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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12376/2023 del 09/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale dell'ex amministratore e ha rigettato il ricorso incidentale del condominio. Ha inoltre compensato integralmente le spese del giudizio per reciproca soccombenza e ha dato atto dell'obbligo, per entrambe le parti ricorrenti, di versare l'ulteriore contributo unificato se dovuto. La decisione di merito impugnata è quindi rimasta ferma.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

La controversia nasce dalla gestione condominiale affidata a un ex amministratore, al quale il condominio contestava l'irregolarità del rendiconto, la mancata giustificazione di varie voci di spesa e la possibile sottrazione di somme. In primo grado era stata dichiarata cessata la materia del contendere sulle domande relative alla consegna della documentazione e al conto della gestione, mentre erano state rigettate le domande riconvenzionali del condominio di restituzione di somme e risarcimento danni. In appello il condominio lamentava, tra l'altro, che la consulenza tecnica avesse evidenziato l'inesattezza del rendiconto e che l'ex amministratore dovesse rispondere delle somme non giustificate; contestava inoltre la declaratoria di novità di una domanda risarcitoria per omessa informazione su un contenzioso con un terzo e il rigetto della richiesta di restituzione di una somma relativa al consumo idrico. L'ex amministratore ricorreva a sua volta contro la regolazione delle spese, sostenendo che la sua soccombenza fosse solo virtuale e limitata, e che non vi fosse ragione di porgli integralmente a carico le spese, comprese quelle di consulenza tecnica. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso principale perché l'appello incidentale sulle spese era tardivo per mancata costituzione nel termine di cui all'art. 343 c.p.c.; ha poi rigettato il ricorso incidentale del condominio, ritenendo infondate o inammissibili le censure sulla prova della distrazione di somme, sulla novità della domanda risarcitoria e sulla domanda relativa alla bolletta dell'acqua, oltre che sulle spese di appello e sulla distrazione a favore del difensore.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dal condominio per censurare la valutazione delle prove; la Corte osserva che la doglianza, in sostanza, mirava a una nuova valutazione del materiale probatorio non consentita in cassazione.

  • art. 1713 c.c.

    Invocato per affermare il dovere dell'amministratore di giustificare quanto gestito e le spese sostenute; la Corte non ne trae un diverso esito perché ritiene carente la prova della distrazione di somme.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ribadisce che la ripartizione dell'onere probatorio non è stata violata, poiché mancava la prova della distrazione delle somme e la documentazione bancaria idonea a dimostrarne la destinazione finale.

  • art. 183, comma 6, c.p.c.

    La domanda di risarcimento per omessa informazione sul contenzioso con un terzo è stata ritenuta nuova, non collegata alla domanda originaria di rendiconto e quindi inammissibile se proposta solo in corso di causa.

  • art. 1131 c.c.

    Richiamato dal condominio per sostenere la propria legittimazione alla restituzione della somma relativa all'acqua; la Corte esclude il danno per il condominio in mancanza di prova che l'importo fosse stato indebitamente trattenuto dall'ex amministratore.

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    Richiamati in tema di spese processuali; la Corte rileva che l'impugnazione dell'ex amministratore sulle spese è inammissibile per tardività dell'appello incidentale, mentre quella del condominio è infondata perché la regolazione delle spese di appello è giustificata dalla soccombenza prevalente del condominio.

  • art. 343 c.p.c.

    La mancata costituzione dell'appellato almeno venti giorni prima dell'udienza ha reso tardivo l'appello incidentale dell'ex amministratore, con conseguente inammissibilità del ricorso principale diretto contro il medesimo capo sulle spese.

  • art. 347 c.p.c.

    Richiamato insieme agli artt. 343 e 166 c.p.c. per affermare il termine di costituzione dell'appellato/appellante incidentale.

  • art. 166 c.p.c.

    Usato per individuare il termine di costituzione dell'appellato, che nel caso non era stato rispettato.

  • art. 334 c.p.c.

    La Corte precisa che l'impugnazione incidentale tardiva riguarda il termine per proporre l'impugnazione e non sana il mancato rispetto del termine di costituzione quando l'incidentale è proposta all'udienza.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato nella censura sulla motivazione delle spese di appello, ma la Corte ritiene la motivazione sufficiente e chiara.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato nella medesima censura sulle spese, respinta dalla Corte.

  • art. 153 c.p.c.

    Invocato contro la distrazione delle spese, ma ritenuto non pertinente rispetto alla dichiarazione di antistatietà resa dal difensore.

  • art. 190 c.p.c.

    Richiamato per contestare la tardività della richiesta di distrazione; la Corte afferma invece che la dichiarazione di antistatietà può essere resa in qualsiasi atto prima della decisione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la morte di una parte, sopravvenuta dopo la rituale instaurazione del processo, non determina interruzione del giudizio, poiché il procedimento di legittimità è caratterizzato dall'impulso d'ufficio.
  • Chi agisce per la restituzione di somme asseritamente distratte da un amministratore condominiale deve allegare e provare, almeno indirettamente, il fatto della distrazione o dell'ingiustificata trattenuta; la sola irregolarità del rendiconto non basta, se manca la prova della destinazione finale delle somme.
  • L'ex amministratore, chiamato a rendere il conto, deve giustificare le spese sostenute; tuttavia, la domanda di condanna alla restituzione presuppone comunque la prova dell'ammanco o della distrazione, non potendo la condanna fondarsi sulla sola incompletezza contabile.
  • Una domanda risarcitoria proposta in corso di causa è inammissibile quando introduce una causa petendi nuova e autonoma rispetto alla domanda originaria, anche se inserita nell'ambito di una più ampia lite contabile o di rendiconto.
  • La mera duplicazione dei versamenti effettuati dai condomini per un medesimo debito non integra automaticamente un danno per il condominio, se non è provato che l'amministratore abbia incassato e trattenuto indebitamente le somme o che l'ente abbia subito un pregiudizio patrimoniale diretto.
  • L'impugnazione incidentale proposta dall'appellato deve rispettare anche il termine di costituzione; la proposizione all'udienza, oltre il termine previsto dagli artt. 343, 347 e 166 c.p.c., comporta tardività e rende inammissibile il ricorso per cassazione diretto contro il medesimo capo.
  • La censura di violazione dell'onere della prova è infondata quando il giudice di merito abbia escluso il fatto costitutivo della pretesa per difetto di prova documentale e la doglianza miri in realtà a una nuova valutazione del materiale istruttorio.
  • La motivazione sulla regolazione delle spese è sufficiente quando la soccombenza, anche se reciproca, consenta di comprendere la ragione della compensazione parziale o totale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteSpese condominialiAmministratore di condominioInadempimento
RamiProcesso civileCondominioObbligazioniDiritti reali
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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