Cassazione Civile, Ordinanza n. 17984/2026 del 04/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
Un soggetto, assumendo di essere erede della de cuius, ha introdotto davanti al Tribunale di Teramo una domanda complessa: accertamento della mancanza di testamento, apertura della successione, ricostruzione dell'asse ereditario, declaratoria di inefficacia di un atto di compravendita immobiliare e di un atto di cessione di quote sociali, accertamento dell'indebita gestione di somme e beni, esclusione per indegnità di altri chiamati, nonché divisione giudiziale dell'eredità. I convenuti hanno eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, indicando come competente il Tribunale di Monza, luogo dell'ultimo domicilio della de cuius; la società convenuta ha anche invocato una clausola compromissoria statutaria. Il Tribunale ha ritenuto che tutte le domande, diverse dalla divisione, fossero accessorie e strumentali alla divisione ereditaria, applicando il foro speciale dell'apertura della successione ex art. 22 c.p.c. e dichiarando la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Monza. Il ricorrente ha proposto regolamento di competenza deducendo: 1) violazione dell'art. 22 c.p.c. per non avere considerato la connessione tra azione revocatoria e divisione; 2) violazione degli artt. 31 e 40 c.p.c. per non avere attribuito prevalenza alla causa pregiudiziale revocatoria; 3) errore nel non disporre la separazione delle cause. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi, affermando che la domanda di divisione ereditaria è soggetta al foro esclusivo ex art. 22 c.p.c. e che la revocatoria, quando sia funzionalmente strumentale alla ricostituzione della massa ereditaria, resta attratta dal medesimo foro della successione. Ha quindi rigettato il regolamento, dichiarato la competenza territoriale del Tribunale di Monza, condannato il ricorrente alle spese e dato atto dell'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte ha rigettato il regolamento di competenza: ha confermato che la competenza territoriale spetta al Tribunale di Monza, quale giudice del luogo di apertura della successione, perché la domanda di divisione ereditaria costituisce la domanda principale e le altre pretese, compresa la revocatoria degli atti dispositivi dei beni ereditari, sono accessorie e strumentali alla ricostituzione dell'asse. Ha inoltre escluso che ricorressero i presupposti per la separazione delle cause ai sensi dell'art. 104, comma 2, c.p.c. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L'azione revocatoria ordinaria è considerata, in questa vicenda, un'azione con funzione strumentale alla tutela della massa ereditaria, e quando riguarda atti di disposizione di beni ereditari resta attratta dal foro della successione se ancillare alla divisione.
Il foro dell'apertura della successione è foro speciale ed esclusivo, sebbene derogabile, e si applica alle domande di divisione ereditaria e alle controversie tra coeredi funzionalmente collegate alla divisione, incluse quelle volte a incidere sull'universalità dei rapporti del de cuius.
È richiamato come foro ordinario che viene superato dal foro speciale ex art. 22 c.p.c. quando la domanda principale riguarda la divisione ereditaria.
È richiamato, insieme agli altri fori ordinari, come criterio ordinario recessivo rispetto al foro speciale della successione.
È richiamato tra i criteri ordinari di competenza territoriale, ma è ritenuto prevalente il foro speciale della successione quando la lite è centrata sulla divisione ereditaria.
È richiamato per il vincolo di accessorietà: quando una domanda trova il proprio titolo e la propria ragione giustificatrice nella domanda principale, la causa accessoria segue quella principale anche ai fini della competenza.
È evocato dal ricorrente per sostenere la connessione e la prevalenza della causa pregiudiziale, ma la Corte ne esclude l'applicazione nel senso prospettato.
La separazione delle cause è possibile solo se richiesta da tutte le parti o se la loro trattazione unitaria ritarderebbe o aggraverebbe il processo; nel caso concreto non ricorrevano tali condizioni.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ne afferma l'applicabilità anche al regolamento di competenza, con conseguente obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Quando una domanda di revocatoria ordinaria ha funzione meramente ancillare e preparatoria rispetto alla divisione ereditaria, la competenza territoriale va individuata nel foro speciale dell'apertura della successione, che prevale sui fori ordinari.
- Nel cumulo di domande oggettivamente connesse, la competenza segue la domanda principale; se la principale è la divisione ereditaria, tutte le pretese che mirano a ricostituire la massa da dividere restano attratte dal medesimo foro.
- Il foro dell'art. 22 c.p.c. si estende non solo alla divisione in senso stretto, ma anche alle controversie tra coeredi che incidano funzionalmente sull'universalità ereditaria e sull'assetto dell'asse.
- La separazione di cause cumulate non è automatica: richiede il presupposto processuale dell'istanza di tutte le parti oppure la dimostrazione che la trattazione unitaria ritarderebbe o renderebbe più gravoso il processo.
- L'azione revocatoria ordinaria conserva natura obbligatoria e, fuori dall'ipotesi di accessorietà alla divisione ereditaria, la competenza si determina secondo i criteri ordinari delle obbligazioni; ma tale regola cede quando la revocatoria è strumento di tutela della massa ereditaria.
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