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, ma prima della decisione ha depositato atto di rinuncia al ricorso principale. I resistenti hanno accettato la rinuncia al ricorso principale e, a loro volta, hanno rinunciato al ricorso incidentale già proposto, chiedendo la compensazione delle spese di legittimità.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia rituale sia al ricorso principale sia al ricorso incidentale, verificando che gli atti erano stati validamente depositati prima dell'adunanza camerale e soddisfacevano i requisiti dell'art. 390 c.p.c. Ne è conseguita la declaratoria di estinzione del giudizio di legittimità. La Corte ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese del giudizio di cassazione. Ha escluso il raddoppio del contributo unificato perché tale misura si applica solo in caso di rigetto o di declaratoria di inammissibilità/improcedibilità dell'impugnazione, e non in caso di rinuncia.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso per cassazione era rituale perché conforme alle condizioni previste dalla norma; la rinuncia validamente proposta comporta l'estinzione del giudizio di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando il giudizio di cassazione si estingue per rinuncia, ma solo nei casi di rigetto, inammissibilità originaria o improcedibilità dell'impugnazione.
Cass. n. 23175/2015
Richiamata come precedente conforme sull'inapplicabilità del raddoppio del contributo unificato in caso di rinuncia al ricorso.
Cass. n. 19071/2018
Richiamata come precedente conforme sull'inapplicabilità del raddoppio del contributo unificato in caso di rinuncia al ricorso.
Massime di principio
- La rinuncia rituale al ricorso principale e l'accettazione della controparte, se intervenute prima della decisione, determinano l'estinzione del giudizio di cassazione anche quando sia pendente un ricorso incidentale, purché vi sia rinuncia anche a quest'ultimo.
- La rinuncia all'impugnazione, quando rispettosa dei requisiti di legge, comporta normalmente la compensazione delle spese del giudizio di legittimità se le parti vi consentono o la Corte la ritenga giustificata dal caso concreto.
- Il raddoppio del contributo unificato non opera nelle ipotesi di rinuncia al ricorso per cassazione, perché la norma lo limita ai casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Come è indicizzato
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