Cassazione Penale, Ordinanza n. 29140/2025 del 06/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Milano deducendo censure sul trattamento sanzionatorio e, in particolare, sulla mancata applicazione di una pena sostitutiva richiesta ai sensi dell'art. 20-bis c.p. La difesa ha sostenuto che il giudice di merito avrebbe dovuto concedere la sostituzione con il lavoro di pubblica utilità e che sarebbe stato violato il divieto di reformatio in pejus rispetto alla sentenza di primo grado. La Corte di cassazione ha però rilevato che i motivi erano generici rispetto alla motivazione della Corte d'appello, la quale aveva già argomentato in modo congruo sia sul trattamento sanzionatorio sia sulle ragioni del diniego della pena sostitutiva, valorizzando negativamente i precedenti penali e le modalità del fatto in ordine alle prospettive di emendabilità del condannato. La memoria difensiva ha riproposto le stesse censure senza superare il rilievo di genericità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze non si confrontassero adeguatamente con la motivazione di merito e che le valutazioni della Corte d'appello sulla pena sostitutiva e sul trattamento sanzionatorio fossero sorrette da motivazione congrua e non manifestamente illogica, quindi non sindacabili in sede di legittimità. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma invocata dalla difesa per ottenere la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità; il suo diniego è stato ritenuto congruamente motivato in base ai precedenti penali e alle modalità del fatto.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Le censure di legittimità sono inammissibili quando si limitano a riproporre contestazioni generiche senza confrontarsi con le specifiche ragioni poste a base della decisione impugnata.
- La valutazione del giudice di merito sul trattamento sanzionatorio e sul diniego di una pena sostitutiva è insindacabile in cassazione se è sorretta da motivazione congrua e priva di evidenti vizi logici.
- Il giudizio prognostico negativo sulle prospettive di emendabilità del condannato, fondato su precedenti penali e modalità del fatto, può legittimare il rigetto della richiesta di pena sostitutiva.
- Non può configurarsi violazione del divieto di reformatio in pejus quando la decisione di appello conferma la sentenza di primo grado e si limita a mantenere il trattamento sanzionatorio già applicato.
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