Cassazione Civile, Ordinanza n. 17728/2024 del 27/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione non ha esaminato il merito dei motivi perché, prima della decisione, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto anche dai controricorrenti che vi hanno aderito. La Corte ha quindi dichiarato l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 391 c.p.c., ultimo comma, senza pronunciare sulle spese.
Esito
Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
L’associazione aveva convenuto in giudizio più soggetti sostenendo di aver posseduto uti dominus per oltre vent’anni un terreno sul quale insisteva un impianto sportivo, chiedendo l’accertamento dell’usucapione. Le controparti avevano invece dedotto che il bene era stato concesso in locazione all’associazione dai loro danti causa e avevano domandato in via riconvenzionale la risoluzione del contratto per inadempimento, sostenendo la mancata ottemperanza alla disdetta e il mancato pagamento dei canoni. In appello la decisione di rigetto della domanda principale e di accoglimento della riconvenzionale era stata confermata, salvo il rigetto di una domanda di rimborso spese. In cassazione l’associazione ha articolato cinque motivi: 1) violazione degli artt. 1141, 1142, 1147, comma 3, e 1158 c.c. per mancato riconoscimento dell’usucapione, deducendo la disponibilità materiale del bene dal 1984 e contestando il valore probatorio di una scrittura privata registrata del 1985 e di altre scritture successive; 2) violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. per omessa pronuncia sull’eccezione di nullità del preteso rapporto di locazione per difetto di causa e di forma scritta; 3) violazione degli artt. 156, 166 e 167, comma 2, c.p.c. per la ritenuta tempestività della riconvenzionale di uno dei convenuti; 4) violazione degli artt. 112, 166 e 167 c.p.c. per la pretesa sanatoria delle riconvenzionali degli altri convenuti in ragione della tempestività di quella di un diverso convenuto; 5) violazione degli artt. 669 novies c.p.c. e 1158 c.c., nonché degli artt. 112 e 113 c.p.c., per la conferma dello svincolo di somme accantonate dal custode giudiziario, che la ricorrente riteneva ingiustificato in assenza di un accertamento irrevocabile della proprietà.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente come norma sull'interversione del possesso e sulla distinzione tra possesso e detenzione ai fini dell'usucapione.
Richiamato dalla ricorrente in tema di possesso e presunzioni collegate alla continuità del possesso.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla qualificazione del possesso ai fini dell’usucapione.
Richiamato quale norma sull’usucapione ventennale del bene immobile.
Richiamato per dedurre omessa pronuncia e ultrapetizione in relazione alle domande ed eccezioni formulate in appello.
Richiamato per censurare la motivazione e la struttura della decisione di merito quanto alla mancata pronuncia sull’eccezione di nullità del rapporto.
Richiamato in tema di nullità e sanatoria degli atti processuali.
Richiamato con riguardo ai termini di costituzione del convenuto e alla tempestività delle riconvenzionali.
Richiamato per contestare la tempestività delle domande riconvenzionali.
Richiamato dalla ricorrente in relazione allo svincolo delle somme accantonate dal custode giudiziario.
Richiamato a sostegno della censura sulla decisione relativa allo svincolo delle somme.
Applicato dalla Corte per dichiarare l’estinzione del giudizio in conseguenza della rinuncia al ricorso accettata dalle controparti.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando accettata dalle controparti costituite, determina l’estinzione del giudizio senza esame dei motivi e senza pronuncia sulle spese, se la Corte applica l’ultimo comma dell’art. 391 c.p.c.
- In presenza di rinuncia rituale al ricorso accettata dai controricorrenti, la Corte non affronta il merito delle doglianze formulate, anche se attengono a usucapione, qualificazione del rapporto contrattuale o vizi processuali della decisione di merito.
Come è indicizzato
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