Cassazione Penale, Sentenza n. 18581/2026 del 22/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
L'imputata è stata dichiarata colpevole dal Giudice di pace di Lugo del reato di cui all'art. 10‑bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (ingresso/trattenimento illegale nello Stato) per fatti accertati il 25 giugno 2023 e condannata a 3.500 euro di ammenda. Ha proposto appello articolando tre censure: (1) assenza di motivazione della sentenza (violazione art. 546 cod. proc. pen.); (2) omissione del riconoscimento della scriminante dell'esercizio del diritto in quanto era in procinto di contrarre matrimonio con un cittadino italiano; (3) errata applicazione dell'art. 19, comma 2, lett. c, d.lgs. 286/1998, poiché alla data del controllo conviveva già con un cittadino italiano. Il Tribunale ha qualificato l'impugnazione come ricorso per cassazione e la Corte Suprema ha esaminato il ricorso a trattazione scritta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che la motivazione, redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art. 32, comma 4, d.lgs. 274/2000, seppur sintetica era sufficiente perché il giudice aveva indicato i fatti e la base probatoria (controllo del 25 giugno 2023 e assenza di permesso di soggiorno). I restanti motivi sono stati dichiarati inammissibili in quanto fondati su questioni di fatto (matrimonio imminente e convivenza) non dedotte e non valutate in primo grado. Conseguentemente il vizio è stato escluso, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 10‑bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Norma sostanziale su cui si è fondato il riconoscimento della responsabilità penale per ingresso e trattenimento illegale nel territorio dello Stato; applicata per condannare l'imputata per i fatti del 25 giugno 2023.
Richiamata dalla difesa per censurare l'assenza di motivazione; la Corte ha ritenuto la censura infondata perché la motivazione in forma abbreviata era adeguata.
art. 32, comma quarto, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274
Stabilisce l'obbligo di motivazione in forma abbreviata: la Corte ha affermato che, pur sintetica, la motivazione deve enunciare i motivi di fatto e di diritto e può essere considerata valida se indica la base fattuale e probatoria.
art. 19, comma 2, lett. c, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Norma relativa a titoli di soggiorno per motivi familiari; la rilevanza della convivenza o del matrimonio come scriminanti è un profilo fattuale che non era stato sollevato in primo grado e quindi non è stato esaminato dalla Corte.
art. 611, comma 1‑bis, primo periodo, cod. proc. pen.
Norma sul procedimento in Corte di cassazione: la trattazione è avvenuta a trattazione scritta in quanto non è stata richiesta l'udienza pubblica ai sensi di tale disposizione.
«la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità»
Norma che consente di condannare la parte al pagamento delle spese e di una somma alla cassa delle ammende se il ricorso è manifestamente infondato o inammissibile; la Corte ha applicato tale articolo per imporre il versamento di euro 3.000,00, ritenendo che non sussistessero elementi per escludere la colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione ai criteri per l'applicazione delle sanzioni ex art. 616 c.p.p.; usata come riferimento per la valutazione della colpa nella proposizione del ricorso.
Massime di principio
- La motivazione in forma abbreviata, seppur sintetica, è sufficiente se enuncia i motivi di fatto e di diritto e indica la base probatoria: non è automaticamente nulla per il solo fatto di essere breve.
- Questioni di fatto (es. imminente matrimonio, convivenza) devono essere dedotte e discusse in primo grado: se emergono solo in sede di impugnazione possono rendere il gravame inammissibile o non valutabile in appello/cassazione.
- La cassazione può dichiarare inammissibile un ricorso manifestamente fondato su nuovi elementi fattuali non sottoposti al giudice di merito; l'impugnante rischia sanzioni pecuniarie e spese processuali.
- Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la parte che propone un ricorso inammissibile può essere condannata non solo alle spese ma anche al versamento alla cassa delle ammende; l'assenza di prova che l'errore sia privo di colpa facilita l'applicazione della sanzione.
- Se non viene richiesta la trattazione in udienza pubblica, il giudizio di cassazione si svolge a trattazione scritta, con possibilità per la Corte di decidere senza discussione orale.
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