Cassazione Civile, Sentenza n. 15102/2022 del 12/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Milano che aveva rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo con cui i Ministeri chiedevano la restituzione delle somme erogate in esecuzione di una pronuncia di merito poi cassata. Il ricorrente aveva chiesto il riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio maturata presso la Provincia e il pagamento delle differenze retributive dopo il trasferimento al MIUR (art. 8 L. 124/1999). Dopo sentenze favorevoli in primo e secondo grado, la Cassazione aveva cassato la pronuncia di secondo grado; il MIUR aveva dunque ottenuto decreto ingiuntivo per la restituzione. In opposizione Mosconi ha dedotto, tra l'altro, che pronunce sopravvenute della Corte di Giustizia (C-108/10 Scattolon) e della Corte EDU (Agrati) avrebbero dovuto incidere sul giudicato o sulla sua esecuzione; ha inoltre censurato l'applicazione della disposizione di interpretazione autentica (art. 1, comma 218 L. 266/2005) e ha invocato violazioni della CEDU.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Primo motivo (violazione art. 112 c.p.c. e vizio di procedimento): infondato perché la cosiddetta domanda principale sull'esecuzione del giudicato e la domanda subordinata sulla sorte del giudicato avevano medesima causa petendi e petitum; non c'era omissione di pronuncia sulla domanda principale. Secondo motivo (violazione direttiva 77/187/CE e principio dell'effetto diretto delle sentenze della Corte di Giustizia): infondato; la Corte ha richiamato la giurisprudenza della Corte di Giustizia (es. C-34/19 Telecom) secondo cui il diritto dell'Unione non impone che un giudice nazionale riesamini automaticamente una decisione passata in giudicato, salvo che le regole processuali interne consentano e le condizioni richieste (equivalenza, effettività) siano soddisfatte. È stato confermato che la sentenza Scattolon non poteva rimettere in discussione il giudicato formato nella causa. Terzo motivo (violazione CEDU e divieto di applicare la disposizione di interpretazione autentica L. 266/2005): infondato; la Corte ha richiamato l'orientamento della Corte costituzionale e di legittimità secondo cui, in presenza di contrasto tra norme interne e CEDU non sanabile interpretativamente, il giudice non può disapplicare la norma interna ma deve sollevare questione di legittimità costituzionale; inoltre la eventuale incostituzionalità non cancella rapporti giuridici esauriti dal giudicato. Esito pratico: ricorso rigettato, condanna del ricorrente alle spese e disposizione sul versamento di un ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa processuale.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente per censurare omissione di pronuncia: la Corte ha ritenuto inammissibile la distinzione tra domande principale e subordinata, e che l'art.112 non è stato violato.
art. 360, nn. 3 e 4 cod. proc. civ.
art. 360 nn. 3 e 4 cod. proc. civ.
Norma di riferimento per i motivi di cassazione invocati; la Corte ha rigettato le censure fondate su tali motivi come infondate.
Direttiva 77/187/CE
Invocata dal ricorrente via interpretazione della Corte di Giustizia (Scattolon) in tema di trasferimento di personale; la Corte ha ritenuto che l'interpretazione comunitaria non impone di riesaminare automaticamente un giudicato interno.
Causa C-108/10 Scattolon (Corte di Giustizia)
C-108/10, sentenza 6/9/2011 (Scattolon)
Richiamata dal ricorrente; la Corte di Cassazione ha ritenuto che la sentenza di Cassazione precedente non poteva essere rimessa in discussione automaticamente sulla base di tale pronuncia europea.
Causa C-34/19 Telecom Italia (Corte di Giustizia)
C-34/19, sentenza 4/3/2020 (Telecom Italia)
Utilizzata per spiegare il principio che il diritto dell'Unione non obbliga il giudice nazionale a riesaminare decisioni passate in giudicato, salvo che le regole nazionali lo prevedano e le condizioni di equivalenza ed effettività siano soddisfatte.
Causa C-213/13 Pizzarotti (Corte di Giustizia)
C-213/13, sentenza 10/7/2014 (Pizzarotti)
Insufficiente a rimuovere il principio dell'autorità del giudicato salvo casi particolari (es. aiuti di Stato trattati in Lucchini).
art. 1, comma 218 L. 23 dicembre 2005, n. 266
art. 1, comma 218 L. 23/12/2005 n.266
Disposizione di interpretazione autentica cui si è riferita la parte; la Corte ha ritenuto che l'amministrazione poteva agire per recuperare le somme e che l'applicazione della norma non impediva l'azione di recupero.
Norma richiamata a motivo del trasferimento del dipendente dalla Provincia al MIUR; contestualizza la vicenda del rapporto di lavoro trasferito.
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)
art. 6 comma 1; art. 1 Protocollo n.1; art. 46
Il ricorrente invocava violazioni CEDU; la Corte ha richiamato l'orientamento secondo cui le sentenze della Corte EDU non determinano automaticamente la riapertura di giudicati interni e che, in caso di contrasto insanabile, il rimedio corretto è la questione di legittimità costituzionale.
art. 117 Cost.
Richiamato nel contesto del conflitto tra norma interna e CEDU: se l'incompatibilità non è sanabile interpretativamente il giudice deve sollevare questione di legittimità costituzionale.
articoli 394 e 395 cod. proc. civ.
art. 394 e 395 cod. proc. civ.
Norme relative ai mezzi di impugnazione straordinaria; la Corte costituzionale ha ritenuto non fondata la questione che richiedeva un mezzo straordinario per adeguare giudicati a pronunce successive della Corte EDU.
Citato dalla Corte di Giustizia in precedenti casi (Lucchini) come esempio di norma che tutela l'intangibilità del giudicato; la Corte ha ricordato che il diritto UE non impone la disapplicazione generale di norme processuali che consacrano il giudicato.
Sentenze Corte Costituzionale n. 123/2017, n. 93/2018, n. 311/2009
Sentenze Corte Costituzionale nn. 123/2017, 93/2018, 311/2009
Richiamate per sostenere che non esiste obbligo di riapertura dei processi interni in base a pronunce della Corte EDU e che la disposizione di interpretazione autentica L. 266/2005 è stata giudicata compatibile rispetto ai profili sollevati.
L. 228/2012 art.1 co.17 e DPR 115/2002 art.13 co.1 quater
art. 1 co.17 L. 228/2012 (che ha aggiunto il comma 1 quater all'art.13 DPR 115/2002)
Richiamate in relazione all'obbligo di versamento di un ulteriore contributo unificato in caso di impugnazione integralmente rigettata: la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della norma.
Cassazione SU 20/02/2020 n. 4315
Cass. SU 20/02/2020 n. 4315
Richiamata in relazione all'interpretazione e all'applicazione delle norme sul contributo unificato nelle impugnazioni instaurate dopo il 30/01/2013.
Massime di principio
- Il giudicato interno gode di tutela e stabilità: pronunce sopravvenute della Corte di Giustizia o della Corte EDU non comportano automaticamente la riapertura o la disapplicazione di un giudicato interno.
- Il diritto dell'Unione e le sentenze europee possono richiedere che la situazione sia resa compatibile con il diritto dell'Unione solo se le norme processuali interne prevedono un rimedio e se le condizioni di equivalenza ed effettività sono soddisfatte; in assenza di tali condizioni non vige un obbligo automatico di revisione.
- In caso di contrasto insanabile fra norma interna e CEDU la via corretta è la sollevazione della questione di legittimità costituzionale (art. 117 Cost.), non la disapplicazione diretta della norma interna da parte del giudice ordinario.
- La pubblica amministrazione può agire per il recupero di somme corrisposte in esecuzione di una pronuncia divenuta priva di titolo a seguito di cassazione; il destinatario della restituzione non può automaticamente opporre pronunce europee sopravvenute a meno che non sussistano rimedi processuali interni che consentano la revisione.
- In situazioni analoghe al ricorrente conviene valutare tempestivamente tutti i rimedi interni disponibili (impugnazioni, eccezioni procedurali, sollevazione di questioni costituzionali) e, se opportuno, esperire ricorsi alle corti sovranazionali sapendo che tali pronunce non garantiscono di per sé la riapertura di giudicati già definiti.
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