Cassazione Penale, Sentenza n. 14988/2026 del 27/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello che li aveva ritenuti responsabili del reato di estorsione (riformando l'assoluzione di primo grado). Hanno proposto ricorso per cassazione articolando sette motivi: (1) inammissibilità dell'appello del pubblico ministero per deposito tramite p.e.c. il 16/04/2025 anziché tramite il portale telematico previsto, con richiamo agli artt. 582 e 111-bis c.p.p.; (2) mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ex art. 603 c.p.p. con riferimento a dichiarazioni decisive della persona offesa e di un teste; (3) vizio di motivazione sulla sussistenza dell'estorsione (contraddizioni circa il momento delle minacce); (4) vizio di motivazione nella valutazione delle dichiarazioni della persona offesa e delle prove documentali (whatsapp, registrazioni); (5) mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p.; (6) errata quantificazione della pena pecuniaria (multa) e applicazione del minimo; (7) carenza di motivazione nella quantificazione del danno e nelle statuizioni civili. La questione centrale è procedurale: la Corte di cassazione ha esaminato la legittimità dell'appello del P.M. alla luce del D.M. n. 206/2024 e del d.lgs. n. 150/2022 sulle regole transitorie del processo penale telematico.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo: ha ritenuto che, per i procedimenti celebrati con rito abbreviato, il D.M. n. 206/2024 imponeva l'obbligo di deposito tramite il portale telematico a partire dal 31 marzo 2025 e che, pertanto, l'appello del pubblico ministero depositato tramite p.e.c. il 16 aprile 2025 era inammissibile. La Corte ha precisato che il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 aveva delegato al regolamento (D.M. 206/2024) l'individuazione dei termini di transizione; di conseguenza l'interpretazione restrittiva del D.M. sulla materia è corretta. Per queste ragioni la Corte ha dichiarato inammissibile l'appello del pubblico ministero e ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte d'appello che aveva condannato gli imputati. Le ulteriori censure sono state assorbite dalla declaratoria di inammissibilità dell'appello. In sostanza la condanna di secondo grado è stata annullata e viene ripristinata l'effetto dell'assoluzione di primo grado (annullamento senza rinvio).
Norme richiamate
Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 150
art. 87, commi 1, 3 e 5 (rinvio al regolamento per le regole tecniche e per i termini di transizione al nuovo regime telematico)
La Corte ha ritenuto che il d.lgs. 150/2022 abbia delegato al regolamento ministeriale l'individuazione dei termini transitori per l'applicazione del processo penale telematico; quindi il regolamento può stabilire termini differenziati per tipologie di atti e riti, e vincola l'interpretazione del D.M.
D.M. n. 206 del 27 dicembre 2024
art. 1, comma 2 e comma 4 (testo che consente, fino al 31/12/2025, modalità non telematiche per talune categorie di atti e stabilisce che per alcuni procedimenti il termine transitorio per l'uso di modalità non telematiche scade il 31/03/2025)
La Corte ha interpretato il D.M. come fissante un doppio binario temporale: per alcuni atti e uffici è prevista facoltà fino al 31/12/2025, ma per specifiche tipologie di procedimenti (tra cui il rito abbreviato) il deposito non telematico era consentito solo sino al 31/03/2025; quindi dopo quella data il deposito per il rito abbreviato doveva avvenire tramite il portale telematico.
art. 603 (sulla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale); artt. 582 e 111-bis (richiamati dai ricorrenti in primo motivo)
L'art. 603 è citato dai ricorrenti per sostenere la necessità di disporre la riapertura dell'istruttoria dibattimentale in appello per l'esame di testi ritenuti decisivi. Gli artt. 582 e 111-bis sono richiamati in relazione alle modalità di deposito e alle regole processuali invocate per contestare la modalità di impugnazione del P.M.; la Corte ha invece valutato l'interpretazione normativa alla luce del d.lgs. 150/2022 e del D.M. 206/2024.
Richiamato dai ricorrenti per lamentare la mancata applicazione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 131-bis; la Corte non è entrata nel merito avendo risolto il ricorso per ragioni processuali (inammissibilità dell'appello del P.M.).
Massime di principio
- Per i procedimenti celebrati con rito abbreviato, dopo le disposizioni transitorie del D.M. n. 206/2024, il deposito degli atti da parte di soggetti abilitati può essere soggetto a termini differenziati: verificare sempre la data di decorrenza specificata dal regolamento per la categoria di rito prima di utilizzare modalità non telematiche.
- Se il regolamento ministeriale è stato legittimamente delegato da una fonte primaria (d.lgs. n. 150/2022) per stabilire termini transitori, l'interpretazione delle regole tecniche contenute nel D.M. può produrre effetti vincolanti e rendere inammissibili atti depositati con modalità non previste per la specifica fase o rito.
- L'inammissibilità di un atto di impugnazione per vizio formale insuperabile (es. uso di canale non consentito dopo il termine transitorio) può comportare l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e avere effetti favorevoli all'imputato (ripristino dell'esito di primo grado).
- Le questioni processuali (modalità e termini di deposito telematico) devono essere oggetto di tempestiva eccezione difensiva in sede di merito: un vizio procedurale del controricorso dell'autorità può essere decisivo e assorbire le questioni di merito.
- Quando si invocano in sede di impugnazione rinnovazioni istruttorie o specifiche circostanze attenuanti (es. art. 131-bis), è fondamentale motivare puntualmente la rilevanza delle prove o delle circostanze e chiedere espressamente gli accertamenti richiesti, rispettando la normativa sul rito (art. 603 c.p.p. e regole del processo telematico).
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