Cassazione Civile, Ordinanza n. 24569/2023 del 11/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della prova della definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 6 del d.l. 119/2018 e ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione del giudizio di cassazione. Le spese sono rimaste a carico delle parti che le hanno sostenute.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento ai fini IRES relativo all’anno d’imposta 2005, impugnato dalla società contribuente e originariamente annullato in primo grado. La Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva poi rigettato l’appello dell’Agenzia delle entrate. L’Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo avverso la sentenza di appello. Nel corso del giudizio di legittimità la società resistente ha depositato memoria chiedendo la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del processo, deducendo di avere definito la lite mediante procedura agevolata ai sensi dell’art. 6 del d.l. 119/2018, conv. con modif. nella l. 136/2018, e provandolo documentalmente.
Norme richiamate
memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ.
norma processuale richiamata per il deposito della memoria in camera di consiglio nel giudizio di legittimità.
art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
ai sensi dell’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
la definizione agevolata della lite fiscale, se provata, determina la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del giudizio.
conv. con modif. nella l. 17 dicembre 2018, n. 136
legge di conversione della disciplina sulla definizione agevolata richiamata dalla Corte.
Massime di principio
- Quando la parte resistente prova di avere definito la controversia tributaria con una procedura di definizione agevolata prevista dalla legge, viene meno l'interesse alla decisione nel merito e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- Nel giudizio di cassazione, la sopravvenuta estinzione sostanziale della lite per definizione agevolata comporta l'estinzione del processo senza esame del motivo di ricorso.
- In caso di estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, le spese restano a carico di chi le ha sostenute, salvo diversa disciplina applicabile non richiamata nella decisione.
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