Cassazione Civile, Ordinanza n. 31572/2024 del 09/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla revoca/esclusione di una donna dal beneficio connesso ai cantieri di servizio collegati alla disciplina del reddito minimo di inserimento. In primo grado la domanda era stata respinta; la Corte d'appello, invece, aveva riformato la decisione e dichiarato illegittime sia la delibera di esclusione dal beneficio sia la delibera sindacale, ordinando al Comune di riammettere la lavoratrice al cantiere e di corrisponderle la relativa indennità con accessori. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente qualificato la vicenda come semplice omessa comunicazione di una variazione reddituale, mentre secondo il ricorrente la fattispecie integrava dichiarazioni mendaci in ordine ai requisiti di accesso al beneficio, con conseguente revoca del beneficio, recupero delle somme e non mera sospensione o riduzione. La resistente ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale, lamentando la mancata pronuncia sulla domanda di risarcimento dei danni.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale del Comune, richiamando l'orientamento già espresso in precedente decisione. Ha affermato che, nella specie, non si trattava di una mera omissione di aggiornamento delle condizioni reddituali da parte di un soggetto già ammesso al beneficio, ipotesi che può comportare sospensione o riduzione delle prestazioni, ma di dichiarazioni non veritiere rese al fine di ottenere o conservare il beneficio, con conseguente applicazione della disciplina sulla decadenza dai benefici conseguenti alla dichiarazione mendace. Ha ritenuto quindi corretta la revoca del beneficio e il recupero delle somme percepite indebitamente. Il ricorso incidentale è stato dichiarato assorbito. La sentenza d'appello è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa è stata decisa nel merito con rigetto della originaria domanda della resistente. Le spese sono state poste a carico della parte soccombente.
Norme richiamate
D.Lgs. 18 giugno 1998, n. 237, art. 1
L'istituto del reddito minimo di inserimento è qualificato come misura sperimentale di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale.
D.Lgs. 18 giugno 1998, n. 237, art. 6
Il beneficio è riservato a soggetti privi di reddito o con reddito non superiore alla soglia di povertà; il richiedente deve dichiarare il possesso dei requisiti mediante autocertificazione.
D.Lgs. 18 giugno 1998, n. 237, art. 10
I commi 1 e 2 disciplinano gli obblighi dei soggetti già ammessi e consentono sospensione o riduzione delle prestazioni in caso di violazioni; il comma 3 si applica ai casi di dichiarazioni mendaci e prevede revoca della prestazione e restituzione delle somme indebitamente percepite.
D.Lgs. 18 giugno 1998, n. 237, art. 11
La dichiarazione del richiedente consente controlli sulla veridicità dei dati; in caso di non veridicità il Comune deve trarre le conseguenze previste dalla disciplina sulle dichiarazioni sostitutive.
L. 4 gennaio 1968, n. 15
È richiamata come disciplina originaria dell'autocertificazione poi sostituita dal sistema del d.P.R. n. 445/2000.
In caso di dichiarazione non veritiera opera la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione mendace.
L.R. Sicilia 19 maggio 2005, n. 5
Ha previsto il finanziamento dei cantieri di servizio in favore dei comuni siciliani destinatari della sperimentazione del reddito minimo di inserimento.
Massime di principio
- Quando l'accesso a un beneficio pubblico presuppone la permanenza di specifici requisiti reddituali e la loro attestazione annuale mediante autocertificazione, la falsità della dichiarazione incide sull'an dell'ammissione al beneficio e non si riduce a una mera irregolarità nell'esecuzione del rapporto.
- La disciplina che prevede sospensione o riduzione delle prestazioni si applica alle violazioni di obblighi da parte di soggetti già legittimamente ammessi; se invece emerge una dichiarazione mendace sui requisiti di accesso, trova applicazione la revoca/decadenza dal beneficio e il recupero delle somme indebitamente percepite.
- L'eventuale precedente fruizione del beneficio non esonera dal rinnovo del controllo sui requisiti per gli anni successivi, né impedisce la revoca quando la nuova autocertificazione risulti non veritiera.
- In presenza di dichiarazioni false rilevanti per la concessione di un beneficio economico, la non veridicità ha efficacia causale rispetto alla percezione del vantaggio non dovuto e giustifica la caducazione del beneficio stesso.
- Se la causa può essere decisa sulla base degli accertamenti già compiuti, la Cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito senza rinvio.
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