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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19505/2024 del 16/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per il delitto previsto dall'art. 624 c.p., deducendo un unico motivo di cassazione per falsa applicazione di legge con riferimento agli artt. 189, 192, 213, 361, 442 e 530 c.p.p. Successivamente al deposito del ricorso la persona offesa ha rimesso la querela e l'imputato ha accettato la remissione; tali atti risultano rituali e sono stati assunti verbalmente dalla Sezione di Polizia Giudiziaria dei Carabinieri della Procura di Grosseto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto applicabile il principio affermato dalle Sezioni Unite (S.U. n. 24246/2004, Chiasserini) secondo cui la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato e deve essere rilevata d'ufficio dal giudice di legittimità purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto. Perciò la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato e ha posto le spese del procedimento a carico del querelato ai sensi dell'art. 340 c.p.p. Decisione resa il 24 aprile 2024.

Norme richiamate

  • art. 624 cod. pen.

    Norma sostanziale del reato per cui l'imputato era stato condannato. La Corte di legittimità non si è pronunciata sul merito della corretta applicazione di questa norma, poiché ha rilevato l'estinzione del reato per remissione di querela.

  • art. 189 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente nel motivo di cassazione; la Corte non ha esaminato il punto di diritto invocato perché ha dichiarato l'estinzione del reato per remissione di querela intervenuta in pendenza del ricorso.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato nel motivo di impugnazione; non valutato nel merito a causa della sopravvenuta estinzione del reato.

  • art. 213 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente; la pronuncia ha evitato l'esame sostanziale in ragione dell'estinzione del reato.

  • art. 361 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente come parte della censura; la Corte ha invece deciso per l'annullamento per estinzione del reato senza esaminare la presunta falsa applicazione di questa norma.

  • art. 442 cod. proc. pen.

    Indicata nel motivo di cassazione; la Corte ha rilevato l'estinzione sopravvenuta e non ha affrontato la questione sostanziale relativa a questa norma.

  • art. 530 cod. proc. pen.

    Citato nel motivo principale di cassazione; non è stato necessario pronunciarsi sul suo contenuto per effetto dell'estinzione del reato.

  • art. 340 cod. proc. pen.

    Norma applicata dalla Corte per la liquidazione delle spese: in mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono poste a carico del querelato in caso di remissione di querela.

  • S.U. n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini

    Principio di diritto richiamato: la remissione di querela intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata estingue il reato e deve essere rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto. Orientamento seguito dalla Corte nel caso concreto.

Massime di principio

  • La remissione di querela, se intervenuta prima della decisione di cassazione e ritualmente accettata dall'imputato, estingue il reato perseguibile a querela di parte anche se il ricorso per cassazione è già stato proposto.
  • Il giudice di legittimità è tenuto a rilevare d'ufficio la sopravvenuta estinzione del reato e può annullare la sentenza impugnata senza rinvio per tale motivo.
  • Quando il reato si estingue per remissione di querela, diventa in genere superfluo esaminare i motivi di cassazione riguardanti la valutazione di merito o la corretta applicazione di norme procedurali e sostanziali.
  • Le spese del procedimento sono poste a carico del querelato in mancanza di diversa pattuizione, conformemente all'art. 340 c.p.p.
  • Perché la remissione produca l'effetto estintivo è necessario che sia stata compiuta in modo rituale e che vi sia l'accettazione dell'imputato; è utile conservare la documentazione attestante tali atti (verbali, accettazioni formali).
  • La remissione opera solo per i reati procedibili a querela di parte; non estingue reati procedibili d'ufficio né rende ininfluenti eventuali altre cause di procedibilità o impugnabilità applicabili al caso concreto.

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