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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22690/2023 del 26/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (difensore)

La controversia

Il Tribunale di Roma aveva dichiarato inammissibile, perché tardiva, l'opposizione proposta dal pubblico ministero contro il decreto di liquidazione del compenso spettante al difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. La Procura ricorrente ha sostenuto, con due motivi, che il provvedimento di liquidazione non le era mai stato notificato o comunicato e che non vi fosse prova dell'effettiva trasmissione del fascicolo completo del decreto all'ufficio affari civili della Procura; con il secondo motivo ha dedotto che nemmeno l'attestazione del direttore amministrativo dell'ufficio affari civili avrebbe potuto essere ignorata, poiché da essa risultava l'assenza di qualsiasi comunicazione, telematica o cartacea, del decreto da parte della cancelleria del Tribunale.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. In via preliminare ha rilevato il difetto dell'esposizione sommaria dei fatti di causa, sufficiente di per sé a determinare l'inammissibilità. In ogni caso ha ritenuto inammissibili anche nel merito entrambe le censure, osservando che la comunicazione del provvedimento può avvenire anche in forma equipollente, purché idonea a garantire l'effettiva conoscenza del destinatario; nel caso concreto il Tribunale aveva valorizzato l'annotazione "al visto PM" e la conseguente entrata del provvedimento nella sfera di conoscibilità del destinatario, oltre a rilevare la mancata prova di una conoscenza successiva non imputabile. L'opposizione, proposta oltre un anno dopo la data ritenuta rilevante, era quindi tardiva sia rispetto al termine breve di 30 giorni sia rispetto al termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. La Corte ha inoltre disposto che non vi fosse condanna alle spese e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 136 e 702-bis c.p.c.

    la comunicazione del provvedimento può essere effettuata anche mediante modalità equipollenti, purché idonee a rendere effettiva la conoscenza al destinatario

  • art. 327 c.p.c.

    il termine lungo di impugnazione si applica ai provvedimenti giurisdizionali a contenuto decisorio anche se non comunicati o notificati

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di inammissibilità dell'impugnazione sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    costituisce il parametro per il raddoppio del contributo unificato richiamato dal comma 1-quater

Massime di principio

  • L'impugnazione è inammissibile quando il ricorso per cassazione difetta dell'esposizione sommaria dei fatti di causa, poiché tale omissione impedisce alla Corte la necessaria comprensione della vicenda processuale.
  • La comunicazione di un provvedimento può ritenersi validamente effettuata anche con forme equipollenti rispetto a quelle tipiche, se il mezzo utilizzato assicura comunque l'effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario.
  • Per i provvedimenti giurisdizionali a contenuto decisorio, il termine lungo di impugnazione decorre dalla pubblicazione e opera anche se il provvedimento non sia stato comunicato o notificato.
  • Ai fini della tempestività dell'impugnazione, non rilevano mere difficoltà organizzative interne dell'ufficio destinatario, se non è dimostrato che abbiano impedito in modo non imputabile la conoscenza dell'atto.
  • Quando l'impugnazione è dichiarata inammissibile, il giudice deve dare atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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