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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18581/2026 del 22/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputata è stata dichiarata colpevole dal Giudice di pace di Lugo del reato di cui all'art. 10‑bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (ingresso/trattenimento illegale nello Stato) per fatti accertati il 25 giugno 2023 e condannata a 3.500 euro di ammenda. Ha proposto appello articolando tre censure: (1) assenza di motivazione della sentenza (violazione art. 546 cod. proc. pen.); (2) omissione del riconoscimento della scriminante dell'esercizio del diritto in quanto era in procinto di contrarre matrimonio con un cittadino italiano; (3) errata applicazione dell'art. 19, comma 2, lett. c, d.lgs. 286/1998, poiché alla data del controllo conviveva già con un cittadino italiano. Il Tribunale ha qualificato l'impugnazione come ricorso per cassazione e la Corte Suprema ha esaminato il ricorso a trattazione scritta.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che la motivazione, redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art. 32, comma 4, d.lgs. 274/2000, seppur sintetica era sufficiente perché il giudice aveva indicato i fatti e la base probatoria (controllo del 25 giugno 2023 e assenza di permesso di soggiorno). I restanti motivi sono stati dichiarati inammissibili in quanto fondati su questioni di fatto (matrimonio imminente e convivenza) non dedotte e non valutate in primo grado. Conseguentemente il vizio è stato escluso, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 10‑bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    Norma sostanziale su cui si è fondato il riconoscimento della responsabilità penale per ingresso e trattenimento illegale nel territorio dello Stato; applicata per condannare l'imputata per i fatti del 25 giugno 2023.

  • art. 546 cod. proc. pen.

    Richiamata dalla difesa per censurare l'assenza di motivazione; la Corte ha ritenuto la censura infondata perché la motivazione in forma abbreviata era adeguata.

  • art. 32, comma quarto, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274

    Stabilisce l'obbligo di motivazione in forma abbreviata: la Corte ha affermato che, pur sintetica, la motivazione deve enunciare i motivi di fatto e di diritto e può essere considerata valida se indica la base fattuale e probatoria.

  • art. 19, comma 2, lett. c, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    Norma relativa a titoli di soggiorno per motivi familiari; la rilevanza della convivenza o del matrimonio come scriminanti è un profilo fattuale che non era stato sollevato in primo grado e quindi non è stato esaminato dalla Corte.

  • art. 611, comma 1‑bis, primo periodo, cod. proc. pen.

    Norma sul procedimento in Corte di cassazione: la trattazione è avvenuta a trattazione scritta in quanto non è stata richiesta l'udienza pubblica ai sensi di tale disposizione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità»

    Norma che consente di condannare la parte al pagamento delle spese e di una somma alla cassa delle ammende se il ricorso è manifestamente infondato o inammissibile; la Corte ha applicato tale articolo per imporre il versamento di euro 3.000,00, ritenendo che non sussistessero elementi per escludere la colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata in relazione ai criteri per l'applicazione delle sanzioni ex art. 616 c.p.p.; usata come riferimento per la valutazione della colpa nella proposizione del ricorso.

Massime di principio

  • La motivazione in forma abbreviata, seppur sintetica, è sufficiente se enuncia i motivi di fatto e di diritto e indica la base probatoria: non è automaticamente nulla per il solo fatto di essere breve.
  • Questioni di fatto (es. imminente matrimonio, convivenza) devono essere dedotte e discusse in primo grado: se emergono solo in sede di impugnazione possono rendere il gravame inammissibile o non valutabile in appello/cassazione.
  • La cassazione può dichiarare inammissibile un ricorso manifestamente fondato su nuovi elementi fattuali non sottoposti al giudice di merito; l'impugnante rischia sanzioni pecuniarie e spese processuali.
  • Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la parte che propone un ricorso inammissibile può essere condannata non solo alle spese ma anche al versamento alla cassa delle ammende; l'assenza di prova che l'errore sia privo di colpa facilita l'applicazione della sanzione.
  • Se non viene richiesta la trattazione in udienza pubblica, il giudizio di cassazione si svolge a trattazione scritta, con possibilità per la Corte di decidere senza discussione orale.

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