Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6333/2024 del 13/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna per due reati di truffa (uno consumato e uno tentato) per aver attestato falsamente la presenza in ufficio mediante omessa timbratura del cartellino; censure rivolte a: (i) vizio di motivazione e presunto travisamento delle dichiarazioni testimoniali; (ii) illegittimità dell'utilizzo delle riprese video per violazione della normativa sulla privacy (d.lgs. 196/2003) perché conservate oltre i termini; (iii) erroneo rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria ex art. 603 c.p.p. riguardo al filmato della mattina del 26/07/2016 (certezza sull'orario di rientro); (iv) violazione del principio di offensività perché la direttrice concesse poi un permesso; (v) errata valutazione della minima entità del danno (poche decine di euro) e mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p.; (vi) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e vizio nella determinazione della pena e nella valutazione della continuazione con pregresse condanne.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi manifestamente infondati, generici o non consentiti. In sintesi: (i) le censure sulla motivazione sono inammissibili nella misura in cui chiedevano una rivalutazione ex novo delle prove e non hanno indicato vizi specifici e inconfutabili della motivazione; (ii) l'utilizzo delle riprese video non è stato ritenuto illegittimo per ragioni di privacy, poiché il diritto alla riservatezza cede dinanzi alle esigenze probatorie del processo penale; (iii) il diniego della rinnovazione istruttoria ex art. 603 c.p.p. è legittimo perché non era dimostrato che il filmato sarebbe stato decisivo o avrebbe eliminato ogni incertezza; (iv) la falsa attestazione della presenza da parte di un pubblico dipendente integra il reato di truffa aggravata anche se il danno economico è esiguo, poiché rilevano l'organizzazione dell'ente e il rapporto fiduciario; (v) non è applicabile la causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. per la mancanza della valutazione cumulativa positiva dei criteri richiesti e per la presenza di precedenti condanne specifiche dell'imputato; (vi) il diniego delle attenuanti generiche e la quantificazione della pena rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e non appaiono arbitrarie. Esito pratico: confermata la condanna di merito (pena applicata in primo grado: 8 mesi di reclusione e 500 euro di multa per i due reati), condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e all'erogazione di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 640 cod. pen.

    Articolo applicato per la configurazione dei reati di truffa (consumata e tentata) commessi mediante falsa attestazione della presenza in ufficio

  • art. 61, primo comma, n. 4 cod. pen.

    Richiamata dall'impugnata come equivalente all'aggravante/attenuante contestata; la Corte ha valutato le circostanze attenuanti già considerate dal giudice di merito

  • decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (d.lgs. n.196/2003)

    Normativa sulla protezione dei dati personali invocata dal ricorrente per censurare la conservazione delle registrazioni; la Corte ha ritenuto che la tutela della riservatezza non sia assoluta e possa cedere alle esigenze probatorie del processo penale

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Norma sul potere di rinnovazione dell'istruttoria in appello; interpretata come eccezionale: la rinnovazione è ammissibile solo se l'atto richiesto è decisivo e non sostituibile dalle prove già acquisite

  • art. 131-bis cod. pen.

    Norma sulla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ricordato che i criteri sono cumulativi per il riconoscimento e che la presenza di un solo elemento negativo preclude l'applicazione

  • art. 132 e art. 133 cod. pen.

    Principi direttivi per la determinazione della pena; la Corte ha richiamato la discrezionalità del giudice di merito nella graduazione della pena e i criteri richiesti

  • art. 164 cod. pen.

    Riferito al giudizio prognostico in tema di recidiva/attitudine a delinquere, utilizzabile per la valutazione della continuazione e della personalità del reo

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna alle spese e all'ammenda in caso di impugnazione inammissibile; applicata per sanzionare il ricorrente

Massime di principio

  • La Corte di legittimità non è luogo per una nuova valutazione del merito probatorio: le censure che chiedono una diversa valutazione delle prove senza indicare vizi specifici e inconfutabili della motivazione sono inammissibili
  • I vizi di motivazione devono essere specifici: non è possibile cumulare genericamente mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità senza indicare punti precisi e non contestabili
  • Le riprese di videosorveglianza possono essere utilizzate come prova anche se conservate oltre termini amministrativi di retention, quando la loro acquisizione risponda a esigenze probatorie nel processo penale e non vi sia un divieto assoluto di utilizzo
  • La rinnovazione istruttoria ex art. 603 c.p.p. è uno strumento eccezionale: deve essere dimostrato che la prova richiesta sarebbe stata decisiva e avrebbe eliminato ogni incertezza sul fatto
  • L'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis richiede la valutazione positiva cumulativa di tutti i criteri indicati dalla norma; la presenza di precedenti specifici o di elementi negativi può precluderne l'applicazione
  • La falsa attestazione della presenza in servizio da parte di un pubblico dipendente può integrare il reato di truffa anche se il danno patrimoniale è esiguo, perché rilevano anche l'offesa all'organizzazione dell'ente e il rapporto fiduciario
  • La determinazione della pena e il riconoscimento (o meno) delle attenuanti generiche rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo se affette da vizio di arbitrarietà o illogicità manifesta
  • L'utilizzo di precedenti giudiziari o condanne definitive può legittimamente influire sul giudizio prognostico e sulla valutazione della personalità del reo ai fini della determinazione della pena e del diniego di attenuanti

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.