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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17074/2026 del 12/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Unico motivo: si deducevano errori di fatto essenziali nella decisione della Corte di cassazione (Sez. VI, sent. 3 luglio 2025 n. 32057/2025) per non aver riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati oggetto del presente procedimento (tra cui delitti associativi e reati in materia di stupefacenti e armi) e il reato "fine" già accertato con sentenza irrevocabile (turbativa d'asta/reato oggetto della pronuncia irrevocabile del 4 dicembre 2022, nel procedimento "Gaming Machine"). Il ricorrente sostenne che la prima sentenza di merito aveva riconosciuto la continuazione per il coimputato Vito Valentino e che, in ragione del ruolo del Ranieri (braccio destro del Valentino), la negazione della continuazione nei suoi confronti costituiva contraddizione e svista percettiva della Corte di cassazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il rimedio straordinario ex art. 625-bis c.p.p. sia limitato agli errori materiali o percettivi (svista/omissione di esame di punto decisivo) e non consenta una rivalutazione del giudizio di merito o delle valutazioni giuridiche. Nel caso di specie la Corte ha escluso l'esistenza di una svista percettiva: la decisione impugnata conteneva un esame analitico dei motivi di ricorso e una motivazione logica che ha ritenuto congrua la scelta del giudice di merito di non riconoscere la continuità del disegno criminoso, avendo ritenuto che alcune condotte avessero finalità personali di lucro del promotore e non diretta strumentalità all'accrescimento degli affari del sodalizio. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.). Decisione depositata il 6 maggio 2026.

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Il rimedio straordinario per errore materiale o di fatto è riferito a errori percettivi/omissioni evidenti (svista, omissione di esame di un motivo decisivo) e non consente la riesamina delle valutazioni di merito o delle interpretazioni giuridiche; esclusi errori di giudizio o di interpretazione normativa.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna alle spese processuali e per la corresponsione alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; applicata per sanzionare la colpa che ha determinato l'inammissibilità.

  • art. 513-bis cod. pen.

    Norma riferita al reato 'fine' oggetto della precedente pronuncia irrevocabile; la Corte ha evidenziato che, ai fini della continuazione, è rilevante la diretta strumentalità delle condotte all'accrescimento degli affari illeciti del sodalizio e che condotte finalizzate al profitto personale del promotore possono non rientrare nel medesimo disegno criminoso.

  • art. 630 cod. proc. pen.

    Richiamato in motivazione come rimedio diverso (revisione) per profili non riconducibili a mera svista o errore percettivo, cioè per censure che comportino valutazioni di merito non rimediabili con l'art. 625-bis.

  • Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002 (Basile) e successive pronunce di legittimità

    Giurisprudenza di riferimento che delimita il perimetro dell'art. 625-bis: l'errore di fatto deve essere percepibile come svista o omissione evidente e non coprire valutazioni di merito; le pronunce citate sono state usate per motivare l'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è ammesso solo per errori materiali o percettivi evidenti (svista, omissione dell'esame di un motivo decisivo) e non per contestazioni di merito o di interpretazione giuridica.
  • Per ottenere accoglimento occorre dimostrare ictu oculi l'erronea percezione di un fatto o l'omesso esame di un motivo decisivo; mere difformità valutative tra giudici non costituiscono errore di fatto utilizzabile con l'art. 625-bis.
  • La distinzione del ruolo, della finalità e della strumentalità delle singole condotte rispetto all'organizzazione criminale può giustificare differenti conclusioni sulla 'continuazione' tra reati: il criterio centrale è l'esistenza di un 'unico programma' criminoso deliberato.
  • La presenza di una pronuncia favorevole a un coimputato (es. riconoscimento della continuazione) non impone automaticamente la stessa valutazione per altri imputati: la continuità va valutata caso per caso in base al contributo, alla finalità e alla strumentalità delle condotte.
  • Se la questione è di valutazione giuridica o ricostruzione del fatto (errore di giudizio), il rimedio appropriato non è il ricorso straordinario per errore materiale ma altri strumenti previsti dall'ordinamento (es. revisione ove consentito).
  • Chi propone un ricorso manifestamente volto a riesaminare valutazioni di merito rischia l'inammissibilità e l'applicazione delle sanzioni previste (spese e contribuzione alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).

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