Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34763/2024 del 13/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 28/03/2024 del Tribunale di Asti che aveva respinto la sua opposizione all'ordinanza de plano del 15/02/2024. Il nucleo del motivo era che il decreto di espulsione emesso dal magistrato di sorveglianza di Cuneo (eseguito il 15/02/2017) riportava erroneamente che la pena sarebbe stata estinta dopo 5 anni dall'esecuzione dell'espulsione, mentre, per il ricorrente, tale indicazione avrebbe dovuto valere e la sua buona fede nel rientro in Italia (trovato sul territorio nel luglio 2022) dovrebbe produrre l'estinzione anticipata della pena residua. Il ricorrente inoltre deduceva che il provvedimento contenente l'indicazione errata non era stato impugnato e quindi sarebbe divenuto irrevocabile, e contestava l'applicazione retroattiva di successiva giurisprudenza che avrebbe fissato il divieto di reingresso a dieci anni.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che l'art. 16, comma 8, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 prevede espressamente che la pena sostituita con l'espulsione si estingue dopo dieci anni dall'esecuzione dell'espulsione, salvo il reingresso "illegittimo"; tale termine di dieci anni è norma di legge e non può essere variato dal magistrato. La diversa indicazione di cinque anni nel provvedimento del magistrato di sorveglianza è irrilevante rispetto alla durata legale del divieto di rientro e non determina l'estinzione anticipata della pena. La buona fede del ricorrente, se rilevante, potrebbe eventualmente incidere soltanto sull'elemento soggettivo del reato di rientro illegittimo in un procedimento penale autonomo, ma non sul decorso del termine di estinzione della pena. Inoltre, nel caso concreto non erano comunque decorsi i dieci anni dall'espulsione del 15/02/2017. Per tali ragioni il rigetto dell'opposizione è stato confermato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico sull'immigrazione), art. 16, comma 5

    disposizione relativa all'espulsione disposta dal magistrato di sorveglianza come sanzione sostitutiva della pena

    Il comma 5 disciplina l'espulsione disposta in qualità di misura alternativa; il provvedimento del magistrato è esecutivo ma non può modificare i termini di estinzione della pena stabiliti dalla legge.

  • D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico sull'immigrazione), art. 16, comma 8

    la pena è estinta alla scadenza del termine di dieci anni dall'esecuzione dell'espulsione di cui al comma 5, sempre che lo straniero non sia rientrato illegittimamente nel territorio dello Stato. In tale caso, lo stato di detenzione è ripristinato e riprende l'esecuzione della pena

    La Corte interpreta la norma come fonte normativa primaria che fissa il termine di estinzione a dieci anni per l'espulsione disposta a titolo di sanzione sostitutiva; tale termine non può essere ridotto da indicazioni contenute nel provvedimento giudiziale.

  • D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 13 (reato di rientro)

    riferimento normativo al reingresso illegittimo nello Stato

    La buona fede del rientro può essere valutata come elemento soggettivo in un eventuale procedimento per il reato di rientro illegittimo, ma questa valutazione non determina l'estinzione anticipata della pena sostituita con l'espulsione.

  • Codice di procedura penale, art. 616, comma 1

    norma che disciplina la condanna alle spese del procedimento in sede di cassazione

    Applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Quando l'espulsione è disposta ai sensi dell'art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 la durata del divieto di rientro e il termine di estinzione della pena sostituita sono fissati dalla legge: dieci anni dall'esecuzione dell'espulsione.
  • Un errore formale o un'indicazione errata nel provvedimento del magistrato di sorveglianza (per es. indicazione di 5 anni) non può modificare il termine previsto dalla legge né produrre l'estinzione anticipata della pena.
  • La buona fede del reingresso può eventualmente costituire una circostanza rilevante soltanto in un procedimento penale autonomo per il reato di rientro illegittimo (valutabile l'elemento soggettivo), ma non estingue automaticamente la pena sostituita prima del decorso del termine legale.
  • La mancata impugnazione di un provvedimento che contiene un errore formale non può alterare effetti stabiliti espressamente dalla legge: la regola sostanziale (termine di estinzione) prevale sulla statuizione formale errata.
  • Prima della scadenza del termine legale (dieci anni, nel caso di espulsione a titolo di sanzione sostitutiva) non è possibile ottenere la declaratoria di estinzione della pena residua.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.