Cassazione Penale, Sentenza n. 27565/2026 del 22/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La vicenda riguarda una richiesta formulata in sede esecutiva da una persona già condannata con due sentenze del Tribunale di Torre Annunziata per violazioni degli obblighi di assistenza familiare. La prima condanna, del 5 ottobre 2021, riguardava reati ex artt. 570 e 570-bis c.p. commessi dall'ottobre 2019; la seconda, del 12 febbraio 2025, riguardava un reato ex art. 570-bis c.p. commesso da ottobre 2021 a febbraio 2023. L'istanza tendeva ad ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati, ai sensi dell'art. 81, comma 2, c.p. Il giudice dell'esecuzione ha respinto la domanda ritenendo insussistente una programmazione unitaria e valorizzando, in particolare, che nella seconda condanna era stata riconosciuta la recidiva e applicato un trattamento sanzionatorio più grave, considerandola incompatibile con la continuazione. Contro tale ordinanza la condannata ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che i reati erano identici, lesivi dei medesimi figli, commessi senza soluzione di continuità, e che la seconda contestazione iniziava proprio dove terminava la prima, essendo la prima a contestazione aperta e cessata nell'ottobre 2021, al momento della sentenza di primo grado. Il Procuratore Generale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che il provvedimento impugnato si fondava su un presupposto giuridico erroneo, ossia sulla pretesa incompatibilità tra recidiva e continuazione, principio che non esiste nel sistema penale. Ha richiamato la giurisprudenza secondo cui recidiva e continuazione sono istituti diversi e cumulabili quando ne ricorrano i presupposti: la recidiva attiene alla maggiore capacità criminale del soggetto, mentre la continuazione presuppone una volizione unitaria. La Corte ha anche precisato che la reiterazione di reati può essere indice di una scelta di vita criminale, ma ciò non basta di per sé a dimostrare l'unitaria e anticipata ideazione richiesta dall'art. 81, comma 2, c.p.; tuttavia, nel caso concreto, il giudice dell'esecuzione non aveva fondato il diniego su tale corretta valutazione, bensì solo sulla maggiore gravità del secondo reato per effetto della recidiva. Per questo l'ordinanza è stata annullata con rinvio al Tribunale di Torre Annunziata, in diversa persona fisica, affinché riesamini il merito dell'istanza valutando gli argomenti sulla omogeneità delle violazioni e sulla continuità temporale. La Corte ha inoltre disposto la diversa composizione del giudice del rinvio in applicazione del principio di imparzialità richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 183/2013.
Norme richiamate
richiamato come una delle fattispecie oggetto della prima condanna per violazione degli obblighi di assistenza familiare
richiamato come fattispecie oggetto di entrambe le condanne per violazione degli obblighi di assistenza familiare
disciplina la continuazione; richiede una volizione criminale unitaria e non è esclusa dalla sola recidiva
art. 34, comma 1, cod. proc. pen.
richiamato per il principio di incompatibilità funzionale del giudice del rinvio, come inciso dalla declaratoria di illegittimità costituzionale
art. 623, comma 1, lettera a), cod. proc. pen.
richiamato per il giudizio di rinvio e per la regola di incompatibilità del giudice che abbia già deciso la richiesta esecutiva di continuazione
richiamato quale norma che disciplina l'applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato
Corte costituzionale 3 luglio 2013, n. 183
richiamata per la declaratoria di illegittimità costituzionale che impone la diversa composizione del giudice del rinvio
Massime di principio
- Non esiste incompatibilità tra recidiva e continuazione: quando ne ricorrano i presupposti, i due istituti possono essere applicati cumulativamente, con aumento di pena per la recidiva sul reato-base e poi aumento per la continuazione.
- Il diniego della continuazione non può essere fondato sul solo rilievo che il secondo reato sia stato giudicato più grave o abbia comportato l'applicazione della recidiva; occorre invece una valutazione effettiva della presenza o assenza di una programmazione unitaria dei reati.
- La reiterazione di reati dello stesso tipo può indicare una scelta di vita criminale, ma tale dato, da solo, non basta a dimostrare il medesimo disegno criminoso richiesto dall'art. 81, comma 2, c.p.
- In sede di rinvio dopo annullamento di una decisione sulla continuazione in executivis, il giudice deve riesaminare il merito senza far leva su un presupposto giuridico errato e, per ragioni di imparzialità, il rinvio deve avvenire davanti a diversa persona fisica se il giudice aveva già pronunciato sul punto.
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