Cassazione Penale, Sentenza n. 11575/2022 del 29/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduceva due censure: (1) vizio di notifica del decreto introduttivo dell'udienza camerale e relativi avvisi; (2) violazione di legge e vizio di motivazione nella determinazione della pena in sede di rinvio, poiché il giudice dell'esecuzione aveva riconosciuto la continuazione tra due condanne, ma aveva aumentato la pena detentiva anche con riferimento a una condanna per la quale la pena detentiva era stata già convertita in pena pecuniaria ai sensi della legge n. 689/1981; secondo la difesa l'aumento non avrebbe dovuto tradursi in maggiore pena detentiva.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso: ha ritenuto infondato il profilo relativo alle comunicazioni (la notifica risultava regolare al domicilio eletto), ma fondato il motivo sostanziale relativo alla determinazione della pena. Il giudice dell'esecuzione aveva indebitamente aumentato la pena detentiva tenendo conto di un reato satellite la cui pena era stata invece convertita in multa; ciò ha violato il principio secondo cui la pena pecuniaria si considera sempre come tale e il divieto di reformatio in peius. Perciò l'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di Salerno per nuovo esame.
Norme richiamate
norma che disciplina il giudice del rinvio cui il Tribunale di Salerno ha agito nel rideterminare la pena
art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
fondamenti di impugnazione invocati dal ricorrente (violazione di legge e vizio di motivazione)
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
limita l'oggetto del gravame e le censure proponibili nel ricorso, richiamato nella delimitazione del motivo
art. 53 legge 24 novembre 1981 n. 689
norma che disciplina la conversione della pena detentiva nella corrispondente pena pecuniaria; la conversione opera per la determinazione della pena applicata per il reato oggetto della condanna
art. 57 legge 25 novembre 1981 n. 689
La pena pecuniaria si considera sempre come tale, anche se sostitutiva della pena detentiva
la pena pecuniaria, una volta sostitutiva della pena detentiva, conserva la sua natura pecuniaria per ogni effetto giuridico; ne consegue che non può essere trattata come pena detentiva ai fini dell'aumento in caso di continuazione
Sezioni Unite, sent. n. 40983 del 21/06/2018 (Giglia)
principio secondo cui, in caso di concorso di reati con sanzioni eterogenee, l'aumento per il reato satellite deve rispettare il genere della pena prevista per il satellite (ragguaglio/multiplicazione): se il satellite prevede solo pena pecuniaria, l'aumento va ragguagliato in pecuniaria per evitare di superare il cumulo materiale e violare il principio di legalità della pena
consente il ragguaglio tra pene di diverso genere (es. a pecuniaria) e serve a convertire l'aumento relativo al satellite nel genere della pena del satellite
fissa il limite esterno dell'aumento (la pena non può essere superiore a quella del cumulo materiale); richiamato a spiegazione del divieto di superare il cumulo materiale mediante aumento in forma detentiva quando il satellite è pecuniario
artt. 71 e 72 legge n. 689/1981
menzionati come ipotesi in cui potrebbero sussistere effetti particolari della conversione; nel caso esaminato non risultano applicabili
Massime di principio
- La conversione della pena detentiva in pena pecuniaria ai sensi della legge n.689/1981 produce effetti sostanziali: la sanzione assume natura pecuniaria per tutti gli effetti, compresi quelli ai fini della continuazione e del calcolo degli aumenti.
- In caso di continuazione tra reati con sanzioni eterogenee, l'aumento per il reato satellite deve rispettare il genere della pena prevista per il satellite: se il satellite è punito solo con pena pecuniaria, l'aumento deve essere ragguagliato in pecuniaria (art.135 c.p.), onde evitare la trasformazione in pejus della sanzione e il superamento del cumulo materiale.
- Il giudice dell'esecuzione non può ignorare conversioni già operate e ricalcolare la pena in modo da peggiorare la posizione del condannato (divieto di reformatio in peius). Se ciò avviene, il provvedimento è annullabile e la causa è rinviata per nuovo esame.
- Sulle questioni di notifica e comunicazione processuale è necessario specificare e provare le omissioni: la mera genericità della censura in tema di notifica porta al rigetto di quel profilo, salvo prova contraria dell'irregolarità.
- Per il difensore: contestare specificamente eventuali conversioni già intervenute e chiedere espressamente che, in caso di continuazione con reati puniti in modo diverso, l'aumento sia ragguagliato al genere della pena del reato satellite; in mancanza, chiedere annullamento e rinvio.
- Per il giudice: verificare sempre la natura attuale delle pene da ritenere come 'satellite' (detentive o pecuniarie) prima di calcolare eventuali aumenti per continuazione, applicando il ragguaglio e i limiti previsti dalla giurisprudenza di legittimità.
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