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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35393/2026 del 05/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

All'indagato era contestato di avere commesso, il 17 dicembre 2025, nei pressi della stazione ferroviaria di Aprilia, una tentata rapina aggravata dall'uso di un coltello, in concorso con il fratello. Con ordinanza del 18 giugno 2026, depositata il 14 luglio 2026, il Tribunale di Roma, quale giudice del riesame, accogliendo l'appello del pubblico ministero presso il Tribunale di Latina, aveva applicato la custodia cautelare in carcere, sospendendone l'esecuzione fino alla definitività del provvedimento. La difesa ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: ha denunciato violazione di legge processuale e travisamento della prova, sostenendo che i filmati di videosorveglianza non mostrassero l'estrazione del coltello e che fosse quindi inesatta l'affermazione di un integrale riscontro del racconto della persona offesa; ha lamentato vizio di motivazione per la mancata spiegazione della divergenza tra l'annotazione di servizio e la denuncia-querela; ha infine censurato come stereotipata la motivazione sull'inadeguatezza di misure meno afflittive, in particolare degli arresti domiciliari con controllo elettronico.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondato nella prospettazione il primo motivo: il fatto che i filmati non documentassero l'estrazione del coltello non smentiva la persona offesa, poiché il racconto risultava pressoché interamente confermato dalle immagini e tale convergenza corroborava i gravi indizi. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché il Tribunale aveva spiegato logicamente la maggiore ricchezza di particolari della querela rispetto all'annotazione redatta nell'immediatezza, richiamando la concitazione delle prime indagini, lo stato psicologico della vittima e la più accurata ponderazione del racconto in sede di querela; la censura sollecitava invece una diversa valutazione delle risultanze investigative, non consentita in cassazione. Anche il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile: la motivazione sull'inadeguatezza delle misure gradate non era apparente, avendo il Tribunale escluso di poter confidare nel spontaneo rispetto delle prescrizioni in ragione delle plurime condanne e delle infrazioni previste dall'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

    L'inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, quando siano ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011

    piuttosto, il Tribunale ha legittimamente ritenuto di non poter confidare nello spontaneo adempimento delle prescrizioni cautelari da parte dell’indagato in ragione delle plurime condanne da costui riportate ed anche per le infrazioni di cui all’art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011.

    Le infrazioni previste dall'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011, insieme alle plurime condanne, possono essere valorizzate nella valutazione cautelare dell'affidabilità dell'indagato rispetto al spontaneo adempimento delle prescrizioni.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare, la mancata corrispondenza tra una singola circostanza narrata dalla persona offesa e le immagini di videosorveglianza non comporta, da sola, la smentita della sua credibilità, quando il resto del racconto trovi ampia conferma nei filmati.
  • Nel ricorso per cassazione contro un provvedimento del tribunale del riesame in materia di gravi indizi, il controllo sul vizio di motivazione riguarda l'adeguatezza delle ragioni rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto; non consente di ottenere una nuova valutazione delle circostanze già esaminate dal giudice di merito.
  • La maggiore ricchezza di particolari della denuncia-querela rispetto alle prime dichiarazioni raccolte dalla polizia giudiziaria può essere motivatamente spiegata con la concitazione delle indagini nell'immediatezza dei fatti, lo stato psicologico della vittima e la più accurata ponderazione del racconto in sede di querela.
  • La motivazione sull'inadeguatezza di misure cautelari meno afflittive non è apparente quando il giudice la fonda, tra l'altro, sulla valutazione che non sia ragionevole confidare nel rispetto spontaneo delle prescrizioni alla luce delle plurime condanne e delle infrazioni rilevanti dell'indagato.

Come è indicizzato

MaterieCustodia cautelareEsigenze cautelari
RamiMisure cautelari
SottomaterieCarcere
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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