Ordinanza n. 2534/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento previa adozione di misure cautelari del provvedimento di rifiuto di rilascio di visto di ingresso per lavoro subordinato emesso dall’Ambasciata italiana a Islamabad il 16 dicembre 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rilascio del visto di ingresso per lavoro subordinato adottato dall'Ambasciata italiana a Islamabad il 16 dicembre 2024
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto di ingresso per lavoro subordinato previsto dall'art. 22 d.lgs. 286/1998, chiedendo anche l'adozione di misure cautelari. L'Amministrazione diplomatica aveva motivato il diniego richiamando la falsità della documentazione prodotta dal richiedente. Il giudice rileva che, in materia di visti di ingresso per lavoro subordinato, la discrezionalità amministrativa è particolarmente ampia e può essere sindacata solo ab externo, in presenza di macroscopiche abnormità logiche. Nella fase cautelare, il ricorrente non aveva replicato in alcun modo agli argomenti dell'Ambasciata relativi alla falsità documentale.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto del fumus boni iuris. In particolare, ha ritenuto che le argomentazioni della sede diplomatica sulla falsità della documentazione prodotta fossero idonee, nella sommaria delibazione cautelare, a escludere la plausibile fondatezza della pretesa, anche perché il ricorrente non vi aveva replicato. Il giudice ha inoltre ribadito che il sindacato giurisdizionale sul diniego di visto in tale materia è esterno e limitato alla verifica di macroscopiche abnormità logiche. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Disciplina il visto di ingresso connesso al lavoro subordinato; il relativo esercizio amministrativo è caratterizzato, secondo l'ordinanza, da discrezionalità particolarmente ampia e da un sindacato giurisdizionale limitato ab externo.
Costituisce la base normativa per l'esame della domanda cautelare.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In materia di diniego del visto di ingresso per lavoro subordinato, l'amministrazione esercita una discrezionalità particolarmente ampia e il sindacato del giudice amministrativo è limitato a un controllo esterno sulla palese sussistenza di macroscopiche abnormità logiche.
- Nella fase cautelare, la plausibilità della censura può essere esclusa quando il diniego di visto è motivato dalla falsità della documentazione prodotta e il ricorrente non offre alcuna replica specifica a tale motivazione.
- La mancata contestazione, da parte del richiedente, degli elementi documentali posti dall'autorità diplomatica a fondamento del diniego incide negativamente sulla sussistenza del fumus boni iuris.
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