Cassazione Civile, Ordinanza n. 36013/2023 del 27/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (condomino)
La controversia
Un condomino ha impugnato davanti al Tribunale una delibera assembleare che aveva approvato il bilancio consuntivo di un’annualità e il relativo riparto, deducendo, da un lato, la violazione dei criteri di ripartizione delle spese e la partecipazione al voto di soggetti asseritamente non legittimati, dall’altro la violazione del regolamento condominiale per mancata allegazione alla convocazione del bilancio precedente e del relativo riparto. Il Tribunale ha però declinato la competenza per valore in favore del Giudice di Pace, ritenendo che il valore della causa corrispondesse alla sola obbligazione di pagamento contestata. Con il regolamento di competenza il ricorrente ha censurato tale criterio di stima, sostenendo che la controversia dovesse considerarsi di valore indeterminabile o comunque riferita all’intero importo del rendiconto condominiale, con conseguente competenza del Tribunale; ha inoltre contestato la condanna alle spese nei confronti di più condomini, assumendo che il convenuto sostanziale fosse il solo condominio.
La decisione
La Corte ha accolto il regolamento di competenza. Ha ritenuto erroneo il criterio seguito dal Tribunale, poiché nell’impugnazione di una delibera condominiale il valore della controversia non si misura sulla sola quota o obbligazione del singolo condomino, ma sull’intera deliberazione e quindi sull’intero ammontare della spesa approvata, dato che la decisione di annullamento o nullità produce un effetto caducatorio unitario verso tutti i condomini. Ne è conseguita la cassazione dell’ordinanza impugnata e la dichiarazione di competenza del Tribunale, con rimessione delle parti per la riassunzione nei termini di legge; le spese sono state rinviate al giudizio di merito.
Norme richiamate
richiamato come norma che disciplina la ripartizione delle spese condominiali, rispetto alla quale era stata dedotta la violazione della delibera impugnata
art. 26 del regolamento condominiale
invocato dal ricorrente per sostenere l’irregolarità della convocazione per mancata allegazione del bilancio precedente e del relativo riparto
richiamato unitamente agli artt. 9 e 12 c.p.c. per contestare la determinazione del valore della causa
richiamato unitamente agli artt. 7 e 12 c.p.c. per contestare la determinazione del valore della causa
richiamato unitamente agli artt. 7 e 9 c.p.c. per contestare la determinazione del valore della causa
richiamato dal ricorrente quale norma sul contenuto del rendiconto condominiale, a sostegno del valore della controversia
le deliberazioni prese dall'assemblea sono obbligatorie per tutti i condomini
utilizzato come base sistematica del principio per cui l’annullamento o la nullità della delibera assembleare produce effetti verso tutti i condomini e non solo verso l’impugnante
Massime di principio
- Nell’impugnazione di una delibera assembleare condominiale, ai fini della competenza per valore, la domanda va riferita alla validità dell’intera deliberazione e non al solo rapporto obbligatorio del singolo attore con il condominio.
- Quando la delibera impugnata approva un bilancio o un riparto, il valore della causa si determina sull’intero ammontare della spesa deliberata, perché l’eventuale caducazione dell’atto ha efficacia unitaria erga condomini.
- La competenza non può essere individuata considerando soltanto la quota contestata dal singolo condomino, se la censura investe l’intera delibera e il suo effetto caducatorio incide sull’intera compagine condominiale.
- L’efficacia obbligatoria delle deliberazioni assembleari per tutti i condomini giustifica che la stima del valore della controversia tenga conto dell’intero contenuto economico dell’atto impugnato.
Come è indicizzato
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