Cassazione Penale, Sentenza n. 524/2022 del 12/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello che aveva confermato le condanne inflitte con rito abbreviato per concorso in omicidio aggravato dal metodo e dal fine camorristico (art. 416-bis.1 c.p.), detenzione dell'arma usata, e distruzione/occultamento/soppressione del cadavere. Ferraiuolo contestava la commisurazione della pena e la mancata prevalenza delle circostanze attenuanti (artt. 62-bis, 133 c.p.), chiedendo di valorizzare le ammissioni e il suo ruolo marginale. Riccio deduceva altresì violazione del principio di correlazione fra imputazione e sentenza in relazione al capo C) (distruzione vs sottrazione/soppressione del cadavere), vizio di motivazione circa l'applicazione delle aggravanti (teleologica e di tipo mafioso), e l'errata valutazione del regime di prevalenza delle attenuanti e della misura della pena.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Sui profili processuali la Corte ha ritenuto preclusa la questione della mutazione del fatto (distruzione vs sottrazione/soppressione) non sollevata in grado d'appello e, comunque, non integrativa di nullità insanabile: la fattispecie è rimasta nell'ambito dell'art. 411 c.p. e gli imputati hanno potuto difendersi. Sui profili di merito la Corte ha ritenuto legittima e adeguatamente motivata la conferma delle aggravanti (in particolare l'aggravante di matrice camorristica/art. 416-bis.1) e la valutazione discrezionale del giudice di merito circa il bilanciamento fra aggravanti e attenuanti (equivalenza) e la conseguente dosimetria della pena. Di conseguenza sono state confermate le statuizioni di merito con applicazione della pena di anni venti di reclusione per ciascuno, le interdizioni, la libertà vigilata, la condanna al risarcimento alle parti civili con provvisionale, e la declaratoria di inammissibilità ha determinato la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ex art. 616 c.p.p. (con eventuali profili di responsabilità per l'irritualità dell'impugnazione).
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto sussistente l'aggravante sia per il metodo camorristico sia per la finalità di agevolare l'attività del sodalizio, applicandola anche ai reati ancillari (possesso arma, soppressione del cadavere) coerentemente con la giurisprudenza che la estende ai reati-fine commessi dagli appartenenti al sodalizio.
Il delitto di distruzione/sottrazione/soppressione del cadavere è stato interpretato come fattispecie comprensiva: la sottrazione/soppressione si configura quando il nascondimento è destinato ad essere permanente o valutato come tale ex ante; il ritrovamento successivo non esclude la configurazione della sottrazione.
La Corte ha valutato le attenuanti generiche (incluse ammissioni e collaborazione per il ritrovamento del cadavere) ma le ha ritenute in regime di equivalenza rispetto alle aggravanti, decisione di merito non sindacabile in cassazione salvo illogicità o carenza motivazionale grave.
Richiamato quale criterio guida per la commisurazione della pena; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia adeguatamente ponderato i parametri (gravità, personalità dell'imputato, capacità a delinquere) nella determinazione della pena base e degli aumenti.
Applicato in sede di cumulo per la determinazione della pena complessiva (mitigazione nel calcolo complessivo), coerentemente con la giurisprudenza richiamata.
Riduzione di pena per il rito abbreviato applicata correttamente al calcolo della pena finale.
Norma collegata al divieto di modificare gravemente l'imputazione; la Corte ha osservato che la mutazione contestata non è stata sollevata in tempo utile e, comunque, non aveva natura di nullità insanabile.
Richiamato in relazione ai limiti dell'oggetto dell'appello e alla possibilità per la Corte territoriale di valutare d'ufficio l'insussistenza di aggravanti quando emergono non sussistenti dalla ricostruzione fattuale.
La declaratoria di inammissibilità ha comportato la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento, come previsto dalla norma.
artt. 110, 112, 575, 577, 597, 521, 438, 411, 412 cod. pen. e cod. proc. pen.
Varie norme penali e processuali sono state richiamate nel corpo della sentenza per definire i reati contestati e i limiti procedurali dell'impugnazione; la Corte le ha interpretate nel senso di confermare la coerenza della ricostruzione fattuale e la regolarità della motivazione di merito.
Massime di principio
- Se la contestazione finale rimane ricompresa nella stessa fattispecie penale originaria (anche se meno grave), la modifica dei fatti emersi nel corso del processo non costituisce necessariamente violazione del principio di correlazione imputazione-sentenza, purché l'imputato abbia avuto la possibilità concreta di difendersi.
- Le questioni di nullità o di mutamento dell'imputazione non sollevate tempestivamente in grado d'appello risultano precluse in sede di legittimità salvo che si tratti di nullità assolute.
- L'applicazione dell'aggravante "di matrice mafiosa" (art. 416-bis.1) può estendersi ai reati ancillari (es. detenzione arma, soppressione del cadavere) se la condotta si inserisce nella logica e negli scopi del sodalizio camorristico; la valutazione richiede motivazione adeguata ma è di merito.
- La comparazione tra aggravanti e attenuanti è una valutazione discrezionale del giudice di merito: la Cassazione interviene solo se la decisione è priva di motivazione, illogica o manifestamente arbitraria.
- Le ammissioni e la collaborazione post reato possono rilevare come elemento di resipiscenza o attenuante, ma la loro incidenza può essere deprezzata dal giudice in presenza di precedenti o di particolare gravità del fatto.
- La correttezza formale dell'atto di appello è essenziale: doglianze nuovo-tipo non sollevate in tempo utile possono essere dichiarate inammissibili in Cassazione.
- La ricostruzione fattuale del giudice di merito, se congruamente motivata e coerente con le prove (anche confessioni), difficilmente è censurabile in sede di legittimità.
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