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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14728/2025 del 14/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un'istanza di declaratoria di estinzione della pena per prescrizione, proposta dal condannato in sede esecutiva e rigettata dal Tribunale di Modena. Il condannato ha proposto opposizione contro il rigetto dell'istanza e, dopo il rigetto dell'opposizione da parte del giudice dell'esecuzione, ha ricorso per cassazione deducendo un unico motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dichiarata manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 172, comma settimo, c.p., nella parte in cui esclude l'operatività della prescrizione della pena per i condannati recidivi ai sensi dell'art. 99 c.p., per contrasto con gli artt. 3, 27 e 111 Cost. Il ricorrente sosteneva quindi che la preclusione alla prescrizione della pena per i recidivi qualificati fosse costituzionalmente illegittima.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura non introducesse questioni nuove rispetto a quelle già esaminate dal Tribunale di Modena e che l'ordinanza impugnata fosse sorretta da motivazione congrua e coerente con la giurisprudenza costante. La Corte ha richiamato il precedente secondo cui la recidiva qualificata esprime un giudizio di accresciuta colpevolezza e pericolosità, indice di particolare inclinazione a delinquere, giustificando una disciplina deteriore, compresa la preclusione alla prescrizione della pena. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 72 cod. pen.

    richiamato come base dell'istanza di estinzione della pena oggetto del procedimento esecutivo.

  • art. 172, comma settimo, cod. pen.

    esclude l'operatività della prescrizione della pena nel caso di condannati recidivi ai sensi dei capoversi dell'art. 99 cod. pen.

    ritenuto non manifestamente incostituzionale; la preclusione è giustificata dalla recidiva qualificata come indice di maggiore colpevolezza e pericolosità.

  • art. 99 cod. pen.

    recidivi ai sensi dei capoversi

    la recidiva qualificata rileva come indice di accresciuta colpevolezza e pericolosità sociale.

  • art. 3 Cost.

    richiamato dal ricorrente nel parametro di costituzionalità asseritamente violato.

  • art. 27 Cost.

    richiamato dal ricorrente nel parametro di costituzionalità asseritamente violato.

  • art. 111 Cost.

    richiamato dal ricorrente nel parametro di costituzionalità asseritamente violato.

  • art. 151, u.c., cod. pen.

    citato a titolo esemplificativo quale disposizione che prevede preclusioni o limitazioni per i recidivi in materia di amnistia.

  • art. 174, u.c., cod. pen.

    citato a titolo esemplificativo quale disposizione che prevede preclusioni o limitazioni per i recidivi in materia di indulto.

  • art. 164, comma 2, n. 1), cod. pen.

    citato a titolo esemplificativo quale disposizione che limita la sospensione condizionale della pena per i recidivi.

  • art. 169, comma 3, cod. pen.

    citato a titolo esemplificativo quale disposizione che limita il perdono giudiziale per i recidivi.

  • art. 176, comma 2, cod. pen.

    citato a titolo esemplificativo quale disposizione che limita la liberazione condizionale per i recidivi.

  • art. 162-bis, comma 3, cod. pen.

    citato a titolo esemplificativo quale disposizione che limita l'obblazione per i recidivi.

  • art. 179, comma 2, cod. pen.

    citato a titolo esemplificativo quale disposizione che limita la riabilitazione per i recidivi.

  • art. 444, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    citato a titolo esemplificativo quale disposizione che limita l'accesso al patteggiamento per i recidivi.

Massime di principio

  • La questione di legittimità costituzionale dell'art. 172, comma settimo, c.p., che esclude la prescrizione della pena per i condannati recidivi qualificati, è manifestamente infondata quando la preclusione si fonda sulla recidiva come indice di accresciuta colpevolezza e pericolosità sociale.
  • La recidiva qualificata non è trattata come mero status astratto del soggetto, ma come dato che esprime in concreto una maggiore inclinazione a delinquere e consente al legislatore di prevedere discipline più sfavorevoli senza violare i principi costituzionali evocati.
  • In sede di legittimità, il ricorso è inammissibile quando si limita a riproporre questioni già affrontate con motivazione congrua dal giudice di merito/esecuzione senza confrontarsi criticamente con le ragioni poste a base della decisione impugnata.
  • La presenza di una disciplina legislativa deteriore per i recidivi in vari istituti dell'ordinamento penale è valorizzata come indice della non irragionevolezza della scelta legislativa di escludere benefici o cause estintive anche in materia di prescrizione della pena.

Come è indicizzato

MaterieReati ostativiCause di non punibilità
RamiEsecuzione penaleParte generale
IstitutiPrescrizione del reato

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