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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12754/2023 del 27/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma di condanna per due capi: A) violazione dell'art.6-bis, comma 1, L. 401/1989 per avere lanciato un megafono durante una manifestazione sportiva; B) lesioni personali (artt. 582, 583 e aggravamento ex art.585 c.p.) per le lesioni arrecate ad Andrea Manna. I motivi di ricorso contestavano: carenza e contraddittorietà delle prove che indicano l'Aguzzi come autore delle lesioni; errata valutazione della perizia (prodotta in altro procedimento) che avrebbe comprovato l'attendibilità dei testi di difesa; contraddizioni nella versione resa dalla persona offesa; inesatta applicazione del concorso apparente o assorbimento tra il reato speciale (art.6-bis) e le lesioni; eccessività della pena e mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; violazione del principio della prova oltre ogni ragionevole dubbio. Inoltre era stata prodotta, successivamente al ricorso, la remissione di querela da parte della persona offesa con accettazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la remissione di querela non estingue il reato, essendo la fattispecie procedibile d'ufficio (anche alla luce del D.Lgs. 150/2022) e in presenza dell'aggravante di cui all'art.585 c.p. I motivi di ricorso sono stati valutati manifestamente infondati o generici: la Corte non ha consentito una rivalutazione di merito dei fatti o delle singole dichiarazioni/testimonianze, ha confermato la correttezza della valutazione probatoria svolta dal giudice di merito (anche in riferimento ai filmati di sorveglianza e alla perizia) e ha ritenuto corretta l'interpretazione del rapporto tra art.6-bis e le lesioni, escludendo l'assorbimento e riconoscendo autonomia delle fattispecie (concorso materiale/continuazione). Ha altresì ritenuto insufficienti, ai fini delle circostanze attenuanti generiche, gli elementi prodotti dal ricorrente. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art.6-bis legge 401/1989

    art.6 bis comma 1 legge 401/89

    La norma è qualificata come reato di pericolo concreto che punisce chi lancia corpi contundenti in occasione di manifestazioni sportive; non opera automaticamente l'assorbimento con il reato di lesioni quando quest'ultimo ha natura di reato di evento e tutela un bene giuridico diverso.

  • art.582 cod. pen.

    art.582 primo e secondo comma

    Riferito come disposizione che punisce le lesioni personali; valutato insieme agli artt. 583 e 585 per la configurazione del reato contestato al capo B).

  • art.583 cod. pen.

    Norma citata nella contestazione delle lesioni, relativa alle modalità e alle circostanze aggravanti/elementi costitutivi del reato di lesioni.

  • art.585 cod. pen.

    Riconosciuta come aggravante collegata all'evento lesivo; la presenza di tale aggravante comporta la procedibilità d'ufficio e impedisce che la remissione di querela estingua il procedimento.

  • art.15 cod. pen.

    Applicato tramite la giurisprudenza delle Sezioni Unite: il criterio del 'specialità' richiede confronto tra strutture astratte delle fattispecie; qui le fattispecie (art.6-bis e lesioni) sono strutturalmente diverse e tutelano beni giuridici differenti, quindi non opera l'assorbimento.

  • art.62-bis cod. pen.

    Norma sulle circostanze attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto che la sola incensuratezza e i fatti nuovi prospettati in Cassazione non siano sufficienti a giustificare la loro concessione senza elementi positivi concreti.

  • art.530 c.p.p. (comma finale)

    art.530 cpv. cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione all'assoluzione per i testi imputati di falsa testimonianza: l'assoluzione in altro procedimento non impone automaticamente diversa valutazione probatoria nel processo principale; i relativi accertamenti rimangono di fatto questioni di merito.

  • art.616 c.p.p.

    Norma che legittima la condanna al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile o infondato; applicata per comminare l'obbligo di euro 3.000.

  • Decreto legislativo 150/2022

    decreto legislativo 150/2022

    Richiamato sul punto della procedibilità: l'entrata in vigore non ha modificato il principio per cui, in presenza dell'aggravante prevista dall'art.585 c.p., la procedibilità resta d'ufficio e la remissione di querela non estingue il reato.

Massime di principio

  • La remissione di querela, anche se accettata dalla persona offesa, non estingue il reato quando sussiste procedibilità d'ufficio (es. per aggravanti come art.585 c.p.); il procedimento può proseguire comunque.
  • La Corte di Cassazione non è sede di revisione integrale del merito: non può essere usata per rinnovare la valutazione probatoria o estrapolare singoli frammenti probatori al fine di ottenere una diversa ricostruzione dei fatti.
  • Le valutazioni sulla attendibilità dei testi, sull'interpretazione delle immagini video e sugli esiti peritali sono, di norma, questioni di fatto e pertanto insindacabili in sede di legittimità salvo vizi logico-giuridici manifesti nella motivazione.
  • Il principio di specialità (art.15 c.p.) impone il confronto tra la struttura astratta delle fattispecie: se le norme tutelano beni giuridici diversi e hanno strutture diverse, non necessariamente opera l'assorbimento e può configurarsi il concorso di reati (materiale o continuazione).
  • La mera incensuratezza o dichiarazioni nuove prodotte per la prima volta in Cassazione non sono in sé sufficienti per ottenere le circostanze attenuanti generiche; occorrono elementi positivi e pregnanti già valutabili nei gradi precedenti.
  • L'utilizzo di perizie o sentenze provenienti da procedimenti diversi può costituire elemento di riscontro, ma la loro valutazione concreta resta materia di merito e non può essere capovolta in Cassazione senza specifici vizi motivazionali.

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