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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05521/2024 del 01/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un'azione proposta da una società correntista contro una banca per ottenere la declaratoria di nullità di alcune clausole applicate ai rapporti di conto corrente e, correlativamente, la ripetizione di quanto indebitamente versato. In appello la banca aveva dedotto, tra l'altro, il difetto di legittimazione attiva della società attrice assumendone l'estinzione per inattività protratta oltre il triennio e per mancata ricostituzione della pluralità dei soci, oltre a eccepire la prescrizione delle domande restitutorie. La Corte d'appello aveva respinto il gravame. Con il ricorso per cassazione la banca ha proposto due motivi: con il primo ha censurato il rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva della società, sostenendo che le circostanze di inattività e mancata ricostituzione della pluralità dei soci avrebbero dovuto condurre a presumere l'inesistenza della società ai sensi dell'art. 3, comma 1, d.P.R. n. 247/2004; con il secondo ha contestato il rigetto dell'eccezione di prescrizione, richiamando il principio di Cass. SS.UU. n. 15895/2019 e lamentando che il giudice d'appello avesse preteso dalla banca, nel formulare l'eccezione, l'indicazione delle singole rimesse aventi natura solutoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché meramente reiterativo di argomenti già esaminati e disattesi dal giudice di merito, senza una critica specifica alla ratio decidendi. In particolare ha ribadito che le circostanze previste dall'art. 3, comma 1, d.P.R. n. 247/2004 integrano solo i presupposti per l'avvio del procedimento di cancellazione dell'impresa e non determinano automaticamente l'estinzione della società, specie in assenza di avvio del procedimento e nel regime anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. n. 76/2020. La Corte ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che la Corte d'appello si è discostata dal principio delle Sezioni Unite secondo cui, nell'azione di ripetizione proposta dal correntista, l'onere di allegazione della banca che eccepisce la prescrizione è soddisfatto con la mera allegazione dell'inerzia del titolare del diritto e della volontà di profittarne, senza necessità di indicare specificamente le rimesse solutorie ritenute prescritte. La sentenza impugnata è stata quindi cassata nei limiti del motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Catania in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 1, d.P.R. 23 luglio 2004, n. 247

    Le circostanze di inattività dell'impresa e di mancata ricostituzione della pluralità dei soci costituiscono presupposti per l'avvio del procedimento di cancellazione, previa verifica dell'organo camerale, ma non producono di per sé la cancellazione automatica né l'immediata estinzione della società.

  • art. 40 d.l. 16 luglio 2020, n. 76, conv. in L. 11 settembre 2020, n. 120

    La novella procedimentale è richiamata solo per evidenziare che il regime più favorevole alla cancellazione automatica non era applicabile alla vicenda, che è anteriore alla riforma.

  • art. 2697 c.c.

    È evocato indirettamente attraverso il principio sull'onere di allegazione e prova relativo all'eccezione di prescrizione nel rapporto di conto corrente.

Massime di principio

  • Nel sistema previgente alla riforma del 2020, l'inattività dell'impresa e la mancata ricostituzione della pluralità dei soci non determinano automaticamente l'estinzione della società, ma integrano soltanto i presupposti per l'avvio del procedimento di cancellazione dal registro delle imprese, con necessità dei relativi controlli e provvedimenti.
  • Nel giudizio promosso dal correntista per la ripetizione di somme indebitamente versate in conto corrente, la banca che eccepisce la prescrizione assolve il proprio onere di allegazione deducendo l'inerzia del titolare del diritto e la volontà di avvalersi della prescrizione, senza dover indicare specificamente, già in sede di eccezione, le singole rimesse aventi natura solutoria.
  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riproporre le medesime argomentazioni già disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo puntuale e specifico con la ratio decidendi della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConto corrente
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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