Cassazione Penale, Ordinanza n. 09730/2025 del 10/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è proposto dall'imputato avverso la sentenza di appello che ne ha confermato la responsabilità per introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e per ricettazione. I primi due motivi deducono vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 474, comma 2, c.p. e violazione di legge quanto alla ritenuta sussistenza della ricettazione; la censura viene però ritenuta non conforme ai requisiti di ammissibilità, perché si limita a riproporre doglianze già svolte in appello senza un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata. Il terzo motivo contesta il trattamento sanzionatorio, ritenuto manifestamente infondato poiché la Corte territoriale aveva motivato la pena in termini di congruità e proporzionalità, valorizzando la gravità del fatto e i precedenti penali specifici dell'imputato.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Ritiene inammissibili e comunque manifestamente infondati i primi due motivi, perché non si confrontano in modo critico con la motivazione di appello e si risolvono nella mera reiterazione delle doglianze già disattese; reputa manifestamente infondato anche il terzo motivo sulla pena, essendo la motivazione di merito conforme ai criteri degli artt. 132 e 133 c.p. e non sindacabile in legittimità se logica e conforme a legge. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato quale base del reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, ritenuto correttamente configurato dai giudici di merito.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
La Corte lo richiama per affermare che il ricorso è inammissibile quando i motivi non si confrontano effettivamente con la motivazione della sentenza impugnata e si limitano a riproporre censure già dedotte in appello.
È richiamato, insieme all'art. 133 c.p., per ribadire i criteri di legalità e logicità della motivazione sulla pena, non sindacabile in cassazione se adeguata.
È richiamato per sostenere che il giudizio di commisurazione della pena, se motivato in modo congruo e proporzionato, non è censurabile in sede di legittimità.
Massime di principio
- In sede di legittimità il motivo di ricorso deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata: è inammissibile la censura che si limiti a reiterare doglianze già prospettate in appello senza una critica argomentata del decisum.
- È manifestamente infondato il motivo che contesti l'affermazione di responsabilità quando la sentenza di merito abbia fornito una motivazione completa, logica e coerente con i principi giurisprudenziali consolidati, indicando i presupposti soggettivi e oggettivi del reato.
- La commisurazione della pena è insindacabile in cassazione se il giudice di merito ha motivato in modo congruo e proporzionato, valorizzando gli elementi rilevanti del fatto e la personalità dell'imputato ai sensi degli artt. 132 e 133 c.p.; non è necessario che siano esaminati singolarmente tutti gli elementi del giudizio complessivo.
- La Corte di cassazione può dichiarare inammissibile il ricorso e condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende quando i motivi non superano il vaglio di ammissibilità o risultano manifestamente infondati.
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