Cassazione Civile, Ordinanza n. 11103/2023 del 27/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'Amministrazione ha recuperato la maggiore imposta di registro e l'imposta ipotecaria, revocando i benefici fiscali previsti per l'acquisto di terreni agricoli destinati alla formazione della piccola proprietà contadina. Il rogito di acquisto era stato stipulato il 18/12/2006. La contribuente aveva sostenuto di avere i requisiti soggettivi per l'agevolazione e di avere prodotto documentazione previdenziale attestante l'attività agricola; tuttavia non aveva depositato, nel termine previsto, il certificato definitivo dell'Ispettorato agrario. Nel ricorso per cassazione ha dedotto: 1) travisamento della prova in ordine al possesso della qualifica di coltivatrice diretta alla data dell'atto; 2) violazione dell'art. 4 della l. n. 604/1954, per avere il giudice regionale ritenuto indispensabile la produzione del certificato definitivo entro tre anni dalla registrazione; 3) erronea interpretazione della normativa sopravvenuta (art. 4 d.l. n. 194/2009 conv. in l. n. 25/2010), che secondo la ricorrente avrebbe dovuto applicarsi anche all'atto del 2006. La CTR aveva invece confermato la decadenza dal beneficio per mancata tempestiva produzione della certificazione e per assenza di prova di un ritardo imputabile all'ufficio competente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione della CTR perché, in tema di agevolazioni per la piccola proprietà contadina, l'onere di presentare il certificato definitivo entro il termine decadenziale grava sul contribuente; il beneficio si conserva solo se il superamento del termine sia dipeso da colpa dell'ufficio preposto al rilascio e il richiedente dimostri di aver agito con adeguata diligenza per ottenere tempestivamente la certificazione. Nel caso concreto, la contribuente non aveva provato né la tempestiva attivazione e vigilanza sulla procedura né un comportamento colpevole dell'Amministrazione. È stata inoltre esclusa l'applicabilità retroattiva della normativa sopravvenuta che ha eliminato l'obbligo di deposito del certificato per gli atti successivi alla sua entrata in vigore. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
l. 6 agosto 1954, n. 604, art. 3
"l'acquirente, i permutanti e l'enfiteuta debbono produrre, al momento della registrazione, insieme all'atto, lo stato di famiglia e un certificato dell'Ispettorato provinciale agrario competente per territorio"
La norma pone a carico del contribuente l'onere di produrre la documentazione necessaria per ottenere l'agevolazione al momento della registrazione dell'atto.
l. 6 agosto 1954, n. 604, art. 4
"entro un anno da tale formalità l'interessato deve presentare all'Ufficio del registro il certificato definitivo"
Il deposito del certificato definitivo è un adempimento necessario per il consolidamento del beneficio; il termine è decadenziale, poi portato a tre anni.
d.l. n. 542 del 1996, art. 2, comma 2
Ha elevato a tre anni il termine originariamente annuale per la presentazione del certificato definitivo.
d.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, comma 2
In mancanza dei presupposti per il consolidamento dell'agevolazione, opera il termine triennale di decadenza per il recupero delle imposte ordinarie, secondo il quadro ricostruito dalla giurisprudenza richiamata.
d.l. n. 194 del 2009, art. 2, comma 4-bis
Ha eliminato l'obbligo di deposito del certificato per gli atti stipulati dopo la sua entrata in vigore, ma la disposizione non ha efficacia retroattiva.
Legge di conversione che ha introdotto il regime di esonero dall'obbligo di deposito, applicabile solo agli atti successivi, non a quelli anteriori come quello del 2006.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro usato per denunciare violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È il parametro usato per denunciare il travisamento/omesso esame della prova relativa alla qualifica soggettiva dell'acquirente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Consente di dare atto, in caso di rigetto, dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di agevolazioni fiscali per la piccola proprietà contadina, il contribuente deve adempiere personalmente agli oneri documentali previsti dalla legge per il consolidamento del beneficio; la mancata produzione tempestiva del certificato definitivo comporta la decadenza, salvo prova rigorosa di un ritardo imputabile all'ufficio competente.
- Per evitare la decadenza dal beneficio non basta allegare il ritardo amministrativo: il richiedente deve anche dimostrare di avere agito con diligenza adeguata, attivando tempestivamente la procedura e seguendone l'iter fino al rilascio della certificazione.
- La disciplina sopravvenuta che elimina un onere documentale agevolativo non si applica retroattivamente agli atti stipulati prima della sua entrata in vigore, se il testo normativo non dispone diversamente.
- Quando il giudice di merito accerta la mancata prova dei presupposti per il beneficio e l'assenza di inerzia colpevole dell'Amministrazione, la decisione di recupero delle imposte ordinarie è correttamente motivata e resiste in cassazione.
- rami
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