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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18722/2026 del 25/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo le doglianze reiterative di motivi già esaminati e disattesi in appello e quindi non scrutinabili come mera richiesta di rivalutazione del merito.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di cassazione esamina il ricorso proposto nell'interesse di un imputato condannato in appello per due reati: truffa e falsa attestazione resa a pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o altrui. Il ricorrente deduceva: 1) violazione di legge sulla qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che la condotta dovesse essere ricondotta all'art. 641 c.p. anziché all'art. 640 c.p.; 2) violazione di legge sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 483 c.p.; 3) violazione di legge e mancanza di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. La Corte rileva che si trattava di censure già dedotte in appello e puntualmente respinte dal giudice di merito con motivazione completa, mentre il ricorso proponeva solo una diversa lettura del merito, non consentita in cassazione. In particolare, la sentenza d'appello aveva ritenuto corretta la qualificazione in termini di truffa perché l'obbligazione era stata assunta in ragione di condotte artificiose; aveva ritenuto integrato l'art. 483 c.p. valorizzando la breve distanza temporale tra l'uso dei documenti d'identità del ricorrente nel locale della persona offesa, dove erano stati abbandonati, e la successiva denuncia di smarrimento; aveva escluso l'art. 131-bis c.p. per la non occasionalità delle condotte, desunta da precedenti condanne per reati della stessa indole.

Norme richiamate

  • art. 641 c.p.

    richiamato dal ricorrente per sostenere una diversa qualificazione giuridica del fatto, ma la Corte non lo accoglie perché conferma la qualificazione in termini di truffa

  • art. 640 c.p.

    indicato dalla Corte come corretta qualificazione del fatto, in presenza di una condotta artificiosa che ha determinato l'assunzione di un'obbligazione

  • art. 483 c.p.

    ritenuto integrato in ragione dell'uso dei documenti d'identità del ricorrente e della successiva denuncia di smarrimento presentata poco dopo

  • art. 131-bis c.p.

    escluso per la non occasionalità delle condotte, desunta anche da precedenti condanne per reati della stessa indole

  • art. 616 c.p.p.

    norma implicitamente applicata nella condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • In sede di legittimità sono inammissibili le censure che ripropongono in modo sostanzialmente identico questioni già dedotte in appello e puntualmente disattese con motivazione logica e completa, quando il ricorso si risolva in una richiesta di rivalutazione del merito.
  • La qualificazione del fatto in termini di truffa è corretta quando la prestazione o l'obbligazione risulta assunta in conseguenza di una condotta artificiosa idonea a trarre in errore la controparte.
  • Il reato di falsa attestazione ex art. 483 c.p. può essere desunto anche da elementi fattuali univoci, come l'uso precedente dei documenti e la loro successiva denuncia di smarrimento in un arco temporale molto breve, se tali dati sorreggono logicamente l'accertamento del fatto.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando le condotte non siano occasionali, specie se il quadro complessivo evidenzi precedenti specifici o reati della stessa indole.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per sostituire la valutazione di merito compiuta dai giudici di appello, se la motivazione impugnata è immune da vizi logicamente censurabili.

Come è indicizzato

MaterieTruffaFalsità in atto pubblicoCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioReati contro la fede pubblicaParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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