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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22293/2026 del 16/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondata la censura sulla motivazione della pena. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la decisione della Corte d'appello che aveva determinato il trattamento sanzionatorio. L'unico motivo deduceva il vizio di mancanza di motivazione in ordine alla commisurazione della pena, sostenendo che la sentenza non avesse esplicitato le ragioni di fatto poste a base del calcolo sanzionatorio. La Corte di cassazione ha però rilevato che la motivazione di merito era presente, lineare e giuridicamente corretta, e che la doglianza mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione della congruità della pena, non consentita in sede di legittimità quando la determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Richiamato solo indirettamente tramite il riferimento all'applicazione delle circostanze e al trattamento più mite, senza un'espressa citazione testuale della norma; il testo però consente di cogliere che la Corte ha ritenuto adeguatamente motivata la concessione del trattamento sanzionatorio più favorevole in ragione di elementi di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione è inammissibile la censura che, sotto la veste del vizio di motivazione sulla pena, miri in realtà a una rivalutazione della congruità del trattamento sanzionatorio.
  • La motivazione sulla commisurazione della pena è sufficiente quando espliciti, in modo logico e non arbitrario, gli elementi di fatto considerati dal giudice di merito ai fini della determinazione sanzionatoria.
  • Non integra vizio censurabile in cassazione la determinazione della pena che sia sorretta da criteri non manifestamente illogici e da un percorso argomentativo coerente, anche se il ricorrente ne contesti il merito.
  • In caso di ricorso inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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