Cassazione Civile, Ordinanza n. 31857/2021 del 05/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia origina da un giudizio tributario in cui la Commissione tributaria regionale, decidendo sull'appello relativo alla regolazione delle spese, aveva condannato il solo Agente della riscossione al pagamento delle spese del doppio grado in favore del contribuente, liquidandole in misura forfetaria. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 15 del d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 28, riquadro 10.2, del D.M. n. 140/2012, lamentando che la CTR avesse liquidato le spese al di sotto dei minimi tariffari; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 2233, comma 2, c.c., sostenendo che la liquidazione fosse incongrua rispetto all'importanza dell'opera e al decoro professionale. L'Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale, censurando la condanna alle spese, ma tale statuizione era in realtà posta a carico di un soggetto diverso (Agenzia delle Entrate-Riscossione).
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso principale, dichiarando assorbito il secondo, perché la liquidazione delle spese operata dalla CTR risultava inferiore ai parametri applicabili in rapporto al valore della controversia e, quindi, non conforme ai criteri per la liquidazione giudiziale. Ha inoltre dichiarato inammissibile il ricorso incidentale dell'Agenzia delle Entrate per difetto di interesse, poiché la censura riguardava una condanna alle spese posta a carico di un soggetto diverso dalla ricorrente incidentale. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR della Campania in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente per contestare la liquidazione delle spese nel processo tributario
art. 28, riquadro 10.2, D.M. n. 140/2012
invocato come parametro per sostenere il divieto di liquidazione forfetaria delle spese sotto i minimi
richiamato per affermare che il compenso deve essere adeguato all'importanza dell'opera e al decoro della professione
la Corte lo qualifica come decreto generale che regola i compensi tra professionista e cliente e che rimuove limiti minimi e massimi, lasciando autonomia alle parti nella pattuizione del compenso
la Corte afferma che, nella liquidazione giudiziale delle spese di causa, il giudice deve attenersi ai parametri di questo decreto, che disciplina specificamente le spese processuali
D.L. n. 1/2012 conv. in L. n. 27/2012
richiamato come fonte del D.M. n. 140/2012 e della scelta legislativa di liberalizzazione dei compensi professionali
Massime di principio
- Nel liquidare giudizialmente le spese processuali il giudice deve rispettare i parametri applicabili previsti dalla disciplina speciale di riferimento e non può procedere a una liquidazione meramente forfetaria o inferiore ai limiti stabiliti per il caso concreto.
- Il D.M. n. 140/2012 disciplina in via generale i compensi tra professionista e cliente e non governa la liquidazione giudiziale delle spese di lite, che resta soggetta al D.M. n. 55/2014 per specialità della disciplina.
- In presenza di un motivo che investe la correttezza della liquidazione delle spese, l'eventuale ulteriore censura sul medesimo capo resta assorbita se il primo motivo è già idoneo a condurre alla cassazione della sentenza.
- Il ricorso incidentale è inammissibile per difetto di interesse quando la statuizione impugnata non incide sulla sfera giuridica del ricorrente incidentale perché è stata pronunciata a carico di un soggetto diverso.
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