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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01495/2026 del 14/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per un furto aggravato. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando: 1) il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti contestate; 2) l'omesso riconoscimento della sospensione condizionale della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambe le doglianze non deducibili o comunque manifestamente infondate, rilevando che la motivazione di merito sul diniego dei benefici era logica, coerente con le risultanze processuali e quindi insindacabile in sede di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato. Ha osservato che la Corte di appello aveva adeguatamente motivato sia il diniego delle circostanze attenuanti generiche in prevalenza sulle aggravanti, sia il diniego della sospensione condizionale della pena. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero.

Norme richiamate

  • artt. 624, commi 1 e 3, c.p.

    indicano il reato base di furto per cui è intervenuta la condanna di merito, con richiamo ai commi relativi alla fattispecie contestata.

  • art. 625 n. 2 e 7 c.p.

    indicano le aggravanti contestate in relazione al furto oggetto di condanna.

  • art. 62-bis c.p.

    la concessione delle circostanze attenuanti generiche è rimessa a valutazione discrezionale del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non illogica o arbitraria.

  • art. 163 c.p.

    richiamato implicitamente dalla doglianza sulla sospensione condizionale della pena, beneficio il cui diniego è stato ritenuto motivato e non censurabile in sede di legittimità.

  • art. 616 c.p.p.

    base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità.

  • Corte cost. n. 186/2000

    richiamata per giustificare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in assenza di ragioni di esonero.

Massime di principio

  • Le statuizioni sul bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione quando siano sorrette da motivazione congrua, non arbitraria e non illogica.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è insindacabile in sede di legittimità se il giudice di appello ha esplicitato in modo adeguato le ragioni della decisione e queste risultano coerenti con le emergenze processuali.
  • Il diniego della sospensione condizionale della pena, quando motivato in modo logico e aderente agli elementi di causa, non integra di regola un vizio deducibile in cassazione come censura di legittimità sul merito.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo ragioni di esonero, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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