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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12144/2024 del 06/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (curatori fallimentari)

La controversia

Un dottore commercialista chiedeva l’ammissione al passivo di un fallimento per il compenso relativo a due appelli tributari che, secondo quanto allegato, avrebbe redatto su incarico del socio accomandatario della società fallita. Il tribunale aveva rigettato l’opposizione allo stato passivo perché non risultava provato che l’incarico professionale fosse stato conferito dalla società o dal socio legittimato a rappresentarla: le sentenze della CTR avevano riguardato soggetti diversi, non risultava una procura utile a ricostruire il mandante e, comunque, il vantaggio patrimoniale derivato alla massa dall’esito favorevole dei giudizi tributari era considerato solo effetto riflesso, insufficiente a fondare il credito professionale. Con il ricorso per cassazione il professionista denunciava violazione degli artt. 43, 44, 111 e 111-bis l.fall., sostenendo che il fallito fosse legittimato a instaurare il contenzioso tributario e che, avendo il giudizio prodotto un vantaggio per la massa (eliminazione di passività fiscali), le relative spese dovessero essere ammesse al passivo come passività connesse a beni sopravvenuti.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il decreto impugnato era sorretto da una prima ratio decidendi autonoma e decisiva: la mancanza di prova del conferimento dell’incarico professionale da parte del soggetto abilitato ad agire in nome e per conto della società fallita. I motivi di ricorso non censuravano specificamente tale ratio, limitandosi a contestare questioni diverse, relative alla legittimazione del fallito e agli effetti del contenzioso tributario sulla massa. Poiché una ratio autonoma e sufficiente non era stata attaccata, il ricorso non poteva essere accolto. La Corte ha inoltre escluso la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del difensore anticipatario dei controricorrenti e ha dato atto dell’obbligo dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 101 l.fall.

    indicato come base della domanda di ammissione al passivo proposta dal professionista

  • art. 98 l.fall.

    richiamato come rimedio di opposizione allo stato passivo

  • art. 43 l.fall.

    invocato dal ricorrente sulla legittimazione del fallito a stare in giudizio e sulla opponibilità alla procedura dell’attività processuale svolta

  • art. 44 l.fall.

    invocato per sostenere che l’attività processuale del fallito, nei casi previsti, non fosse inefficace verso la procedura

  • art. 111 l.fall.

    richiamato per sostenere l’ammissione al passivo del credito professionale

  • art. 111-bis l.fall.

    richiamato per sostenere l’ammissione al passivo di crediti sorti in relazione alla procedura

  • art. 42, 2° co., l.fall.

    richiamato dal ricorrente per qualificare le spese professionali come passività correlate a beni sopravvenuti

  • art. 148 l.fall.

    richiamato dal tribunale nel valutare la mancanza di titolo del credito professionale

  • art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c.

    norma processuale invocata per denunciare violazione e falsa applicazione di legge

  • art. 96 c.p.c.

    richiamato per la domanda dei controricorrenti di condanna per responsabilità aggravata; la Corte ne ha escluso i presupposti

  • art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 115/2002

    applicato per dare atto dell’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto/inammissibilità

  • art. 13, 1° co. bis, d.p.r. 115/2002

    richiamato quale parametro per il calcolo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il ricorso è inammissibile se non censura tutte le rationes decidendi autonome e sufficienti poste a fondamento della decisione impugnata.
  • La mancata prova del conferimento dell’incarico professionale da parte del soggetto legittimato a rappresentare la società impedisce l’ammissione al passivo del relativo credito, anche se l’attività svolta abbia prodotto un vantaggio economico indiretto per la massa.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del merito o per proporre una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.
  • L’utile esito di un giudizio promosso dal fallito o da soggetto comunque non provato come legittimato non basta, da solo, a fondare il diritto al compenso del professionista verso la massa fallimentare.
  • La condanna ex art. 96 c.p.c. richiede la sussistenza della colpa grave o della pretestuosità dell’iniziativa processuale; il semplice rigetto o l’inammissibilità del ricorso non la comportano automaticamente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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