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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8135/2022 del 07/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza sub 2). Il giudice dell'esecuzione aveva ritenuto che il beneficio fosse stato accordato nonostante la sussistenza di cause ostative rappresentate dalla preesistente sentenza sub 1) che aveva già concesso analogo beneficio; la revoca del beneficio concesso con la sentenza sub 1) era motivata dalla commissione, da parte del ricorrente, di un altro delitto (sentenza sub 2) per il quale fu inflitta pena detentiva. Il ricorrente contestava che il giudice dell'esecuzione non avesse verificato se il giudice della cognizione potesse conoscere o conoscere la causa ostativa (ovvero se la sentenza sub 1) fosse documentalmente nota al momento della concessione del beneficio sub 2)).

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per mancata critica specifica alla constatazione del giudice dell'esecuzione secondo cui la sentenza sub 1) non risultava annotata nel casellario giudiziale al tempo della pronuncia della sentenza sub 2). Essendo documentalmente provato che il beneficio non risultava già accordato, non doveva essere effettuato alcun accertamento sulla conoscenza o conoscibilità da parte del giudice della cognizione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 164 cod. pen. (comma quarto)

    La revoca della sospensione condizionale della pena è legittima se il beneficio è stato accordato in violazione delle cause ostative previste, salvo che tali cause fossero documentalmente note al giudice della cognizione al momento della concessione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per disporre le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e possibilità di imporre una somma alla Cassa delle ammende

  • Giurisprudenza - Sez. U., n. 37345 del 23/4/2015 (P.M. in proc. Longo)

    Sez. U, n. 37345 del 23/4/2015, P.M. in proc. Longo, Rv. 264381

    Principio secondo cui la revoca in executivis della sospensione condizionale opera solo se l'elemento ostativo non era conosciuto o conoscibile dal giudice della cognizione

  • Giurisprudenza - Sez. 1, n. 19457 del 16/1/2018 (Signoretto)

    Sez. 1, n. 19457 del 16/1/2018, Signoretto, Rv. 272832

    Conferma che il giudice dell'esecuzione può revocare la sospensione condizionale riconosciuta in violazione dell'art. 164 c. 4 cod. pen. se la causa ostativa non era documentalmente nota al giudice della cognizione

Massime di principio

  • La revoca della sospensione condizionale in sede esecutiva è ammessa quando il beneficio è stato accordato nonostante l'esistenza di cause ostative, purché tali cause non fossero documentalmente note al giudice che ha concesso il beneficio.
  • Se il casellario giudiziale o altri documenti ufficiali non riportano la precedente annotazione di una decisione ostativa al momento della concessione del beneficio, il giudice dell'esecuzione può ritenere legittima la revoca senza dover accertare la conoscibilità soggettiva del precedente da parte del giudice della cognizione.
  • In sede di impugnazione della revoca, il ricorrente deve criticare specificamente i fatti e gli accertamenti documentali posti a fondamento del provvedimento impugnato; argomentazioni generiche o mancata contestazione delle risultanze documentali determinano l'inammissibilità del ricorso.
  • La difesa, in casi analoghi, dovrebbe produrre documentazione che dimostri che la causa ostativa era o poteva essere conosciuta dal giudice della cognizione (es. annotazioni, comunicazioni ufficiali) oppure dimostrare errori formali nella valutazione documentale operata dal giudice dell'esecuzione.
  • L'art. 616 c.p.p. consente al giudice di condannare al pagamento delle spese processuali e, in assenza di assenza di elementi che escludano colpa, di imporre una somma alla Cassa delle ammende per ricorsi infondati o inammissibili.

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