Cassazione Penale, Sentenza n. 10340/2025 del 14/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso denunciava la violazione di legge per omissione della determinazione della pena pecuniaria nella sentenza del Tribunale di Forlì che aveva dichiarato il ricorrente colpevole dei reati di cui agli artt. 629 e 624 c.p., nonostante entrambe le norme prevedano congiuntamente pena detentiva e pena pecuniaria; il Procuratore Generale ha chiesto l'annullamento limitato a tale omissione
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata "sine altera" (senza rinvio) limitatamente al trattamento sanzionatorio relativo alla multa. Ha determinato direttamente la pena pecuniaria: importo base 1.000,00 euro, ridotto a 666,66 per l'attenuante di cui all'art. 62 n.4 c.p., poi ridotto di un terzo per le circostanze attenuanti generiche a 444,44 euro, aumentato per la continuazione proporzionalmente alla maggiorazione della pena detentiva a 493,00 euro e infine ridotto di un terzo per il rito a 329,00 euro. La condanna detentiva (1 anno e 8 mesi) e le spese sono state lasciate inalterate
Norme richiamate
reclusione da cinque a dieci anni e multa da 1.000,00 a 4.000,00 euro
La norma prevede congiuntamente pena detentiva e pena pecuniaria; l'omissione della multa nella sentenza è violazione di legge
reclusione da sei mesi a tre anni e multa da 154,00 a 516,00 euro
Anche per questo reato la pena pecuniaria è coobbligatoria con la detentiva e deve essere commisurata in caso di continuazione
attenuante prevista dalla norma (citata in sentenza)
L'attenuante è stata riconosciuta dal giudice e applicata anche nella determinazione della multa riducendo la pena pecuniaria
Richiamata come attenuante concorrente nella motivazione originaria del Tribunale
art. 608 comma 1 cod. proc. pen.
Norma sulla proposizione del ricorso per cassazione da parte del Pubblico Ministero; il Procuratore Generale ha impugnato ai sensi di questo articolo
art. 620 lett. i) cod. proc. pen.
Consente alla Corte di Cassazione di rideterminare la sanzione pecuniaria quando la sentenza di merito omette la determinazione; la Corte ha esercitato tale potere per fissare la multa
Richiamata nella sentenza di merito in relazione alla continuazione; la Corte ha applicato l'aumento proporzionale della multa per la continuazione
art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020
Richiamato in ordine al trattamento del ricorso con contraddittorio scritto; procedimento conforme al citato decreto
Massime di principio
- Se il giudice di merito omette di determinare la pena pecuniaria prevista dalla norma per il reato, si configura violazione di legge e il Pubblico Ministero può impugnare ai sensi dell'art. 608 c.p.p.
- La Cassazione, ai sensi dell'art. 620 lett. i) c.p.p., può annullare la sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio e rideterminare direttamente la multa quando la determinazione è omessa, evitando il rinvio se la quantificazione è possibile sulla base degli elementi del giudizio
- Nelle ipotesi di reati in continuazione la determinazione della multa deve seguire i criteri applicati alla pena detentiva (aumenti proporzionali), tenendo conto delle attenuanti e delle riduzioni previste per il rito
- Le attenuanti riconosciute sul piano personale devono essere applicate anche nella commisurazione della pena pecuniaria, con arrotondamenti e calcoli proporzionali che la Corte può operare per rispettare la coerenza del trattamento sanzionatorio
- Ove la legge preveda congiuntamente pena detentiva e pecuniaria, l'omissione di una delle componenti è un vizio formale/sostanziale sanabile con annullamento parziale e determinazione della Corte di Cassazione quando i dati per il calcolo sono desumibili dalla motivazione
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