Cassazione Civile, Ordinanza n. 16234/2025 del 17/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Ufficio aveva emesso una cartella di pagamento per IRES 2012 a seguito di liquidazione formale della dichiarazione dei redditi, in conseguenza di una comunicazione di irregolarità del modello unico. La società aveva impugnato la cartella davanti alla commissione tributaria provinciale, che aveva rigettato il ricorso, e poi in appello davanti alla commissione tributaria regionale, che aveva confermato il rigetto ritenendo infondata la pretesa e, secondo il motivo di cassazione, affermando la non emendabilità della dichiarazione presentata fuori termine nonché l'insussistenza dell'obbligo dell'Ufficio di emettere un avviso di accertamento motivato per il credito disconosciuto. In cassazione la società ha dedotto un unico motivo per violazione dell'art. 2, commi 8 e 8-bis, del d.P.R. 322/1998, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., censurando l'error in procedendo della sentenza di appello.
La decisione
Prima della decisione sul merito, la società ricorrente ha depositato atto formale di rinuncia al ricorso, dichiarando intervenuta la definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 36 del d.l. 124/2019 e producendo l'accordo con l'Ufficio, dal quale risultava lo sgravio parziale della cartella per l'importo corrispondente all'imposta versata in pendenza di giudizio. La Corte ha quindi dichiarato estinto il giudizio. Ha inoltre escluso l'applicazione del doppio contributo unificato, osservando che tale misura si riferisce ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità e non è estensibile in via analogica alle ipotesi di estinzione per definizione agevolata.
Norme richiamate
art. 2, commi 8 e 8-bis, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322
La ricorrente lo invocava come parametro della doglianza sulla emendabilità della dichiarazione; la Corte non entra nel merito della questione per effetto della rinuncia e dell'estinzione del giudizio.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il vizio dedotto nel ricorso per cassazione, qualificato come error in procedendo.
È richiamato per la nota scritta depositata dall'Agenzia al fine dell'eventuale partecipazione all'udienza.
È la base della definizione agevolata che ha determinato la rinuncia al ricorso e l'estinzione del giudizio.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando sia intervenuta una definizione agevolata della controversia debitamente documentata, comporta l'estinzione del giudizio.
- La misura del c.d. doppio contributo unificato non è applicabile fuori dai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e non può essere estesa analogicamente alle ipotesi di estinzione del processo.
- Quando la controversia tributaria si chiude per adesione a una procedura definitoria con sgravio o riduzione della pretesa, la Corte si limita a prendere atto dell'intervenuta estinzione senza pronunciarsi sul merito delle censure.
- Le questioni di merito relative all'emendabilità della dichiarazione e agli obblighi di motivazione dell'atto impositivo restano assorbite se il ricorso viene rinunciato a seguito di definizione agevolata.
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