Sentenza del 10/02/2017 n. 3582 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2004, contestando alla società l'indebita contabilizzazione di costi e l'omessa contabilizzazione di maggiori corrispettivi derivanti dalla cessione di immobili, con conseguente richiesta di IVA, IRES e sanzioni. Dopo la riduzione del maggior ricavo da parte della Commissione tributaria provinciale, l'Agenzia ha impugnato le decisioni della Commissione regionale lamentando, principalmente, violazione dell'obbligo di riunione delle impugnazioni e illogicità, insufficienza e contraddittorietà della motivazione nella valutazione dei valori immobiliari.
La decisione
La Corte di cassazione ha riunito i due procedimenti, ritenendo che le impugnazioni riguardassero sentenze coeve e identiche, emesse su contrapposti appelli relativi alla stessa sentenza di primo grado. Il motivo relativo alla mancata riunione è stato dichiarato assorbito. Il ricorso principale dell'Agenzia è stato rigettato: la motivazione della Commissione regionale, che aveva adottato una valutazione intermedia dei valori immobiliari ritenendo non vincolanti ma seri gli elementi estimativi prodotti dall'Ufficio, non era né contraddittoria né insufficiente. La Cassazione ha escluso di poter riesaminare il merito o sostituire la propria valutazione a quella del giudice tributario. Il secondo ricorso è stato dichiarato non doversi provvedere per assorbimento. L'Agenzia è stata condannata a rifondere alla contribuente le spese dei giudizi di legittimità, liquidate in euro 4.500, oltre spese forfettarie del 15% e accessori di legge.
Norme richiamate
Le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza debbono essere riunite, anche d'ufficio, in un solo processo.
La disposizione è stata ritenuta applicabile anche al processo tributario e analogicamente utilizzabile quando più ricorsi per cassazione riguardano sentenze coeve e identiche, pronunciate su contrapposti appelli contro la stessa decisione di primo grado.
È stato richiamato dall'Agenzia insieme all'art. 335 c.p.c. in relazione alla mancata riunione delle impugnazioni, ma il relativo motivo è stato dichiarato assorbito dalla riunione disposta dalla Corte di cassazione.
Art. 1 del D.Lgs. n. 546 del 1992
Rende applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura civile al processo tributario; sulla base di tale rinvio è stata riconosciuta l'applicabilità dell'art. 335 c.p.c.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Consente di denunciare in cassazione l'omesso esame di un fatto decisivo e controverso, ma non permette di ottenere un nuovo esame del merito o una diversa valutazione delle prove. Il controllo della Cassazione è limitato alla coerenza logico-formale e alla correttezza giuridica della motivazione.
Massime di principio
- La Corte di cassazione non è un terzo grado di merito: non può rivalutare liberamente prove, stime e documenti né sostituire il proprio apprezzamento a quello del giudice tributario.
- Il vizio di motivazione è rilevante solo quando la sentenza omette totalmente elementi decisivi, presenta una manifesta illogicità oppure non consente di individuare il percorso logico seguito; non basta che la parte preferisca una diversa ricostruzione dei fatti.
- Una motivazione che seleziona alcuni elementi probatori e adotta una valutazione intermedia non è di per sé contraddittoria, purché le ragioni della decisione siano comprensibili e logicamente compatibili.
- Le stime e gli elementi indiziari dell'Amministrazione finanziaria possono essere considerati seri e utili senza essere automaticamente vincolanti; il giudice di merito può confrontarli con quelli del contribuente e determinare una valutazione diversa o intermedia.
- Quando più impugnazioni riguardano la stessa decisione o sentenze strettamente collegate, devono essere riunite, anche d'ufficio, per evitare decisioni incoerenti; la mancata riunione può essere sanata dalla Corte se i procedimenti vengono riuniti tempestivamente.
- La parte che ricorre in cassazione deve dimostrare uno specifico vizio giuridico o motivazionale, non limitarsi a proporre una lettura alternativa delle risultanze probatorie.
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