L.R. Sicilia 5/2005
Disposizioni finanziarie urgenti e per la razionalizzazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale siciliana n. 5/2005 reca misure urgenti di spesa e organizzative per il 2005, con effetti anche sul bilancio pluriennale 2006-2007. Interviene su lavoro e cantieri di servizi, personale regionale e sanitario, beni culturali, enti locali, agricoltura, sanità e vari contributi straordinari. Molte previsioni sono limitate al 2005 o a termini già scaduti (31 dicembre 2005/2006, 30 giugno 2005, triennio 2005-2007).
Disposizioni finanziarie urgenti e razionalizzazione amministrativa della Regione Siciliana per il 2005
Disposizioni finanziarie urgenti e razionalizzazione amministrativa della Regione Siciliana (2005)
La legge disciplina interventi finanziari, organizzativi e settoriali della Regione Siciliana, con prevalenti autorizzazioni di spesa riferite all’esercizio 2005 e, per varie misure, al triennio 2005-2007. Il provvedimento incide su lavoro, personale, sanità, beni culturali, enti locali, agricoltura e altre iniziative puntuali di interesse regionale.
Ambito generale e carattere temporale
Molte disposizioni hanno natura strettamente finanziaria o organizzativa e sono collegate al bilancio regionale 2005, con stanziamenti anche nel bilancio pluriennale 2006-2007. Diverse norme sono oggi prive di utilità pratica perché riferite a termini già scaduti o a iniziative esaurite, come contributi una tantum, proroghe con scadenza al 2006 o al 31 dicembre 2005, e adempimenti fissati al 30 giugno 2005.
Lavoro, cantieri di servizi e reddito minimo di inserimento
La Regione autorizza nel 2005 il finanziamento e la gestione diretta di cantieri di servizi per i comuni siciliani coinvolti nella sperimentazione del reddito minimo di inserimento, limitatamente ai casi in cui il finanziamento sia cessato o stia cessando nel corso dell’esercizio. I cantieri sono definiti come programmi di lavoro temporalmente definiti per integrare e supportare i servizi comunali in situazioni straordinarie o per esigenze organizzative non adeguatamente coperte.
Gli interventi sono rivolti a soggetti disoccupati o inoccupati già fruitori del reddito minimo di inserimento; l’indennità è mantenuta nella stessa misura vigente alla data di entrata in vigore della legge. Per tali cantieri non trovano applicazione alcune disposizioni della legge regionale n. 3/1998. La disciplina si estende anche ai cantieri previsti dalla legge regionale n. 9/2004 per i quali non siano stati ancora emessi i decreti di finanziamento.
Spese e bilancio regionale 2005
La legge contiene numerose variazioni di bilancio per il solo esercizio 2005, con copertura mediante riduzioni di fondi e accantonamenti del bilancio regionale. Sono previsti, tra gli altri, stanziamenti per:
- l’Ufficio speciale per l’innovazione, la ricerca, gli studi, la tecnologia e l’alta formazione e specializzazione in favore delle PMI;
- oneri del personale regionale e rinnovi contrattuali;
- modifiche di capitoli di spesa del bilancio 2005 e della tabella H della legge regionale n. 17/2004;
- interventi in sanità, beni culturali, artigianato, motorizzazione civile, assistenza sociale e altre finalità specifiche.
Molte coperture sono individuate su capitoli già esistenti del bilancio 2005 e non producono effetti utili oltre l’esercizio cui si riferiscono, salvo richiamo al bilancio pluriennale 2006-2007 per alcune misure continuative.
Personale regionale, contrattazione e assetto amministrativo
Il provvedimento ridetermina gli oneri del personale per il triennio 2005-2007, distinguendo personale dirigenziale, non dirigenziale, trattamento accessorio e altre erogazioni obbligatorie. Sono quantificati anche specifici fondi per la contrattazione e per il rinnovo contrattuale del personale regionale e degli enti di cui alla legge regionale n. 10/2000.
Sono inoltre apportate modifiche all’organizzazione della Presidenza e dell’Assessorato della sanità mediante aggiornamento della Tabella A della legge regionale n. 10/2000, con nuovi dipartimenti sanitari e la disciplina delle relative variazioni di bilancio e spese di avvio.
Personale in comando e personale ex Italter/Sirap
Per il personale regionale in posizione di comando presso agenzie regionali, il trattamento economico fondamentale resta a carico dell’amministrazione di provenienza; per il personale comandato da altre amministrazioni, il trattamento fondamentale è anticipato dall’ente di appartenenza con rimborso da parte dell’ente utilizzatore. Il trattamento accessorio segue la contrattazione collettiva regionale. È inoltre estesa al “comando” la previsione già riferita all’inquadramento in una norma della legge regionale n. 6/2001.
Per il personale ex Italter e Sirap, l’equiparazione economico-funzionale produce anche effetto giuridico-normativo dalla data di entrata in vigore della legge, con copertura finanziaria a valere su fondi statali già assegnati alla Regione.
Enti parco, AUSL e sanità
La disciplina del personale degli enti parco viene aggiornata consentendo l’utilizzo di personale comandato dall’amministrazione regionale o da altre pubbliche amministrazioni e, fino al 31 dicembre 2005, l’uso di graduatorie approvate secondo le procedure richiamate. Sono fatti salvi procedimenti e domande già presentati ai sensi della normativa precedente.
In ambito sanitario, la legge conferma e integra la disciplina sulla nomina del direttore sanitario e del direttore amministrativo delle AUSL, prevedendo per il direttore amministrativo anche la possibilità di nomina tra gli iscritti in un elenco regionale più recente. Sono inoltre soppressi, dalla data di entrata in vigore, gli obblighi di libretto di idoneità sanitaria per il personale alimentare, sostituiti dalle norme igieniche del d.lgs. n. 155/1997.
Istituzioni e attività sanitarie specifiche
Le aziende sanitarie sono autorizzate a mantenere i posti vacanti di dirigente pedagogista fino all’emanazione dei principi fondamentali statali in materia di professioni sanitarie non mediche.
Per le isole minori, l’Assessore alla sanità può autorizzare, in assenza di strutture provvisoriamente accreditate sul territorio, l’estensione dell’attività di strutture preaccreditate presenti nel resto della Regione, limitatamente al territorio isolano e compatibilmente con la domanda esistente.
Le aziende unità sanitarie locali devono adeguare entro 180 giorni le dotazioni organiche dell’area medicina dei servizi alle attività effettivamente svolte al 31 dicembre 2004. L’Assessore alla sanità può fissare criteri per la rideterminazione delle dotazioni organiche nel rispetto del contenimento della spesa.
Contributi e interventi sociali o culturali puntuali
La legge prevede diversi contributi straordinari o annuali a favore di soggetti determinati, spesso con copertura limitata al 2005 e riscontro nel bilancio pluriennale per gli anni successivi. Tra i principali:
- contributo all’Associazione siciliana medullolesi spinali ONLUS;
- finanziamento del bicentenario dell’Università di Palermo nel biennio 2005-2006, con comitato di coordinamento e obbligo di rendicontazione;
- contributo al Museo del giocattolo di Catania tramite l’Associazione IOCO;
- contributi a varie associazioni culturali e sociali nel 2005;
- supporto all’assistenza socio-sanitaria del fisico nucleare Fulvio Frisone con contributo annuo e piano personalizzato predisposto dai servizi sociali;
- borse di studio per dottorato in scienze motorie con convenzione triennale con l’Università di Palermo.
Beni culturali, patrimonio e programmazione culturale
Le entrate derivanti dalla pubblica fruizione del complesso monumentale Palazzo Reale di Palermo, spettanti all’ARS, sono destinate alle finalità della legge regionale n. 15/2004. È inoltre prevista la proroga fino al 31 dicembre 2006 dei contratti del personale addetto alla catalogazione dei beni culturali nell’ambito del POR Sicilia 2000-2006.
Sono finanziati anche interventi per l’arte moderna e contemporanea, la redazione dei piani di gestione dei siti UNESCO siciliani e ulteriori iniziative culturali specifiche. In alcuni casi i contributi risultano limitati al solo esercizio 2005 o al biennio 2005-2006.
Agricoltura, vigilanza venatoria e artigianato
Per la vigilanza venatoria, le province regionali possono ricevere contributi fino al 70% della spesa prevista per i programmi di istituzione o funzionamento del servizio; entro il 31 marzo di ogni anno devono presentare una relazione sull’utilizzo delle somme e i dati necessari agli adempimenti di legge. È prevista anche l’erogazione di somme già impegnate nell’esercizio 2004. Viene altresì soppresso un comma della legge regionale n. 17/2004.
In materia di artigianato, sono abrogate alcune precedenti disposizioni regionali e viene fissato al 30 giugno 2005 il termine per regolarizzare le istanze di contributo presentate entro il 31 dicembre 2000, a pena di decadenza.
Enti locali, consorzi, opere pubbliche e catasto impianti termici
La Regione favorisce consorzi, unioni e fusioni di comuni e province. Viene prevista una quota ulteriore del 5% delle risorse regionali destinate a tali finalità, lasciata nella disponibilità dell’Assessore competente per contributi straordinari finalizzati alla promozione e realizzazione di consorzi, unioni e fusioni di province.
Per il 2005, il programma triennale e l’elenco annuale delle opere pubbliche possono essere adottati entro il 30 giugno 2005, anche separatamente dall’approvazione del bilancio di previsione.
Gli enti locali sono autorizzati a realizzare il catasto degli impianti termici autonomi del proprio territorio, anche mediante società a totale partecipazione pubblica.
Iniziative economiche, credito e internazionalizzazione
Nell’ambito della promozione e internazionalizzazione delle imprese siciliane, l’Amministrazione regionale può avvalersi degli enti partecipati di cui alla legge regionale n. 32/2000. È inoltre autorizzata l’organizzazione della Conferenza generale sul credito e l’economia in Sicilia, su progetto approvato con decreto e previa deliberazione della Giunta regionale.
In materia di consorzi fidi e farmacie, la legge amplia e interpreta la disciplina dei confidi, ammettendo l’associazione anche di PMI di altre regioni italiane, con regole distinte per i fondi rischi e per le agevolazioni regionali; le imprese siciliane operanti anche fuori Regione continuano a fruire delle agevolazioni regionali.
Garante per i detenuti e tutela dei diritti fondamentali
La legge istituisce il Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e per il loro reinserimento sociale. Il Garante è nominato dal Presidente della Regione tra persone residenti in Sicilia da almeno cinque anni, con esperienza nella tutela dei diritti umani o nelle attività sociali dei detenuti, resta in carica cinque anni ed è rinnovabile una sola volta.
Le funzioni comprendono promozione dell’inserimento lavorativo, recupero culturale e sociale, vigilanza sul rispetto dei diritti fondamentali, sensibilizzazione pubblica, protocolli di intesa e visite ai luoghi di detenzione. Il Garante opera in autonomia e riferisce annualmente all’Assemblea e al Presidente della Regione. È previsto personale regionale assegnato all’ufficio e un trattamento economico del Garante tale da garantire indipendenza.
Altre disposizioni puntuali e interpretative
Sono inoltre introdotte o modificate varie norme puntuali: la Giornata dei bambini, da celebrarsi la prima domenica di maggio; l’interpretazione autentica di alcune disposizioni in materia di benefici e numerazione di commi; l’abrogazione o modifica di norme in materia di enti, fondi e contributi; la quantificazione del bonus ambientale sulle rotte marittime; modifiche sulla nomina di consulenti di parità; interventi per cooperative edilizie, motorizzazione civile e altre spese settoriali.
Regime transitorio e termini già scaduti
Numerose disposizioni risultano oggi esaurite o superate perché legate a:
- esercizi finanziari 2005, 2006 e 2007;
- proroghe fino al 31 dicembre 2005 o 31 dicembre 2006;
- regolarizzazioni da effettuare entro il 30 giugno 2005;
- adempimenti annuali al 31 marzo;
- celebrazioni e contributi straordinari relativi a periodi ormai conclusi.
Per tale ragione la legge ha, nel complesso, utilità soprattutto ricostruttiva o storica e risulta in larga parte deprecata nella pratica attuale, pur contenendo alcune modifiche strutturali dell’assetto amministrativo e sanitario regionale.
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