Cassazione Civile, Ordinanza n. 06676/2026 del 20/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La società ricorrente aveva proposto istanza ex art. 108, comma 1, l. fall. per ottenere la sospensione delle operazioni di liquidazione di beni mobili inventariati e posti in vendita nella procedura fallimentare, deducendo di aver acquistato quei beni da un precedente aggiudicatario, poi dichiarato decaduto per mancato asporto. Il giudice delegato e poi il Tribunale avevano respinto la richiesta/reclamo rilevando: la mancanza di corrispondenza tra i beni indicati nella documentazione prodotta e quelli dell’avviso di vendita; l’assenza di data certa dei documenti di trasporto; l’insussistenza della buona fede del terzo ai fini dell’art. 1153 c.c., perché l’aggiudicazione in favore del dante causa era stata revocata per mancato asporto; inoltre, non era stata provata l’effettiva corresponsione del prezzo, asseritamente avvenuta per compensazione. In cassazione erano stati proposti tre motivi, ma il testo non ne riporta il contenuto specifico perché la ricorrente ha poi rinunciato agli atti del giudizio.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia agli atti del giudizio depositata dalla ricorrente e, conseguentemente, ha dichiarato estinto il processo. Ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, osservando che l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 si applica solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione e, trattandosi di norma eccezionale e di natura lato sensu sanzionatoria, non è suscettibile di applicazione estensiva o analogica.
Norme richiamate
è la base dell’istanza proposta dalla ricorrente per chiedere la sospensione delle operazioni di liquidazione dei beni nella procedura fallimentare.
il Tribunale ha escluso la tutela dell’acquisto del terzo in buona fede, ritenendo insussistente la buona fede del terzo acquirente a causa della revoca dell’aggiudicazione per mancato asporto dei beni.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte ha affermato che il raddoppio del contributo unificato si applica solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione e, come disposizione eccezionale, non è estensibile o applicabile per analogia.
Massime di principio
- La rinuncia agli atti del giudizio determina l’estinzione del processo di legittimità.
- Il raddoppio del contributo unificato, previsto per le impugnazioni respinte o dichiarate inammissibili/improcedibili, non opera quando il processo si estingue per rinuncia agli atti.
- Le disposizioni eccezionali o di natura sanzionatoria devono essere interpretate restrittivamente e non possono essere applicate in via analogica o estensiva oltre i casi espressamente previsti.
- Nel contesto della tutela del terzo acquirente di beni provenienti da procedura concorsuale, la buona fede deve risultare positivamente dimostrata e può essere esclusa quando emergano circostanze incompatibili con l’affidamento invocato.
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