Cassazione Penale, Sentenza n. 30616/2022 del 03/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 30/09/2021 che confermava in parte il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di somme e partecipazione societaria. Il ricorrente deduceva: (1) l'inammissibilità del riesame limitatamente al 50% delle somme depositate su conto corrente cointestato con la coniuge, per mancanza di interesse all'impugnazione; (2) l'illegittimità del sequestro delle somme accreditate quali ratei di assegno sociale (prestazione assistenziale), sostenendone l'impignorabilità e che il Tribunale del riesame avrebbe confuso "pensione" e "assegno sociale", nonché che l'importo sarebbe volto a garantire il minimo vitale e quindi non sequestrabile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili i motivi che censuravano la motivazione oltre i limiti dell'art. 325 c.p.p. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo: il ricorrente non ha interesse concreto ad impugnare le somme riferibili esclusivamente alla coniuge e non proprietarie dell'indagato; il terzo non proprietario non può ottenere restituzione per conto terzi. Sul secondo motivo ha confermato che l'assegno sociale non è assolutamente impignorabile: si applicano, salvo diversa disposizione, le norme sulla pensione sociale e i limiti di pignorabilità di cui all'art. 545 c.p.c.; in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente devono rispettarsi i limiti di pignorabilità (anche alla luce della pronuncia delle Sezioni Unite del 24/02/2022, "Cinaglia"): somme accreditate come emolumenti pensionistici sono sequestrabili nei limiti previsti dall'art. 545 c.p.c. (salvo attestazione certa della causale dei versamenti), con possibilità di dissequestro nei termini previsto dalla giurisprudenza (es. limite del triplo dell'assegno sociale quando ricorre la certezza della natura della somma). Condanna del ricorrente alle spese del procedimento.
Norme richiamate
Norma che definisce i profitti del reato fiscale oggetto di confisca per equivalente; il sequestro preventivo è finalizzato a tale confisca
Disciplina il riesame del provvedimento cautelare (sequestro) e chi può proporre impugnazione; il giudice verifica l'interesse concreto all'impugnazione
Prevede i motivi di ricorso per cassazione; qui usato per inquadrare le censure sollevate (lett. b) ed e))
Limiti alla censura di motivazione in cassazione: non consentito dedurre vizi della motivazione al di fuori dei limiti ivi indicati
Stabilisce i limiti di pignorabilità di stipendi, pensioni e indennità; in tema di sequestro finalizzato alla confisca per equivalente tali limiti vanno rispettati, con applicazione del limite del triplo della pensione sociale in presenza di causale certa
Per quanto non diversamente disposto dal presente comma e dal comma 6 si applicano all'assegno sociale le disposizioni in materia di pensione sociale di cui alla legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni.
L'assegno sociale è regolato, salvo deroghe, dalle norme sulla pensione sociale; quindi non gode di impignorabilità assoluta se non previsto espressamente
legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 69, comma 1
le pensioni, gli assegni e le indennità ... possono essere ceduti, sequestrati e pignorati nei limiti di un quinto del loro ammontare ...
Prevede limiti alla cessione/sequestro/pignoramento delle prestazioni (citata per spiegare la disciplina di pignorabilità applicabile all'assegno sociale)
d.l. 27 giugno 2015, n. 83, art. 13, comma 1, lett. I) (convertito)
Modifica l'art. 545 c.p.c. sul regime di pignorabilità; richiamata dalle Sezioni Unite per l'applicazione dei limiti in caso di sequestro finalizzato alla confisca
Sentenza Sezioni Unite 24/02/2022 ("Cinaglia")
Principio di diritto: nei sequestri preventivi finalizzati alla confisca per equivalente devono osservarsi i limiti di pignorabilità previsti dall'art. 545 c.p.c., purché sia certa la causale dei versamenti; tutela dei diritti inalienabili della persona
Giurisprudenza di legittimità (es. Sez. 3 n. 16352/2021, Sez. 3 n. 3602/2019, Sez. 3 n. 13130/2019, Sez. 6 n. 8822/2020)
Consolidati principi: onere di chi impugna di provare interesse concreto alla restituzione del bene sequestrato; applicabilità dei limiti di pignorabilità alle somme accreditate in conto se la causale è certa; limite del triplo della pensione sociale per il sequestro di somme assimilabili a trattamenti pensionistici
Massime di principio
- Su conti cointestati il soggetto indagato deve dimostrare un interesse concreto e attuale alla restituzione delle somme per poter impugnare il sequestro: non può ottenere restituzione di somme riferibili esclusivamente a terzi (es. coniuge) salvo che provi un diritto proprio
- L'assegno sociale non è assolutamente impignorabile: si applicano, per quanto compatibili, le norme sulla pensione sociale (legge n.153/1969) e i limiti di pignorabilità dell'art. 545 c.p.c.; l'impignorabilità totale non è ammessa se la legge non la prevede espressamente
- In caso di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, i limiti di pignorabilità previsti dall'art. 545 c.p.c. devono essere rispettati quando sia certa e attestata la causale dei versamenti che permettono di qualificare le somme come emolumenti pensionistici o assimilati
- Quando le somme pensionistiche o assimilate si confondono nel patrimonio, possono essere sequestrate ma nei limiti stabiliti dalla giurisprudenza (es. se operante, il limite del triplo della pensione sociale), e solo se è possibile attestare la natura delle somme
- In cassazione non è possibile censurare la motivazione oltre i limiti dell'art. 325 c.p.p.: le doglianze di merito della motivazione che esulano da tali limiti sono inammissibili
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