Cassazione Penale, Ordinanza n. 08494/2025 del 28/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per evasione. Il ricorso deduceva violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla dosimetria della pena, sostenendo in sostanza che la pena base fosse stata determinata in modo non adeguatamente motivato. La Corte di cassazione rileva però che la censura è aspecifica, perché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, e comunque manifestamente infondata, poiché la pena base di un anno e sei mesi di reclusione è inferiore al medio edittale e, secondo il richiamo giurisprudenziale, una motivazione specifica sui criteri di cui all'art. 133 c.p. è necessaria solo quando la pena base sia pari o superiore al medio edittale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza sulla pena fosse aspecifica e comunque infondata, perché la pena base irrogata era inferiore al medio edittale e la sentenza di merito aveva comunque spiegato la congruità del trattamento sanzionatorio richiamando le modalità della condotta, la breve distanza temporale dalla misura cautelare, la durata dell'allontanamento, la perdita delle tracce e la negativa personalità desunta dai precedenti penali. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Disposizione incriminatrice del delitto di evasione, oggetto della condanna confermata in appello e del ricorso per cassazione.
Norma richiamata come parametro per la commisurazione della pena; la Corte ribadisce che una motivazione specifica sui criteri soggettivi e oggettivi è richiesta solo se la pena base è pari o superiore al medio edittale.
Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In tema di dosimetria della pena, quando il giudice di merito irroga una pena base inferiore al medio edittale, non è necessaria una motivazione specifica e approfondita sui criteri di cui all'art. 133 c.p., essendo sufficiente una motivazione congrua e non apparente.
- La censura in cassazione sulla determinazione della pena è inammissibile se è aspecifica, cioè se non si confronta con la motivazione effettivamente resa dalla sentenza impugnata.
- Ai fini della verifica della congruità del trattamento sanzionatorio, il giudice può valorizzare le modalità della condotta, la vicinanza temporale della violazione rispetto alla misura applicata, la durata dell'allontanamento, la sottrazione alle ricerche e i precedenti penali dell'imputato.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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