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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02104/2023 del 24/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda un invito al pagamento della TARI per l'anno d'imposta 2017 relativo a un'area interportuale. La società contribuente aveva contestato l'esazione sostenendo che, all'interno dell'interporto, il servizio di raccolta rifiuti non fosse svolto dal Comune ma tramite soggetti privati, con conseguente diritto a una riduzione del tributo. La CTP aveva rigettato il ricorso, mentre la CTR aveva accolto l'appello, riducendo la TARI al 20% dell'importo originario e poi correggendo il dispositivo per chiarire che la tariffa doveva intendersi ridotta sino al 20%. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 287 c.p.c., sostenendo che la correzione materiale fosse stata usata impropriamente per sanare un contrasto tra motivazione e dispositivo e non un mero errore materiale; (2) violazione dell'art. 132 c.p.c. per motivazione apparente, lamentando che la CTR avesse applicato l'art. 1, comma 657, L. 147/2013 senza spiegare i criteri seguiti per quantificare la riduzione al 20% (ossia l'80% di riduzione).

La decisione

La Corte ha rigettato entrambi i motivi. Quanto al primo, ha ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 287 c.p.c., perché il dispositivo della sentenza di merito conteneva un errore materiale emendabile, essendo chiara dal testo la volontà del giudice di riconoscere una riduzione sino al 20% e non una riduzione del 20% in senso diverso. Quanto al secondo, ha escluso la motivazione apparente: la CTR aveva ricostruito il quadro fattuale e normativo, richiamando i commi 656 e 657 dell'art. 1 L. 147/2013, e aveva spiegato che la misura della riduzione dipendeva da elementi concreti quali l'ampiezza dell'area interportuale, la distanza dal punto di raccolta più vicino, l'assenza di raccolta nella zona e il costo sopportato dalla società per lo smaltimento privato. Il ricorso è stato quindi rigettato; le spese sono state compensate in considerazione dell'evoluzione giurisprudenziale; è stato inoltre dato atto dell'obbligo del Comune di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 287 c.p.c.

    Il rimedio di correzione degli errori materiali è esperibile solo per rimediare a un difetto di corrispondenza tra ideazione del giudice e sua rappresentazione grafica, senza incidere sul contenuto concettuale della decisione; non può essere usato per correggere un vizio di formazione della volontà del giudice, che va fatto valere con le impugnazioni.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione è solo apparente quando, pur esistente graficamente, non consente il controllo sull'iter logico-giuridico seguito dal giudice, non raggiungendo il minimo costituzionale.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro processuale per denunciare la violazione di legge, qui invocato con riguardo all'art. 287 c.p.c. e alla disciplina TARI.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È il parametro processuale per denunciare il vizio di nullità della sentenza, qui prospettato per motivazione apparente.

  • art. 1, comma 656, L. 147/2013

    "La TARI è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa"

    In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, di grave violazione della disciplina di riferimento o di interruzione del servizio per cause indicate dalla norma, il tributo è dovuto nel limite massimo del 20% della tariffa ordinaria.

  • art. 1, comma 657, L. 147/2013

    "Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa"

    Nelle zone in cui la raccolta non è effettuata, la riduzione è dovuta ope legis e può essere graduata in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta; la norma presuppone una zona di significativa estensione e consente di parametrate la riduzione a criteri oggettivi.

  • art. 59, commi quarto e sesto, d.lgs. n. 507 del 1993

    Le riduzioni TARI vengono lette come specificazione delle riduzioni già previste in materia di TARSU.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Richiamato per affermare che la motivazione deve superare il minimo costituzionale ed essere idonea a rendere controllabile il ragionamento decisorio.

  • art. 378 c.p.c.

    Norma richiamata in relazione alla memoria depositata dalla controricorrente.

Massime di principio

  • La correzione degli errori materiali ex art. 287 c.p.c. è ammessa quando il testo della sentenza riveli chiaramente una discrepanza tra la decisione effettivamente voluta e la sua rappresentazione grafica; non è invece utilizzabile per rimediare a un errore di giudizio o a un vizio motivazionale.
  • La motivazione è apparente solo quando manca un percorso argomentativo idoneo a consentire il controllo sull'esattezza e logicità della decisione; non basta che la motivazione sia sintetica o non condivisibile.
  • In materia di TARI, le riduzioni previste dai commi 656 e 657 dell'art. 1 L. 147/2013 operano di diritto al ricorrere delle condizioni oggettive previste dalla norma e non richiedono necessariamente una specifica previsione regolamentare comunale.
  • La riduzione ex comma 657 va determinata in modo graduato tenendo conto di elementi oggettivi quali l'estensione della zona non servita, la distanza dal punto di raccolta più vicino e il costo sopportato dal contribuente per il servizio sostitutivo privato.
  • Ai fini della qualificazione della 'zona' rilevante per il comma 657, può assumere rilievo un'area privata di notevole ampiezza e complessità infrastrutturale, ove il servizio pubblico non raggiunga concretamente le strutture da servire.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImposte locali
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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