Cassazione Civile, Ordinanza n. 30780/2022 del 19/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale e ha disposto la rettifica del dispositivo della precedente ordinanza n. 41469/2021, sostituendo la parola "Bari" con la parola "Lecce". Ha inoltre disposto che la correzione sia annotata dalla Cancelleria sull'originale dell'ordinanza. Non sono state poste spese, né è stato applicato l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, per la natura del procedimento.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La parte ricorrente ha chiesto la correzione di un errore materiale contenuto in una precedente ordinanza della Corte di cassazione. In quel provvedimento, la Corte aveva accolto il ricorso della stessa parte contro l'INPS e aveva disposto il rinvio della causa, ma nel dispositivo aveva indicato come giudice di rinvio la Corte di appello di Bari anziché la Corte di appello di Lecce, che era il giudice che aveva pronunciato la sentenza cassata. La richiesta di correzione si fondava sulla divergenza tra motivazione e dispositivo: nella motivazione l'ordinanza faceva riferimento alla "stessa Corte territoriale, in diversa composizione", senza alcuna ragione per un rinvio a giudice diverso; nel dispositivo, invece, compariva un diverso ufficio giudiziario. La ricorrente ha quindi sollecitato la rettifica dell'errore materiale.
Norme richiamate
richiamato come base procedurale per la proposta e la trattazione in camera di consiglio del procedimento
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte esclude l'applicazione dell'ulteriore importo contributivo, per la natura del procedimento
richiamato con riferimento al contributo unificato e alla sua non applicazione nel procedimento di correzione
Massime di principio
- L'errore materiale contenuto nel dispositivo di un provvedimento può essere corretto quando risulti evidente dal confronto tra motivazione e dispositivo e non vi siano ragioni sostanziali che giustifichino la diversa indicazione.
- Nel caso di cassazione con rinvio, se la motivazione non esprime alcuna scelta di rinvio a un giudice diverso da quello che ha pronunciato la sentenza cassata, l'indicazione difforme contenuta nel dispositivo è correggibile come mero errore materiale.
- Nel procedimento di correzione dell'errore materiale non si provvede, di regola, sulle spese e non si applica l'ulteriore contributo unificato previsto per i giudizi di impugnazione.
- La correzione del provvedimento deve essere annotata sull'originale dalla Cancelleria, per assicurare la corrispondenza formale dell'atto corretto.
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