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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28086/2022 del 27/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia origina da un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2007 nei confronti di una società operante nel settore della telefonia e del relativo amministratore-obbligato solidale, con recupero di maggiori ricavi, operazioni imponibili non dichiarate e omessa regolarizzazione di operazioni passive non documentate. L'accertamento si fondava, tra l'altro, sulla presunzione di cui all'art. 32 del d.P.R. n. 600/1973, ritenendo giustificati i versamenti non spiegati effettuati dall'amministratore sul proprio conto come riconducibili all'attività sociale, nonché sulla ricostruzione di una interposizione fittizia di una società portoghese nel rapporto di acquisto di traffico telefonico. La CTR ha accolto l'appello dell'Ufficio, riformando la decisione di primo grado favorevole ai contribuenti. In Cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) nullità della sentenza d'appello per motivazione solo apodittica e apparente, in asserita violazione dell'art. 111 Cost., dell'art. 36 d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 156 c.p.c.; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla documentazione che, secondo i contribuenti, dimostrava l'autonomia della società estera e contrastava l'ipotesi di interposizione; 3) omesso esame di un fatto decisivo, individuato nella prova dell'autonomia gestionale, finanziaria e contabile della società ritenuta interposta. L'Agenzia delle Entrate ha eccepito anche l'inammissibilità del ricorso per difetti di specificità e di autosufficienza.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura di motivazione apparente perché il processo tributario è giudizio di impugnazione-merito e la sentenza di appello, avendo deciso nel merito riformando integralmente la pronuncia di primo grado, non è affetta da nullità nei termini prospettati. Ha poi dichiarato inammissibili congiuntamente la censura di omessa pronuncia e quella di omesso esame di fatto decisivo, osservando che il fatto storico relativo alla pretesa interposizione della società portoghese era stato comunque esaminato dalla CTR con motivazione diffusa; l'eventuale mancata menzione di singoli elementi istruttori non integra di per sé il vizio denunciato. È stata quindi confermata la soccombenza dei contribuenti e la condanna alle spese, oltre all'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 32 d.P.R. n. 600/1973

    È richiamato come base presuntiva per ricondurre all'attività della società i versamenti non giustificati effettuati dall'amministratore sul proprio conto.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È il parametro invocato per la censura di nullità della sentenza per motivazione apparente e omessa pronuncia.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    È il parametro invocato per la censura di omesso esame di un fatto decisivo; la Corte ribadisce che non basta l'omesso esame di singoli elementi istruttori se il fatto storico è stato comunque considerato.

  • art. 111, comma 6 Cost.

    È richiamato dai ricorrenti a sostegno del vizio di motivazione della sentenza d'appello.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    È richiamato dai ricorrenti come parametro della motivazione delle sentenze tributarie.

  • art. 156, comma 2 c.p.c.

    È invocato dai ricorrenti per sostenere la nullità della sentenza per difetto di motivazione.

  • art. 112 c.p.c.

    È richiamato per la dedotta omessa pronuncia; la Corte esclude il vizio perché la CTR si è espressa sulla questione sostanziale sottesa.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    È applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • Cass. Sez. U, sent. n. 8053 del 07/04/2014

    È richiamata per il principio secondo cui l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo se il fatto storico è stato comunque valutato.

  • Cass. Sez. 5, ord. n. 18777 del 10/09/2020

    È citata per qualificare il processo tributario come giudizio di impugnazione-merito, diretto a una decisione sostitutiva della dichiarazione del contribuente e dell'accertamento dell'Ufficio.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la sentenza di appello che decide nel merito e riforma o conferma la pronuncia di primo grado svolge funzione sostitutiva della decisione precedente, sicché non è configurabile una nullità per la sola asserita apoditticità della motivazione se il giudice d'appello ha comunque definito la lite nel merito.
  • Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando il giudice di merito abbia deciso sulla questione sostanziale dedotta, ancorché non abbia esaminato o menzionato espressamente tutti i singoli documenti o argomenti difensivi invocati dalla parte.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere costruito sul solo mancato apprezzamento di elementi istruttori: occorre che il fatto storico decisivo non sia stato considerato affatto; se il fatto è stato esaminato, la censura è inammissibile anche quando la motivazione non dia conto di tutte le prove offerte.
  • L'accertamento tributario può fondarsi su presunzioni tratte da versamenti non giustificati e da una ricostruzione indiziaria dell'interposizione fittizia di soggetti terzi, purché il giudice di merito esponga una motivazione complessiva sulla riconducibilità sostanziale delle operazioni al contribuente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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