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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02325/2023 del 25/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un'intimazione di pagamento emessa a seguito di una cartella esattoriale che la contribuente aveva già impugnato in un precedente giudizio definito con sentenza passata in giudicato. La società contribuente contestava la debenza integrale delle somme richieste, deducendo che dalla precedente decisione risultava dovuta solo una parte dell'importo e che vi era stato anche un pagamento eccedente, con riserva di chiedere rimborso. In primo grado il ricorso era stato accolto; in appello la decisione era stata confermata. In cassazione l'agente della riscossione deduceva, con due motivi, la violazione delle norme sulla legittimazione passiva e la nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla domanda di garanzia/manleva proposta nei confronti dell'Agenzia. L'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso incidentale con un unico motivo, lamentando l'omessa pronuncia della CTR sul proprio appello incidentale, nel quale aveva contestato che la cartella fosse stata integralmente annullata e aveva sostenuto che il precedente giudicato avesse riguardato solo una parte della pretesa, con conseguente errata determinazione del quantum da parte del giudice di merito.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale dell'agente della riscossione e il ricorso incidentale della contribuente, ma ha accolto il ricorso incidentale dell'Agenzia delle Entrate. In particolare ha ritenuto infondate le censure sull'erronea individuazione del legittimato passivo e sulla pretesa omessa pronuncia sulla domanda di manleva dell'agente, mentre ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia per omessa pronuncia/motivazione sulla questione del parziale annullamento della cartella e sulla corretta ricostruzione del rapporto tra precedente giudicato e importi richiesti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 10 d.lgs. 546/1992

    Individua tra le parti del processo tributario anche l'agente della riscossione quando abbia emesso l'atto impugnato o non abbia emesso l'atto richiesto; la Corte richiama la norma per distinguere tra legittimazione passiva dell'ente impositore e dell'agente della riscossione a seconda della natura dei vizi dedotti.

  • art. 100 c.p.c.

    Viene richiamato per collegare la legittimazione processuale all'interesse a contraddire; tuttavia la Corte ribadisce che, nei casi esaminati, non ricorre un litisconsorzio necessario.

  • art. 39 d.lgs. 112/1999

    Stabilisce che il concessionario, nelle liti non limitate alla regolarità o validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore; in mancanza, risponde della lite.

  • art. 291 c.p.c.

    Richiamato per affermare che le nullità della notificazione del ricorso per cassazione sono sanabili mediante rinnovazione o per raggiungimento dello scopo.

  • art. 371 c.p.c.

    È richiamato per il principio dell'unicità del processo di impugnazione e per la conversione del ricorso successivo in ricorso incidentale se proposto nel termine.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per omessa pronuncia; la Corte distingue tra vera omissione di pronuncia e rigetto implicito, e nel caso dell'Agenzia riconosce invece un effettivo vizio di omessa considerazione della censura sul parziale annullamento della cartella.

  • art. 132, comma 2, c.p.c.

    La Corte riqualifica la censura dell'Agenzia non solo come omessa pronuncia, ma anche come difetto di motivazione, rilevando la mancata argomentazione sul punto decisivo.

  • art. 23 d.lgs. 546/1992

    Regola la costituzione del resistente nel processo tributario; la tardiva costituzione comporta decadenze difensive specifiche ma non l'inammissibilità automatica della difesa.

  • art. 24 Cost.

    È richiamato per affermare il diritto di difesa della parte resistente, che non può essere sacrificato da sanzioni processuali non previste espressamente.

  • art. 32 d.lgs. 546/1992

    Richiamato in relazione alla produzione documentale nel processo tributario e alla domanda di garanzia.

  • art. 58 d.lgs. 546/1992

    Richiamato per ribadire che la produzione documentale è ammissibile anche in appello nel processo tributario.

  • art. 384 c.p.c.

    La Corte corregge la motivazione della sentenza impugnata mantenendone fermo il dispositivo quando questo risulta conforme a diritto.

Massime di principio

  • Nel processo tributario non sussiste litisconsorzio necessario tra ente impositore e agente della riscossione: il contribuente può impugnare l'atto nei confronti dell'uno o dell'altro, a seconda del vizio dedotto, e l'erronea individuazione del convenuto non comporta di per sé l'inammissibilità della domanda.
  • Se il contribuente contesta vizi attinenti alla pretesa sostanziale o agli atti presupposti, la legittimazione passiva spetta normalmente all'ente titolare del credito; se invece sono dedotti vizi propri dell'atto esecutivo, la controversia può essere rivolta all'agente della riscossione.
  • L'omessa pronuncia sussiste solo quando il giudice trascuri completamente di decidere su una domanda o eccezione autonomamente decisiva; non sussiste se la decisione adottata implica un rigetto tacito della pretesa oppure se la questione resta assorbita dall'impostazione logico-giuridica della sentenza.
  • La notifica del ricorso per cassazione effettuata a un domicilio non più attuale del difensore integra, di regola, una nullità sanabile e non l'inesistenza della notificazione, quando l'atto sia comunque riconoscibile e raggiunga lo scopo per effetto della costituzione della parte destinataria.
  • Nel processo tributario la tardiva costituzione del resistente comporta soltanto le decadenze espressamente previste dalla legge, non una generale inammissibilità della difesa; restano salvi il diritto di contestare la pretesa e di produrre documenti nei limiti consentiti.
  • Il giudicato interno si forma solo su capi autonomi della decisione, non su singoli passaggi motivazionali o presupposti di fatto che concorrono a formare un unico capo della sentenza.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoLitisconsorzio necessarioNullità

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