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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32026/2023 del 17/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale con cui l'Ufficio del Territorio ha rettificato il classamento di due unità immobiliari ottenute dal frazionamento di un originario immobile sito in Ischia, attribuendo la categoria A/8 in luogo della categoria A/7 proposta dai contribuenti tramite procedura DOCFA. In un precedente giudizio di legittimità la causa era stata rinviata al giudice di merito per verificare se la divergenza tra rendita proposta e rendita attribuita dipendesse da una diversa valutazione tecnica del valore economico del bene oppure dalla disattesa di elementi di fatto indicati dal contribuente. La Commissione regionale, in sede di rinvio, aveva accolto l'appello dei contribuenti ritenendo che l'avviso fosse privo di motivazione, perché l'Ufficio avrebbe dovuto considerare i mutati elementi di fatto derivanti dal frazionamento e motivare sul punto. L'Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione con due motivi: con il primo denuncia violazione dell'art. 384 c.p.c. e dell'art. 7 L. 212/2000, sostenendo che il giudice di rinvio aveva eluso il principio di diritto già fissato dalla Corte e che, essendo rimasti fermi gli elementi fattuali dichiarati con il DOCFA, l'Ufficio non era tenuto a una motivazione ulteriore oltre l'indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita; con il secondo deduce omesso esame di un fatto decisivo, ossia che la somma delle due rendite non coincideva con quella originaria ma ne rappresentava l'attualizzazione.

La decisione

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo. Rileva che il giudice regionale, invece di verificare se l'Ufficio avesse disatteso gli elementi di fatto dichiarati dai contribuenti con il DOCFA, ha erroneamente assunto come mutamento fattuale la stessa circostanza del frazionamento in due unità, che era invece già parte della rappresentazione dei contribuenti. Per questo la sentenza impugnata viene cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, affinché riesamini la questione applicando correttamente il principio di diritto già enunciato e regoli anche le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 384 c.p.c.

    Il giudice di rinvio deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione e non può eluderne il contenuto decisorio.

  • art. 7 L. 212/2000

    L'obbligo motivazionale dell'atto impositivo-catastale va letto in relazione alla natura dell'accertamento DOCFA e alla necessità di spiegare solo l'eventuale disattesa degli elementi di fatto indicati dal contribuente.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    È il vizio dedotto per violazione di legge in relazione al mancato rispetto del principio di diritto fissato in sede rescindente.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    È il vizio dedotto per omesso esame di un fatto decisivo, ritenuto però assorbito dall'accoglimento del primo motivo.

Massime di principio

  • In caso di rinvio disposto dalla Corte di cassazione, il giudice di merito deve verificare puntualmente il fatto decisivo individuato dalla pronuncia rescindente e non può sostituire ad esso una diversa ricostruzione che ne alteri la portata.
  • Quando il classamento catastale avviene a seguito di procedura DOCFA, la motivazione dell'avviso è sufficiente se indica i dati oggettivi e la classe attribuita, ma solo se l'Ufficio non ha disatteso gli elementi di fatto dichiarati dal contribuente.
  • Se l'Ufficio catastale contesta la proposta DOCFA senza mutare gli elementi fattuali rappresentati dal contribuente, l'eventuale differenza di rendita può essere sorretta da una valutazione tecnica del valore economico del bene e non richiede una motivazione analitica ulteriore.
  • Non costituisce di per sé un nuovo elemento di fatto il solo frazionamento dell'immobile, se tale circostanza è già stata dichiarata dal contribuente nella procedura DOCFA; occorre verificare invece se l'Amministrazione abbia realmente posto a base del classamento fatti diversi da quelli rappresentati.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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